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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18733/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 15.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 2.2.2021, il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa oltre, al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dall'imputato personalmente presente ed assistito dal difensore di fiducia e con cui era stata formalizzata la rinuncia ad ogni altro motivo di gravame diverso da quello relativo al trattamento ‹ sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG e rideterminando perciò la pena in anni 1 di reclusione ed euro 300 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore dell'Amato lamentando violazione di legge ed illegittimità della pena: rileva che la Corte di appello ha errato in quanto avrebbe dovuto applicare la norma che prevedeva un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello inflitto all'odierno ricorrente e, in particolare, quello vigente al momento del fatto e sino al 2021, che stabiliva la reclusione sino a sei anni e la multa sino ad euro 516,00 laddove, invece, i giudici di secondo grado hanno fatto espresso riferimento al regime sanzionatorio introdotto con il D. Lg.vo 195 del 2021 pur essendo il fatto per cui si procedeva commesso in data 24.9.2015.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

Venendo, poi, al motivo di ricorso articolato nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il D. Lg.vo 195 del 2021, nell'introdurre altre ipotesi di ricettazione (con particolare riferimento alla ricezione di cose provenienti da contravvenzioni) non ha tuttavia inciso sul trattamento sanzionatorio stabilito per la ipotesi "ordinaria" che, come risulta dalla contestazione, è quella per la quale si era proceduto in questa sede.

In ogni caso, va anche ribadito che la illegalità della pena è suscettibile di essere dedotta in questa sede soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittúli previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 15.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 2.2.2021, il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa oltre, al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dall'imputato personalmente presente ed assistito dal difensore di fiducia e con cui era stata formalizzata la rinuncia ad ogni altro motivo di gravame diverso da quello relativo al trattamento ‹ sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG e rideterminando perciò la pena in anni 1 di reclusione ed euro 300 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'Amato lamentando violazione di legge ed illegittimità della pena: rileva che la Corte di appello ha errato in quanto avrebbe dovuto applicare la norma che prevedeva un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello inflitto all'odierno ricorrente e, in particolare, quello vigente al momento del fatto e sino al 2021, che stabiliva la reclusione sino a sei anni e la multa sino ad euro 516,00 laddove, invece, i giudici di secondo grado hanno fatto espresso riferimento al regime sanzionatorio introdotto con il D. Lg.vo 195 del 2021 pur essendo il fatto per cui si procedeva commesso in data 24.9.2015. 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). Venendo, poi, al motivo di ricorso articolato nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il D. Lg.vo 195 del 2021, nell'introdurre altre ipotesi di ricettazione (con particolare riferimento alla ricezione di cose provenienti da contravvenzioni) non ha tuttavia inciso sul trattamento sanzionatorio stabilito per la ipotesi "ordinaria" che, come risulta dalla contestazione, è quella per la quale si era proceduto in questa sede. In ogni caso, va anche ribadito che la illegalità della pena è suscettibile di essere dedotta in questa sede soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittúli previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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