CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con sentenza del 8 luglio 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 2 ottobre 2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (fatto commesso il 30 agosto 2021) in mesi otto di reclusione, confermando nel resto; rilevato che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, avendo la Corte di appello escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con motivazione contraddittoria ed illogica, poiché, a tale fine, dapprima non dava rilievo al corretto comportamento dell'imputato, ma, subito dopo, premiava il comportamento del ricorrente, tenuto sia al momento del fatto che nella fase processuale, in cui ammetteva gli addebiti e mostrava resipiscenza, escludendo la contestata recidiva e riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche, e, inoltre, non teneva conto di tutti gli elementi emergenti, che consentivano il riconoscimento della causa di non punibilità; rilevato che il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato; ritenuto che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 284241-02), e, pertanto, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497-01); ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Rv. 283731-01; in senso conforme in precedenza Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Rv. 279311-01); ritenuto che il ricorso è fondato, poiché la Corte di appello ha escluso il riconoscimento dell'invocata causa di punibilità con motivazione in parte apparente, in parte contraddittoria; rilevato, invero, che la Corte ha valorizzato, per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la semplice violazione della prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione, dove l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari, in seguito alla sostituzione della più grave misura della custodia in carcere, ciò che costituisce il fatto di evasione contestato, ma ha trascurato di esaminare altri elementi di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., così come emergenti dalla ricostruzione in fatto della vicenda (la breve durata e la breve distanza dell'allontanamento dalla sua abitazione, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuto in auto con la moglie, cui aveva riaccompagnato i figli, il comportamento collaborativo susseguente al fatto, l'ammissione dell'addebito e la resipiscenza mostrata), che, tuttavia, sono stati apprezzati al fine di escludere l'operatività della contestata recidiva e di riconoscere le circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che, alla luce anche del certificato penale del ricorrente, dal quale non emergono condanne per reati della stessa indole, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame sul punto devoluto con il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 24 f