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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32907/2026

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l Tribunale di Cosenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bozzarello, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e lacondanna del ricorrente al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 24 settembre 2024, depositata il 24 ottobre 2024, ilGiudice di pace di Cosenza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui all’art. 612 cod. pen., contestato per avere minacciato, in Cosenza il 7 luglio2016, [OSCURATO:PERSONA] proferendo espressioni del seguente tenore: «vieni che timetto sotto la macchina», «ti ammazzo», «ti sparo», «io non sono mio fratello».[OSCURATO:PERSONA] di pace, riconosciute le circostanze attenuanti generiche,condannava l’imputato alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al pagamento dellespese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita partecivile, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di costituzione edifesa della medesima.2.

Avverso tale decisione proponeva appello l’imputato, deducendo, in sintesi:la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica dell’avviso di deposito,essendo stata la motivazione depositata oltre il termine di quindici giorni previstodall’art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; l’erronea valutazione delle risultanzeistruttorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa,ritenute contraddittorie quanto alla dinamica dell’episodio, al luogo del fatto, allaposizione dell’imputato e al contenuto delle frasi minacciose, nonché alladeposizione del teste a discarico [OSCURATO:PERSONA]; in subordine, l’eccessività dellapena e il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.Con sentenza del 24 marzo 2026, il Tribunale di Cosenza, in composizionemonocratica e in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza delGiudice di pace, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato peressere il reato estinto per prescrizione, ritenuta maturata il 10 marzo 2025, econfermava le statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., condannandoaltresì l’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.Il Tribunale riteneva infondata l’eccezione di nullità della sentenza di primogrado, osservando che l’assegnazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di pace, di un termineper il deposito della motivazione superiore a quello previsto dall’art. 32 d.lgs. n.274 del 2000 non determinava nullità, essendo comunque applicabili i termini diimpugnazione previsti dall’art. 585 cod. proc. pen.; aggiungeva che l’eventualeomissione dell’avviso di deposito doveva ritenersi sanata dalla rituale proposizionedell’impugnazione.Quanto al merito, il Tribunale escludeva la ricorrenza dei presupposti per unapronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; quindi, aifini civili, affermava di condividere il percorso argomentativo del giudice di primogrado, rilevando che il narrato della parte civile era coerente e non contraddittorio,che le dichiarazioni della persona offesa potevano essere poste anche da sole afondamento dell’affermazione di responsabilità e che le espressioni pronunciateerano idonee a integrare la fattispecie di minaccia.3.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolandoquattro motivi.3.1.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 578, 125, comma 3, 192, 546 e 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen.

Sostiene che il Tribunale, dopo avere dichiarato la prescrizione del reato,avrebbe confermato le statuizioni civili con motivazione meramente apparente,senza una valutazione autonoma e completa della responsabilità dell’imputato aglieffetti civili e senza confrontarsi con gli specifici motivi di appello.3.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della personaoffesa.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe reputato coerente il narratodella parte civile senza esaminare le discrasie dedotte con l’atto di appello,concernenti la dinamica del fatto, il luogo dell’episodio, la posizione dell’imputato,il preteso tentativo di investimento e il contenuto delle espressioni minacciose.3.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione peromessa valutazione della prova a discarico.

Osserva che il Tribunale non avrebbespiegato per quale ragione la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], incompatibilecon la ricostruzione della persona offesa, dovesse essere considerata inattendibile,irrilevante o recessiva.3.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 185 cod. pen., 74, 538, 539 e 578 cod. proc. pen., lamentandoche la sentenza non avrebbe motivato in ordine all’esistenza del danno risarcibile,al nesso causale e ai presupposti della conferma delle statuizioni civili.4.

Il ricorso è stato trattato senza discussione orale.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositatorequisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositatoil 2 luglio 2026 conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la conferma dellasentenza impugnata, l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.2.

Occorre muovere dai principi che regolano la decisione del giudicedell’impugnazione quando, a fronte di una sentenza di condanna anche alrisarcimento dei danni, sopravvenga l’estinzione del reato per prescrizione.Secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, nel giudizio di appello promossoavverso una sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni,il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non puòlimitarsi a prendere atto della causa estintiva e a confermare automaticamente lestatuizioni civili, dovendo valutare il compendio probatorio già acquisito, anche afronte di prove insufficienti o contraddittorie, al fine di verificare se ricorrano ipresupposti per una pronuncia assolutoria nel merito, con conseguentecaducazione delle statuizioni civili; solo ove non ritenga praticabile tale esito,dichiara l’estinzione del reato e decide sull’impugnazione ai soli effetti civili, neilimiti segnati dall’art. 578 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, dep.15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01; Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, dep.27/09/2024, Calpitano, Rv. 286880-01).Il principio è stato ulteriormente chiarito dalla Consulta, secondo cui: «Nellastessa recente sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 si è ribaditoche il giudice penale dell’impugnazione, pur in presenza di una causa di estinzionedel reato, può assolvere nel merito, anche nel dubbio ex art. 530, comma 2, cod.proc. pen. e, quindi, caducare le statuizioni civili, riespandendosi in tale evenienzala regola generale dell’art. 538 cod. proc. pen.

Altrimenti, il giudicedell’impugnazione, in forza dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., dichiara estintoil reato per prescrizione (o amnistia), con ciò pronunciando pure sull’esistenza delfatto di reato e sull’insussistenza di esimenti ad esso riferibili.

Nel confermare oriformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, ilgiudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell’autore,né rivalutare l’ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltantosull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertareil diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nelrispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguardala valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo.

In tal senso, non èimputabile all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal dirittovivente, una lesione del diritto garantito dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, restandoin esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti,rispettivamente, alla valutazione circa l’esistenza del fatto, la commissione delmedesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soliulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto»(così Corte cost., n. 2 del 2026).Ne deriva che la decisione ex art. 578 cod. proc. pen. richiede una motivazioneeffettiva, idonea a dare conto: da un lato, dell’impossibilità di pervenire a unapronuncia assolutoria nel merito, quando l’impugnazione dell’imputato investa iltema della responsabilità; dall’altro, delle ragioni per le quali le statuizioni civilidebbano essere confermate, modificate o revocate.

La conferma dei capi civili nonpuò, dunque, risolversi in una formula assertiva o in un richiamo meramenteapparente alla decisione di primo grado.3.

Tali principi non risultano rispettati nel caso di specie.Il Tribunale, dopo avere dichiarato la prescrizione del reato, ha affermato che«alla luce delle prove acquisite non sussiste il presupposto dell’evidenza di cuiall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per l’emissione di una pronunciaassolutoria».Tale passaggio è insufficiente e giuridicamente non corretto rispetto alparadigma decisorio imposto dall’art. 578 cod. proc. pen. nella situazioneprocessuale considerata.

Il giudice di appello non poteva arrestarsi alla verificadell’evidenza dell’innocenza ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., maera tenuto, in presenza di una condanna di primo grado anche agli effetti civili edi specifici motivi di appello sulla ricostruzione del fatto, a valutare il compendioprobatorio con cognizione piena, verificando se le censure difensive imponesserouna decisione assolutoria nel merito, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc. pen., con conseguente revoca delle statuizioni civili.La motivazione è correlativamente carente anche nella parte in cui confermale statuizioni civili.Il Tribunale si è limitato ad affermare di condividere il percorso logico-argomentativo del [OSCURATO:PERSONA] di pace, aggiungendo che il narrato della parte civileera coerente e non contraddittorio, che esso poteva fondare anche da solol’affermazione di responsabilità e che le espressioni pronunciate avevano portataminacciosa.Si tratta, tuttavia, di motivazione solo apparente rispetto al contenutospecifico dell’appello.La difesa aveva infatti censurato la sentenza di primo grado deducendo plurimiprofili di frizione interna ed esterna del racconto della persona offesa: la diversitàtra quanto riferito in querela e quanto dichiarato in dibattimento; l’incertezza sulluogo dell’episodio, ora indicato come pubblica via, ora come area di parcheggio;l’oscillazione sulla posizione dell’imputato, descritto ora a bordo dell’autovettura,ora a piedi o nei pressi del parcheggio; la diversità delle espressioni minaccioseasseritamente proferite; la mancata conferma del preteso tentativo diinvestimento; la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], indicata come ricostruzionealternativa dell’unico episodio verificatosi.A fronte di tali specifiche doglianze, la sentenza impugnata non spiega perchéle discrasie indicate non incidano sull’attendibilità intrinseca della persona offesa;non chiarisce per quale ragione la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] debba esserereputata inattendibile o comunque non decisiva; non opera alcuna realecomparazione tra le due versioni; non esplicita il percorso logico attraverso cuiperviene alla conferma dell’an debeatur agli effetti civili.È vero che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste ancheda sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, non essendo soggettealla regola di valutazione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; tuttavia ciòpresuppone una verifica rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante edell’attendibilità intrinseca del racconto, verifica che deve essere tanto piùpuntuale quando la persona offesa sia costituita parte civile e quando la difesaabbia dedotto specifiche contraddizioni incidenti sul nucleo essenziale dellaricostruzione fattuale (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012,Bell’Arte, Rv. 253214-01).Nel caso in esame, il giudice di appello ha richiamato correttamente, inastratto, la possibilità di fondare la decisione sulle dichiarazioni della personaoffesa, ma non ha poi compiuto, in concreto, il necessario scrutinio critico delnarrato dichiarativo alla luce delle censure devolute.Né la carenza motivazionale può ritenersi colmata dal richiamo alla sentenzadi primo grado.La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudicedell’impugnazione dia conto di avere esaminato i motivi devoluti e ritenga che leargomentazioni del primo giudice siano idonee a resistere alle specifiche criticheproposte.

Nella specie, invece, il Tribunale si è limitato a una formula adesiva,senza misurarsi con i punti decisivi indicati nell’appello, tutti direttamente incidentisulla ricostruzione del fatto e, quindi, sulla conferma delle statuizioni civili.4.

Resta assorbito il quarto motivo, relativo alla motivazione sul dannorisarcibile e sul nesso causale.Va solo precisato che la condanna generica al risarcimento del danno nonrichiede la compiuta liquidazione del pregiudizio, rimessa alla separata sede civile,ma presuppone pur sempre l’accertamento dell’an debeatur, e dunque dellacondotta, della sua riferibilità al convenuto civile, dell’elemento soggettivo, dellasua potenzialità lesiva e del nesso causale rispetto al pregiudizio allegato.

Nel casodi specie, la carenza motivazionale investe a monte l’accertamento del fatto e dellarelativa imputabilità agli effetti civili, con conseguente necessità di nuovo esame.5.

L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della sentenzaimpugnata agli effetti civili.Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, quando il giudice di appelloabbia dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato senza motivareadeguatamente in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizionicivili, l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato comportal’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore ingrado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 40109 del18/07/2013, dep. 27/09/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez.

U, n. 22065 del28/01/2021, dep. 04/06/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).Non si fa luogo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nelpresente giudizio.

Le conclusioni e la nota spese sono state depositate il 2 luglio2026, il giorno precedente all'udienza, e quindi oltre il termine previsto dall'art.611, comma 1, cod. proc. pen.

Esse, inoltre, si limitano a chiedere la confermadella sentenza impugnata, l'affermazione della responsabilità penale dell'imputatoe la condanna al risarcimento del danno e alle spese, senza confrontarsi con imotivi di ricorso.

Non può, pertanto, ritenersi che la parte civile abbiaeffettivamente svolto, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta acontrastare la pretesa del ricorrente a tutela dei propri interessi (Sez.

U, n. 877del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01, in motivazione).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.

Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Cosenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bozzarello, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e lacondanna del ricorrente al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24 settembre 2024, depositata il 24 ottobre 2024, ilGiudice di pace di Cosenza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui all’art. 612 cod. pen., contestato per avere minacciato, in Cosenza il 7 luglio2016, [OSCURATO:PERSONA] proferendo espressioni del seguente tenore: «vieni che timetto sotto la macchina», «ti ammazzo», «ti sparo», «io non sono mio fratello».[OSCURATO:PERSONA] di pace, riconosciute le circostanze attenuanti generiche,condannava l’imputato alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al pagamento dellespese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita partecivile, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di costituzione edifesa della medesima.2. Avverso tale decisione proponeva appello l’imputato, deducendo, in sintesi:la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica dell’avviso di deposito,essendo stata la motivazione depositata oltre il termine di quindici giorni previstodall’art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; l’erronea valutazione delle risultanzeistruttorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa,ritenute contraddittorie quanto alla dinamica dell’episodio, al luogo del fatto, allaposizione dell’imputato e al contenuto delle frasi minacciose, nonché alladeposizione del teste a discarico [OSCURATO:PERSONA]; in subordine, l’eccessività dellapena e il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.Con sentenza del 24 marzo 2026, il Tribunale di Cosenza, in composizionemonocratica e in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza delGiudice di pace, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato peressere il reato estinto per prescrizione, ritenuta maturata il 10 marzo 2025, econfermava le statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., condannandoaltresì l’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.Il Tribunale riteneva infondata l’eccezione di nullità della sentenza di primogrado, osservando che l’assegnazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di pace, di un termineper il deposito della motivazione superiore a quello previsto dall’art. 32 d.lgs. n.274 del 2000 non determinava nullità, essendo comunque applicabili i termini diimpugnazione previsti dall’art. 585 cod. proc. pen.; aggiungeva che l’eventualeomissione dell’avviso di deposito doveva ritenersi sanata dalla rituale proposizionedell’impugnazione.Quanto al merito, il Tribunale escludeva la ricorrenza dei presupposti per unapronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; quindi, aifini civili, affermava di condividere il percorso argomentativo del giudice di primogrado, rilevando che il narrato della parte civile era coerente e non contraddittorio,che le dichiarazioni della persona offesa potevano essere poste anche da sole afondamento dell’affermazione di responsabilità e che le espressioni pronunciateerano idonee a integrare la fattispecie di minaccia.3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolandoquattro motivi.3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 578, 125, comma 3, 192, 546 e 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen. Sostiene che il Tribunale, dopo avere dichiarato la prescrizione del reato,avrebbe confermato le statuizioni civili con motivazione meramente apparente,senza una valutazione autonoma e completa della responsabilità dell’imputato aglieffetti civili e senza confrontarsi con gli specifici motivi di appello.3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della personaoffesa. Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe reputato coerente il narratodella parte civile senza esaminare le discrasie dedotte con l’atto di appello,concernenti la dinamica del fatto, il luogo dell’episodio, la posizione dell’imputato,il preteso tentativo di investimento e il contenuto delle espressioni minacciose.3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione peromessa valutazione della prova a discarico. Osserva che il Tribunale non avrebbespiegato per quale ragione la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], incompatibilecon la ricostruzione della persona offesa, dovesse essere considerata inattendibile,irrilevante o recessiva.3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 185 cod. pen., 74, 538, 539 e 578 cod. proc. pen., lamentandoche la sentenza non avrebbe motivato in ordine all’esistenza del danno risarcibile,al nesso causale e ai presupposti della conferma delle statuizioni civili.4. Il ricorso è stato trattato senza discussione orale.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositatorequisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositatoil 2 luglio 2026 conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la conferma dellasentenza impugnata, l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.2. Occorre muovere dai principi che regolano la decisione del giudicedell’impugnazione quando, a fronte di una sentenza di condanna anche alrisarcimento dei danni, sopravvenga l’estinzione del reato per prescrizione.Secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, nel giudizio di appello promossoavverso una sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni,il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non puòlimitarsi a prendere atto della causa estintiva e a confermare automaticamente lestatuizioni civili, dovendo valutare il compendio probatorio già acquisito, anche afronte di prove insufficienti o contraddittorie, al fine di verificare se ricorrano ipresupposti per una pronuncia assolutoria nel merito, con conseguentecaducazione delle statuizioni civili; solo ove non ritenga praticabile tale esito,dichiara l’estinzione del reato e decide sull’impugnazione ai soli effetti civili, neilimiti segnati dall’art. 578 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep.15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01; Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, dep.27/09/2024, Calpitano, Rv. 286880-01).Il principio è stato ulteriormente chiarito dalla Consulta, secondo cui: «Nellastessa recente sentenza delle Sezioni unite penali n. 36208 del 2024 si è ribaditoche il giudice penale dell’impugnazione, pur in presenza di una causa di estinzionedel reato, può assolvere nel merito, anche nel dubbio ex art. 530, comma 2, cod.proc. pen. e, quindi, caducare le statuizioni civili, riespandendosi in tale evenienzala regola generale dell’art. 538 cod. proc. pen. Altrimenti, il giudicedell’impugnazione, in forza dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., dichiara estintoil reato per prescrizione (o amnistia), con ciò pronunciando pure sull’esistenza delfatto di reato e sull’insussistenza di esimenti ad esso riferibili. Nel confermare oriformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, ilgiudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell’autore,né rivalutare l’ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltantosull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertareil diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nelrispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguardala valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo. In tal senso, non èimputabile all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal dirittovivente, una lesione del diritto garantito dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, restandoin esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti,rispettivamente, alla valutazione circa l’esistenza del fatto, la commissione delmedesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soliulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto»(così Corte cost., n. 2 del 2026).Ne deriva che la decisione ex art. 578 cod. proc. pen. richiede una motivazioneeffettiva, idonea a dare conto: da un lato, dell’impossibilità di pervenire a unapronuncia assolutoria nel merito, quando l’impugnazione dell’imputato investa iltema della responsabilità; dall’altro, delle ragioni per le quali le statuizioni civilidebbano essere confermate, modificate o revocate. La conferma dei capi civili nonpuò, dunque, risolversi in una formula assertiva o in un richiamo meramenteapparente alla decisione di primo grado.3. Tali principi non risultano rispettati nel caso di specie.Il Tribunale, dopo avere dichiarato la prescrizione del reato, ha affermato che«alla luce delle prove acquisite non sussiste il presupposto dell’evidenza di cuiall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per l’emissione di una pronunciaassolutoria».Tale passaggio è insufficiente e giuridicamente non corretto rispetto alparadigma decisorio imposto dall’art. 578 cod. proc. pen. nella situazioneprocessuale considerata. Il giudice di appello non poteva arrestarsi alla verificadell’evidenza dell’innocenza ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., maera tenuto, in presenza di una condanna di primo grado anche agli effetti civili edi specifici motivi di appello sulla ricostruzione del fatto, a valutare il compendioprobatorio con cognizione piena, verificando se le censure difensive imponesserouna decisione assolutoria nel merito, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc. pen., con conseguente revoca delle statuizioni civili.La motivazione è correlativamente carente anche nella parte in cui confermale statuizioni civili.Il Tribunale si è limitato ad affermare di condividere il percorso logico-argomentativo del [OSCURATO:PERSONA] di pace, aggiungendo che il narrato della parte civileera coerente e non contraddittorio, che esso poteva fondare anche da solol’affermazione di responsabilità e che le espressioni pronunciate avevano portataminacciosa.Si tratta, tuttavia, di motivazione solo apparente rispetto al contenutospecifico dell’appello.La difesa aveva infatti censurato la sentenza di primo grado deducendo plurimiprofili di frizione interna ed esterna del racconto della persona offesa: la diversitàtra quanto riferito in querela e quanto dichiarato in dibattimento; l’incertezza sulluogo dell’episodio, ora indicato come pubblica via, ora come area di parcheggio;l’oscillazione sulla posizione dell’imputato, descritto ora a bordo dell’autovettura,ora a piedi o nei pressi del parcheggio; la diversità delle espressioni minaccioseasseritamente proferite; la mancata conferma del preteso tentativo diinvestimento; la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], indicata come ricostruzionealternativa dell’unico episodio verificatosi.A fronte di tali specifiche doglianze, la sentenza impugnata non spiega perchéle discrasie indicate non incidano sull’attendibilità intrinseca della persona offesa;non chiarisce per quale ragione la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] debba esserereputata inattendibile o comunque non decisiva; non opera alcuna realecomparazione tra le due versioni; non esplicita il percorso logico attraverso cuiperviene alla conferma dell’an debeatur agli effetti civili.È vero che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste ancheda sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, non essendo soggettealla regola di valutazione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; tuttavia ciòpresuppone una verifica rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante edell’attendibilità intrinseca del racconto, verifica che deve essere tanto piùpuntuale quando la persona offesa sia costituita parte civile e quando la difesaabbia dedotto specifiche contraddizioni incidenti sul nucleo essenziale dellaricostruzione fattuale (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012,Bell’Arte, Rv. 253214-01).Nel caso in esame, il giudice di appello ha richiamato correttamente, inastratto, la possibilità di fondare la decisione sulle dichiarazioni della personaoffesa, ma non ha poi compiuto, in concreto, il necessario scrutinio critico delnarrato dichiarativo alla luce delle censure devolute.Né la carenza motivazionale può ritenersi colmata dal richiamo alla sentenzadi primo grado.La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudicedell’impugnazione dia conto di avere esaminato i motivi devoluti e ritenga che leargomentazioni del primo giudice siano idonee a resistere alle specifiche criticheproposte. Nella specie, invece, il Tribunale si è limitato a una formula adesiva,senza misurarsi con i punti decisivi indicati nell’appello, tutti direttamente incidentisulla ricostruzione del fatto e, quindi, sulla conferma delle statuizioni civili.4. Resta assorbito il quarto motivo, relativo alla motivazione sul dannorisarcibile e sul nesso causale.Va solo precisato che la condanna generica al risarcimento del danno nonrichiede la compiuta liquidazione del pregiudizio, rimessa alla separata sede civile,ma presuppone pur sempre l’accertamento dell’an debeatur, e dunque dellacondotta, della sua riferibilità al convenuto civile, dell’elemento soggettivo, dellasua potenzialità lesiva e del nesso causale rispetto al pregiudizio allegato. Nel casodi specie, la carenza motivazionale investe a monte l’accertamento del fatto e dellarelativa imputabilità agli effetti civili, con conseguente necessità di nuovo esame.5. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della sentenzaimpugnata agli effetti civili.Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, quando il giudice di appelloabbia dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato senza motivareadeguatamente in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizionicivili, l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’imputato comportal’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore ingrado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del18/07/2013, dep. 27/09/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez. U, n. 22065 del28/01/2021, dep. 04/06/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).Non si fa luogo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nelpresente giudizio. Le conclusioni e la nota spese sono state depositate il 2 luglio2026, il giorno precedente all'udienza, e quindi oltre il termine previsto dall'art.611, comma 1, cod. proc. pen. Esse, inoltre, si limitano a chiedere la confermadella sentenza impugnata, l'affermazione della responsabilità penale dell'imputatoe la condanna al risarcimento del danno e alle spese, senza confrontarsi con imotivi di ricorso. Non può, pertanto, ritenersi che la parte civile abbiaeffettivamente svolto, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta acontrastare la pretesa del ricorrente a tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 877del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01, in motivazione). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello. Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32907/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris