CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 31050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte diappello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale èstata affermata la sua responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 2 e 7 dellalegge 2 ottobre 1967, n. 895;[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con il quale il ricorrente contestal’affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, avendo la Corteterritoriale dato corretta e logica motivazione del giudizio di responsabilità,osservando che l’arma, pur risalente e già denunciata dal nonno dell’imputatonegli anni 1968 e 1981, non era stata rinvenuta presso l’abitazione del predettoascendente, deceduto nel 2020, ove era stata originariamente denunciata, ma inun garage di pertinenza dell’abitazione del ricorrente;Osservato che, ai fini della sussistenza del delitto di detenzione abusiva diarma comune da sparo, sono irrilevanti il titolo dell’acquisto e le modalitàche il detentore, una volta acquisita la disponibilità di questa, ne faccia denunciaalla competente autorità (Sez. 1, n. 20896 del 28/04/2015, Ardolino, Rv.263607), essendo l’obbligo connesso al possesso dell’arma e non alla suatitolarità formale (Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 2013, Rv. 255193);Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la mancanzaassoluta di motivazione sulla richiesta, formulata in appello, di riqualificazionedel fatto nella contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., è manifestamenteinfondato, poiché la conferma della responsabilità per il delitto di cui agli artt. 2 e7 legge n. 895 del 1967 comporta, per incompatibilità logico-giuridica, il rigettodella prospettata derubricazione;[OSCURATO:PERSONA] che, del resto, la regola della concisa esposizione dei motividi fatto e di diritto rende non configurabile il vizio di legittimità quando il giudiceabbia dato conto delle ragioni che sorreggono il convincimento, dovendosi leragioni contrarie considerare implicitamente disattese perché incompatibili con laricostruzione accolta e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez.6, n. 20092 del 04/05/2011, Rv. 250105 - 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]