Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 30254/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 694/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RAVENNA, [OSCURATO:PERSONA] 68/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2045 /202 4 depositata il 04/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si oppose al decreto di liquidazione dei compensi richiestia titolo di gratuito patrocinio, emesso dalla Corte d’appello di Bologna il 1 7 aprile 202 4 , e gli stessi giudici accolsero in parte l’opposizione il 4 novembre2024, liquidando l’ulteriore importo di € 1.250,00.

Sostenne la Corte territoriale che “ In considerazione della natura, del numero, del contenuto e della non particolare complessità delle espletate prestazioni professionali, si ritiene, tuttavia, più congruo e conforme ai parametri dettati dai DD.MM. n. 55/14, n. 37/18 e n. 147/22 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, riconoscere al professionista istante, per la causale di cui in premessa, un compenso di complessivi € 2.250,00, già proporzionalmente diminuito ai sensi dell’art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, di cui € 350,00 per studio controversia, € 900,00 per fase introduttiva e € 1.000,00 per la fase decisionale”.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazionedell’art. 13 comma 6° legge 31 dicembre 2012 n. 247, dell’art. 12 comma 1° del decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2014 n. 55, come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, e successivamente dal decreto Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che la Corte d’appello di Bologna non avrebbe adeguatamente valorizzato, tra le altre cose, la circostanza che l'impugnazione proposta dal ricorrente aveva determinato l'annullamento senza rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla condotta di detenzione illegale di stupefacenti.

Mediante il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza, perché resa in base ad una motivazione apparente o perplessa ed in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione, con riferimento alla decisione di determinare il compenso dovuto al ricorrente secondo valori lievemente superiori al minimo, in relazione al motivo di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte avrebbe Nella rubrica delmotivo si assume la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Orbene, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).

La doglianza si risolve, in realtà, in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.

In particolare, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U., n. 24148 del 25 ottobre 2013).

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez.

U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).

La sentenza impugnata si pone ben al di sopra del minimo costituzionale.

Il terzo mezzo d’impugnazione è fondato.

La sentenza impugnata ha affermato: “In considerazione della natura, del numero, del contenuto e della non particolare complessità delle espletate prestazioni professionali, si ritiene, tuttavia, più congruo e conforme ai parametri dettati dai DD.MM. n. 55/14, n. 37/18 e n. 147/22 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, riconoscere al professionista istante, per la causale di cui in premessa, un compenso di complessivi € 2.250,00, già proporzionalmente diminuito ai sensi dell’art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, di cui € 350,00 per studio controversia, € 900,00 per fase introduttiva e € 1.000,00 per la fase decisionale”.

Manca dunque la liquidazione per la fase di trattazione-istruttoria.

L’ordinanza impugnata si è pertanto discostata dall’ormai pacifico principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. (Sez. 2, n. 8751del 27 marzo 2023).

In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, dovrà provvedere sulla istanza, attenendosi ai principi esposti ed occupandosi altresì del governo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 694/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in RAVENNA, [OSCURATO:PERSONA] 68/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2045 /202 4 depositata il 04/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si oppose al decreto di liquidazione dei compensi richiestia titolo di gratuito patrocinio, emesso dalla Corte d’appello di Bologna il 1 7 aprile 202 4 , e gli stessi giudici accolsero in parte l’opposizione il 4 novembre2024, liquidando l’ulteriore importo di € 1.250,00. Sostenne la Corte territoriale che “ In considerazione della natura, del numero, del contenuto e della non particolare complessità delle espletate prestazioni professionali, si ritiene, tuttavia, più congruo e conforme ai parametri dettati dai DD.MM. n. 55/14, n. 37/18 e n. 147/22 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, riconoscere al professionista istante, per la causale di cui in premessa, un compenso di complessivi € 2.250,00, già proporzionalmente diminuito ai sensi dell’art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, di cui € 350,00 per studio controversia, € 900,00 per fase introduttiva e € 1.000,00 per la fase decisionale”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazionedell’art. 13 comma 6° legge 31 dicembre 2012 n. 247, dell’art. 12 comma 1° del decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2014 n. 55, come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, e successivamente dal decreto Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che la Corte d’appello di Bologna non avrebbe adeguatamente valorizzato, tra le altre cose, la circostanza che l'impugnazione proposta dal ricorrente aveva determinato l'annullamento senza rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla condotta di detenzione illegale di stupefacenti. Mediante il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza, perché resa in base ad una motivazione apparente o perplessa ed in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione, con riferimento alla decisione di determinare il compenso dovuto al ricorrente secondo valori lievemente superiori al minimo, in relazione al motivo di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte avrebbe Nella rubrica delmotivo si assume la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Orbene, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). La doglianza si risolve, in realtà, in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. In particolare, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013). In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). La sentenza impugnata si pone ben al di sopra del minimo costituzionale. Il terzo mezzo d’impugnazione è fondato. La sentenza impugnata ha affermato: “In considerazione della natura, del numero, del contenuto e della non particolare complessità delle espletate prestazioni professionali, si ritiene, tuttavia, più congruo e conforme ai parametri dettati dai DD.MM. n. 55/14, n. 37/18 e n. 147/22 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, riconoscere al professionista istante, per la causale di cui in premessa, un compenso di complessivi € 2.250,00, già proporzionalmente diminuito ai sensi dell’art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, di cui € 350,00 per studio controversia, € 900,00 per fase introduttiva e € 1.000,00 per la fase decisionale”. Manca dunque la liquidazione per la fase di trattazione-istruttoria. L’ordinanza impugnata si è pertanto discostata dall’ormai pacifico principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. (Sez. 2, n. 8751del 27 marzo 2023). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, dovrà provvedere sulla istanza, attenendosi ai principi esposti ed occupandosi altresì del governo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizion
Decreto Cassazione n. 30254/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris