Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26528/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..

Difatti, il primo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, attinente alla determinazione della pena concordata tra le parti, non rientrando tale capo tra quelli potenzialmente oggetto del ricorso per cassazione ai sensi della disposizione citata.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, il primo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Parimenti inammissibile è il secondo motivo, attinente alla determinazione della pena concordata tra le parti, non rientrando tale capo tra quelli potenzialmente oggetto del ricorso per cassazione ai sensi della disposizione citata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris