CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18090/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, entrambe in persona del rispettivo Direttore pro tempore, rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con L’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Avverso la sentenza n. 3078/2023 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia e depositata in data 16 ottobre 2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In esito a controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. n. 600/1973 della dichiarazione UNICO (relativo all’anno d’imposta 2013), l’Agenzia emetteva cartella di pagamentonei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell’istanza era costituito dalla tassazione dell’importo che, in sede di condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il [OSCURATO:PERSONA] si era assunto l’onere di corrispondere alla moglie per tenerla indenne dalla tassazione dell’assegno periodico divorzile dallo stesso devolutole. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che accoglieva nel merito il ricorso. L’Ufficio impugnava la sentenza e la [OSCURATO:PERSONA] peril [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava l’incompetenza territoriale della CTP di Roma a favore della CTP di Milano. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio dinanzi al giudice individuato come territorialmente competente, che rigettava il ricorso con sentenza appellata dal contribuente e riformata con la sentenza n. 3078/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, qui impugnata, la quale, accogliendo l’eccezione di giudicato svolta dal contribuente, annullava la cartella di pagamento rilevando l’effetto vincolante del giudicato esterno alla luce della sussistenza di “fatti che costituiscono elementi costituivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente… (v. Cass. 7417/2019), ovvero fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente”. L’Agenzia ha proposto – avverso la sentenza di appello - ricorso in cassazione affidato a due motivi; il contribuente ha resist ito a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo mezzo le Agenzie denuncia no violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR. Secondo le stesse la disposizione che consente la deduzione dell’assegno non può essere estesa ad altre statuizioni contenute all’interno del provvedimento di separazione o divorzio. D’altronde tutte le statuizioni degli accordi presi dai coniugi o delle statuizioni assunte in sede di separazione e divorzio sarebbero finalizzate a regolare i rapporti patrimoniali fra gli stessi, ma solo l’assegno avrebbe quella assistenziale in relazione alla quale viene accordata la deducibilità. Nello specifico, la finalità di rendere “netto” l’assegno, a fronte invece della disposizione che ne prevede la tassazione, sarebbe stata arbitrariamente assunta dai coniugi e quindi estranea all’elenco tassativo degli oneri deducibili previsti dalla disposizione che si assume violata dalla CGT di 2^ grado. Consentire la deduzione delle ritenute IRPEF determinerebbe poi un danno all’erario, perché - nella prospettiva della CGT di 2^ grado - il rimborso delle ritenute stesse costituirebbe un onere deducibile dal reddito del coniuge gravato, realizzandosi così il “salto d’imposta” (esenzione del percettore e deduzione in capo all’erogante). 2.Col secondo mezzo le Agenzie denuncia no violazione degli artt.2909 cod. civ. e 7, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. 3. Con riferimento ad entrambi i motivi ritiene il C ollegio la necessità di rinviare la causa alla pubblica udienza, atteso che essi attengono a questioni di rilevante importanza. In particolare, con riguardo alla questionedi diritto – di particolare rilevanza - della deducibilità delle somme corrisposte a fronte della tassazione del reddito derivante dalla corresponsione di assegno di separazione o divorzile, non si rintracciano precedenti recenti in termini, e, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall’art. 375cod. proc. civ; mentre con riferimento all’eccepito giudicato deve rilevarsi il fatto che lo stesso viene invocato con riferimento a diverso anno d’imposte in rapporto ad un costo costituito da somme che vengono versate periodicamente in favore dell’altro coniuge. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la tra