CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1966 avverso l'ordinanza emessa il 19 marzo 2021 dal Tribunale del riesame di Milano; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 12 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 19 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto di sequestro preventivo in funzione di confisca obbligatoria, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di riciclaggio, commesso raccogliendo da clientela in Italia capitali, riconducibili ai delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di bancarotta fraudolenta, di appropriazione indebita, e provvedendo ad investirli in strumenti finanziari esteri con transito su rapporti bancari inglesi ed allocazione in paesi a fiscalità privilegiata e a garanzia di riservatezza, ponendo così in essere operazioni idonee ad impedire l'identificazione degli effettivi beneficiari degli investimenti. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo dei suoi difensori, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge, per essere stata affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p. nonché vizi della motivazione in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza in relazione alla ritenuta esistenza di contatti su territorio italiano e di versamenti in Italia. In particolare, secondo il ricorrente, formalmente residente a Londra, nessun frammento di condotta tipica di riciclaggio risulterebbe realizzata in Italia, come invece ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari. Non potrebbe ritenersi frazione della condotta tipica l'operazione di trasferimento dall'Italia dei capitali, oggetto di riciclaggio, perché sarebbero solo le condotte successive alla ricezione di tali capitali, intervenute tutte all'estero, che concretizzerebbero il delitto di riciclaggio. L'invio dei capitali all'estero sarebbe solo un irrilevante antecedente storico del reato, addebitato all'indagato. Inoltre, sarebbe stato lo stesso Collegio del merito ad affermare che non si può ricostruire con quali precise modalità e in quali tempi i capitali dei sei soggetti, indicati in imputazione, sono stati affidati a [OSCURATO:PERSONA]. Siffatta osservazione renderebbe evidente il difetto di giurisdizione italiana, non essendovi negli atti di indagine l'indicazione delle modalità e dei luoghi da cui sarebbero partiti i bonifici; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché motivazione contraddittoria, per essere stata ritenuta competente l'autorità giudiziaria di Milano, anche se l'art. 9, terzo comma, c.p.p. prevede un criterio residuale di competenza, valevole solo ove sia impossibile determinare la competenza per territorio alla stregua dei due precedenti commi. Nel caso di specie, l'indagato vive stabilmente a Roma e i bonifici sarebbero partiti da Roma e provincia, come indicato alle pagine 412 e seguenti dell'informativa di polizia giudiziaria del 14 ottobre 2020, così che si sarebbe dovuto ritenere la competenza dell'autorità giudiziaria romana. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1 n primo motivo, relativo al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, non è fondato. Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274376, e prima, tra le altre, Sez. 4, n. 6376 del 20/1/2017, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269062; Sez. 3, n. 35165 del 2/3/2017, Sorace, Rv. 270686; Sez. 5, n. 570 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 2017, Figliomeni, Rv. 268599; Sez. 1, n. 41093 del 6/5/2014, Cuomo, Rv. 260703) è ferma nell'affermare la giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, ritenendo sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, pur se privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, purché apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella effettuata in territorio estero. Nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, commesso in parte all'estero, si è precisato che, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante, realizzata in territorio estero (Sez. 5, n. 57018 del 2018, cit.) In particolare, in applicazione del richiamato principio, si è ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi, che dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa la cui struttura e la cui operatività erano radicate all'estero (Sez. 6, n. 40287 del 28/10/2008, Erikci, Rv. 241519). Lo stesso principio è stato espresso anche in numerosi arresti giurisprudenziali relativi al tema collegato del mandato di arresto europeo e al motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22/4/2005, n. 69, previsto per il caso in cui il mandato d'arresto europeo riguardi reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in luogo assimilato al suo territorio. Questa Corte anche a tali fini ha considerato commesso in Italia il reato, quando in Italia sia stata posta in essere una parte della condotta, anche minima e consistente in frammenti privi dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, purché preordinata al raggiungimento dell'obiettivo criminoso (Sez. 6, n. 5548 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Manco, Rv. 272198; Sez. 6, n. 13455 del 18/3/2014, Maliqi, Rv. 261097; Sez. 6, n. 6001 del 4/2/2014, Gurchiani, Rv. 258633). Di tale regula iuris ha fatto corretta applicazione il Tribunale del riesame nel caso in esame.Il menzionato Tribunale, infatti, ha aderito alla tesi del Giudice per le indagini preliminari, che aveva inteso radicare la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 6 cod. pen., reputando sufficiente che nel territorio italiano fosse stato posto in essere anche solo un frammento della condotta, pur se privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo. A tal fine, entrambi i Giudici del merito si sono riferiti ai contatti degli indagati e alla raccolta dei capita, avvenuti in territorio italiano. In particolare, come ricordato nel provvedimento impugnato, dalle indagini era emerso che il ricorrente svolgeva a Londra, attraverso le società di cui all'imputazione, una importante attività di gestione di capitali per conto di investitori anche istituzionali. Tale attività era in parte regolare ma in altra parte avveniva senza il rispetto delle normative antiriciclaggio ed aveva ad oggetto capitali di provenienza illecita (derivando da reati di natura fiscale, reati fallimentari e fatti di appropriazione indebita, commessi in Italia in epoca imprecisata ma anteriore a quella dell'affidamento delle somme al ricorrente), che venivano raccolti e gestiti con modalità idonee ad evitare il tracciamento degli investimenti. Secondo la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari, le somme, trasferite a Bochicchio o alle sue strutture societarie estere, "sono a lui affidate proprio perché connotate da illecita provenienza, posto che gli investimenti di Bochicchio riescono a coniugare la finalità del loro occultamento e intracciabilità della loro provenienza con l'ottima redditività". "Emerge un panorama di investimenti fondatamente riconducibili a fatti appropriativi, a distrazioni, a sottrazioni al Fisco (con modalità connotate dalla ricorrenza di fattispecie di rilevanza penale) da tempo affidati agli esperti investimenti di Bochicchio con una serie di passaggi comportanti la perdita di riferibilità ai titolari". Il Tribunale del riesame ha avuto cura di precisare che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalle intercettazioni, che avevano coinvolto l'avv. [OSCURATO:PERSONA], era emerso che i capitali, gestiti da [OSCURATO:PERSONA], prevalentemente per conto di cittadini italiani, partivano dall'Italia per essere trasferiti su conti dei soggetti giuridici, governati dal medesimo Bochicchio. Deve puntualizzarsi al riguardo che, se è vero che il Tribunale del riesame ha affermato (come posto in evidenza dalla difesa) che, nell'attuale fase delle indagini, "non risultava acquisita documentazione relativa alle modalità con cui i capitali venivano affidati a Bochicchio", è altresì non revocabile in dubbio che tale frase va letta congiuntamente alle altre, quali, ad es., quelle sopra riportate, relative alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente precisate laddove il Tribunale ha aggiunto che risultava acquisita la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA], "che aveva riferito di bonifici che dall'Italia erano indirizzati sui conti intestati a Montlake presso la banca depositaria [OSCURATO:PERSONA] di Dublino; o di bonifici direttamente indirizzati sul conto intestato a Kifdman presso la sede principale HSBC di Londra". Ne consegue che non può dubitarsi che il Tribunale del riesame ha ritenuto che, pur non essendo state accertate le precise modalità e i tempi in cui i capitali dei sei soggetti, indicati in imputazione, erano stati affidati a [OSCURATO:PERSONA], i sei soggetti anzidetti avevano affidato a Bochicchio capitali, che partivano dall'Italia. Con specifico riguardo all'eccezione sollevata, relativa al difetto di giurisdizione, il Tribunale del riesame ha osservato che "in Italia il ricorrente aveva il bacino delle conoscenze al quale attingeva la propria clientela; in Italia - ragionevolmente - intervenivano gli accordi con gli investitori; in Italia aveva soggetti di riferimento (l'avv. milanese Marullo) che tenevano i rapporti con i suoi investitori, pronti a ricevere i report degli investimenti e a curare la ricezione dei bonifici di rientro; in Italia partivano i capitali sui quali Bochicchio operava investimenti che garantivano anonimato e intracciabilità". Elementi, questi, del tutto idonei a fondare la giurisdizione dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p.. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. I dati, evidenziati dal Tribunale del riesame, configurano, infatti, frammenti della condotta che, seppure privi dei requisiti richiesti per la configurabilità del tentativo, erano preordinati al raggiungimento dell'obiettivo criminoso, ossia ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali gestiti dal ricorrente. Essi sono ben lontani dal rappresentare quel generico proposito privo di concretezza e specificità di commettere un delitto all'estero, lì interamente realizzato, che potrebbe escludere la giurisdizione italiana, secondo quanto già evidenziato da questa Corte (Sez. 6, n. 56953 del 21 settembre 2017, Rv. 272220). Al contrario si risolvono in atti concreti, che consentono di collegare la porzione di condotta realizzata in Italia a quella commessa all'estero. Correttamente, quindi, è stata affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. 1.2 La disposta trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria romana, come dichiarato in udienza dal difensore del ricorrente, ha determinato il venir meno dell'interesse in ordine al secondo motivo del ricorso, con cui era stata censurata la competenza dell'autorità giudiziaria milanese. 1.3 Alla luce di quanto precede si impone il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così