CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 24228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30297/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] M. Mercati, 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma V. [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17168/2022 depositata il 21.11.2022, lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con domanda di arbitrato notificata il 20.3.2015 DEA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. ha introdotto un giudizio arbitrale nei confronti della C.C.C., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese (a.t.i.). costituita con la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché nei confronti della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale, esperita consulenza tecnica d’ufficio, con lodo non definitivo del 29.3.2017, ha superato numerose eccezioni pregiudiziali e preliminari e, quindi, con lodo definitivo del 6.7.2017, ha condannato la CCC in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. al pagamento della somma di € 1.853.364,35, oltre accessori. 2. La CCC ha impugnato entrambi i lodi, notificati il 4.8.2017, dinanzi alla Corte di appello di Roma. DEA Capital ha resistito proponendo impugnazione incidentale condizionata. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione con sentenza del 26.5.2022. 3. Questa sentenza è stata impugnata per cassazione da CCC e pende, dopo la costituzione di DEA Capital, con procedimento iscritto al n. r.g. 23762/2022 , dinanzi a questa Corte. 4. Con autonomo atto di citazione notificato il 1°.8.2019 [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio DEA Capital e CCC dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir dichiarare l’inopponibilità e l’inefficacia nei suoi confronti dei due lodi arbitrali, nonché per accertare che essa nulla doveva a DEA Capital, nonché per accertare la nullità e inefficacia di alcune clausole contrattuali e la decadenza e prescrizione della garanzia per i vizi azionata da [OSCURATO:PERSONA]. DEA Capital ha resistito a tali domande, eccependo l’incompetenza del Tribunale in presenza di clausola compromissoria, mentre CCC è stata dichiarata contumace. [OSCURATO:PERSONA] adito ha sollevato d’ufficio la questione pregiudiziale e incidentale della nullità della clausola compromissoria contenuta nei contratti sottoscritti da CCC per carenza del potere di rappresentanza, anche in ragione dell’assenza di una specifica ratifica da parte della mandante. Dopo ulteriore trattazione con sentenza non definitiva del 21.11.2022, il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] dei due lodi arbitrali del 29.3.2017 e del 6.7.2017; ha dichiarato che [OSCURATO:SOCIETA] nulla doveva a tale titolo; ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alle domande di cui ai punti da 3 a 7 delle sue conclusioni; ha infine rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per ulteriore istruzione della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta DEA Capital. 5. Ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza DEA Capital con atto notificato il 21.12.2022, formulando tre motivi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’errore del Tribunale nell’aver statuito l’inefficacia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] delle clausole compromissorie contenute nell’art.24 dei contratti di appalto per mancata ratifica da parte sua, da cui era scaturita la dichiarazione della competenza del giudice ordinario. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’incompetenza del Tribunale di Roma in applicazione dell’art.819 ter cod.proc.civ. in tema di rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria, violato o falsamente applicato. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 cod.proc.civ., in relazione al disposto rigetto dell’eccezione di litispendenza da essa sollevata. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria, resistendo al regolamento di cui ha chiesto il rigetto CCC non si è costituita in sede di legittimità. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del regolamento e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto concordemente il rinvio a nuovo ruolo in pendenza di avviate trattative per la formalizzazione di una definizione conciliativa. [OSCURATO:PERSONA] 6. L’istanza di rinvio presentata concordemente dalle Parti può essere accolta, tenuto conto delle illustrate ragioni della richiesta. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio