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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30027/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22 giugno 2021 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, nonché, il solo Turturro, al reato di furto aggravato di energia elettrica. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono separati ricorsi per cassazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione: - violazione dell'art. 337 cod. pen. ed omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione formulata nell'atto di appello per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

Si deduce, inoltre, che la condotta è stata erroneamente qualificata in quanto, non essendo ancora iniziato l'atto di perquisizione, il reato configurabile è quello di cui all'art. 336 cod. pen. - Omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due ricorsi, entrambi sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con un primo ricorso deduce tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione: - violazione di legge in relazione alla mancata contestazione del concorso di persone nel reato di lesioni personali aggravate, autonomamente ascritto a ciascun imputato. - Omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. - Erronea o contraddittoria motivazione in merito alla riconosciuta responsabilità per il reato di cui al capo E) posto che, pur essendo pacifici la sottrazione del bene ed il conseguente impossessamento, il ricorrente non è l'autore materiale dell'allaccio abusivo. 3.1 Con il secondo ricorso deduce quattro motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione: - con i primi tre motivi deduce la mancanza di motivazione sulle doglianze formulate con l'atto di appello in merito alla inidoneità dimostrativa ed alla decisività degli elementi sintomatici ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. - con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in merito alla misura di sicurezza della confisca.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto, da un lato, genericamente reiterativo della medesima questione già dedotta in appello e, dall'altro, con riferimento al diverso reato configurabile, tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contenuto del dispositivo, così non chiarendo quale interesse nutra la ricorrente alla proposizione ed all'accoglimento della impugnazione, interesse che, invece, deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762).

Va, inoltre, aggiunto che la sentenza impugnata, con motivazione esaustiva ed immune da vizi, ha affermato la responsabilità della Scoca sulla base degli elementi emergenti dal verbale di arresto da cui emerge l'impiego della violenza fisica all'indirizzo degli operanti al fine di opporsi al compimento dell'atto di perquisizione domiciliare.

Risulta, inoltre, dalla sentenza di primo grado, di cui quella impugnata costituisce una "doppia conforme" formando con la prima un unico corpo argomentativo (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595), che tale condotta fu posta in essere dalla Scoca dopo aver appreso della qualifica di agenti di polizia degli operanti.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e dei precedenti penali della ricorrente.

Ritiene il Collegio che tale diniego è fondato su motivazione immune da vizi logici ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

Va, al riguardo, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. è, infatti, quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.

Ne consegue che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

3. Passando all'esame dei ricorsi proposti da Turturro, rileva, innanzitutto il Collegio che il secondo ricorso è inammissibile in quanto articola censure relative ad un reato che non è stato contestato nel presente procedimento.

Quanto al primo ricorso, il primo motivo è inammissibile sia in quanto non dedotto in appello sia in quanto, in relazione a questo, il ricorrente non specifica quale sarebbe l'interesse, concreto ed attuale, perseguito con l'impugnazione e che dovrebbe realizzarsi con il suo eventuale accoglimento (si veda, al riguardo, Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 secondo cui nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo).

4. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.

Si richiamano al riguardo le considerazioni già esposte nel par. 2 in relazione all'omologo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di entrambi gli imputati sulla base delle medesime argomentazioni.

5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici o giuridici, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del Turturro in ordine al reato di furto di energia elettrica, considerando quali fonti di prova i verbali di arresto, di perquisizione e di verifica da parte dei tecnici dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA].

Tali argomentazioni si saldano con quelle della sentenza di primo grado, costituendo le due pronunce di merito una doppia conforme, in cui il Tribunale ha ravvisato l'elemento psicologico del reato, ritenendo sostanzialmente infondate le deduzioni del ricorrente che, sin dall'interrogatorio, ha ascritto la realizzazione dell'allaccio abusivo al proprietario dell'immobile.

In particolare, la sentenza di primo grado, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha reputato irrilevante l'eventuale realizzazione ad opera di terzi dell'allaccio abusivo, ponendo l'accento sul dato oggettivo dell'uso da parte dell'agente dell'allaccio altrui ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.

Così facendo, è stato fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte che, in tema di furto di energia elettrica, ritiene configurabile l'aggravante della violenza sulle cose anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745).

6. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22 giugno 2021 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, nonché, il solo Turturro, al reato di furto aggravato di energia elettrica. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono separati ricorsi per cassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione: - violazione dell'art. 337 cod. pen. ed omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione formulata nell'atto di appello per mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Si deduce, inoltre, che la condotta è stata erroneamente qualificata in quanto, non essendo ancora iniziato l'atto di perquisizione, il reato configurabile è quello di cui all'art. 336 cod. pen. - Omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due ricorsi, entrambi sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con un primo ricorso deduce tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione: - violazione di legge in relazione alla mancata contestazione del concorso di persone nel reato di lesioni personali aggravate, autonomamente ascritto a ciascun imputato. - Omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. - Erronea o contraddittoria motivazione in merito alla riconosciuta responsabilità per il reato di cui al capo E) posto che, pur essendo pacifici la sottrazione del bene ed il conseguente impossessamento, il ricorrente non è l'autore materiale dell'allaccio abusivo. 3.1 Con il secondo ricorso deduce quattro motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione: - con i primi tre motivi deduce la mancanza di motivazione sulle doglianze formulate con l'atto di appello in merito alla inidoneità dimostrativa ed alla decisività degli elementi sintomatici ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. - con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in merito alla misura di sicurezza della confisca.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto, da un lato, genericamente reiterativo della medesima questione già dedotta in appello e, dall'altro, con riferimento al diverso reato configurabile, tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contenuto del dispositivo, così non chiarendo quale interesse nutra la ricorrente alla proposizione ed all'accoglimento della impugnazione, interesse che, invece, deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. 270246; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762). Va, inoltre, aggiunto che la sentenza impugnata, con motivazione esaustiva ed immune da vizi, ha affermato la responsabilità della Scoca sulla base degli elementi emergenti dal verbale di arresto da cui emerge l'impiego della violenza fisica all'indirizzo degli operanti al fine di opporsi al compimento dell'atto di perquisizione domiciliare. Risulta, inoltre, dalla sentenza di primo grado, di cui quella impugnata costituisce una "doppia conforme" formando con la prima un unico corpo argomentativo (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595), che tale condotta fu posta in essere dalla Scoca dopo aver appreso della qualifica di agenti di polizia degli operanti. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e dei precedenti penali della ricorrente. Ritiene il Collegio che tale diniego è fondato su motivazione immune da vizi logici ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Va, al riguardo, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. è, infatti, quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Ne consegue che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, quali i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 3. Passando all'esame dei ricorsi proposti da Turturro, rileva, innanzitutto il Collegio che il secondo ricorso è inammissibile in quanto articola censure relative ad un reato che non è stato contestato nel presente procedimento. Quanto al primo ricorso, il primo motivo è inammissibile sia in quanto non dedotto in appello sia in quanto, in relazione a questo, il ricorrente non specifica quale sarebbe l'interesse, concreto ed attuale, perseguito con l'impugnazione e che dovrebbe realizzarsi con il suo eventuale accoglimento (si veda, al riguardo, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 secondo cui nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo). 4. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Si richiamano al riguardo le considerazioni già esposte nel par. 2 in relazione all'omologo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di entrambi gli imputati sulla base delle medesime argomentazioni. 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici o giuridici, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del Turturro in ordine al reato di furto di energia elettrica, considerando quali fonti di prova i verbali di arresto, di perquisizione e di verifica da parte dei tecnici dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]. Tali argomentazioni si saldano con quelle della sentenza di primo grado, costituendo le due pronunce di merito una doppia conforme, in cui il Tribunale ha ravvisato l'elemento psicologico del reato, ritenendo sostanzialmente infondate le deduzioni del ricorrente che, sin dall'interrogatorio, ha ascritto la realizzazione dell'allaccio abusivo al proprietario dell'immobile. In particolare, la sentenza di primo grado, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha reputato irrilevante l'eventuale realizzazione ad opera di terzi dell'allaccio abusivo, ponendo l'accento sul dato oggettivo dell'uso da parte dell'agente dell'allaccio altrui ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. Così facendo, è stato fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte che, in tema di furto di energia elettrica, ritiene configurabile l'aggravante della violenza sulle cose anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745). 6. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 30027/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris