Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 25849/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23293-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50/A, presso lo studio Oggetto R.G.N. 23293/2015 Cron.

Rep.

Ud. 25/05/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6001/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/10/2014 R.G.N. 8135/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice (inquadrata nella categoria D, posizione economica D3) diretta ad ottenere le differenze retributive tra il livello C – in cui la stessa era formalmente inquadrata in quanto proveniente dalla ex sesta qualifica funzionale -e quello D3, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché l’attribuzione della qualifica di “funzionario avvocato” D3 dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], (epoca in cui la predetta aveva ottenuto la categoria D in seguito a procedura concorsuale), con condanna del Comune anche al risarcimento dei danni e al riconoscimento della qualifica di dirigente avvocato.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’appellante, proveniente dalla sesta qualifica funzionale, fosse stata correttamente collocata, in sede di primo inquadramento, nella categoria C, posizione economica C1; che non potesse rivendicare alcuna progressione nella categoria D in quanto non era stato avviato alcun procedimento selettivo volto al passaggio verso la posizione apicale della suddetta categoria D; che neppure poteva giovare all’appellante l’allegato A del c.c.n.l. in esame in quanto tale disposizione, oltre che di natura transitoria e neanche posta a sostegno della domanda introduttiva del giudizio, richiedeva comunque quale presupposto che la lavoratrice, all’epoca di entrata in vigore del c.c.n.l. (31.3.1999) rivestisse una qualifica funzionale (almeno la settima) che per trasposizione rientrasse nella nuova categoria D, posizione economica D1.

3. La Corte di merito ha respinto la domanda di differenze retributive, avanzata sul presupposto dello svolgimento di mansioni corrispondenti alla superiore qualifica di avvocato D3, per la mancanza delle necessarie allegazioni al riguardo.

Ha osservato che la lavoratrice si era limitata a sostenere di aver svolto attività di patrocinio, assistenza e rappresentanza del Comune ed altre attività tipiche senza specificare il contenuto delle mansioni proprie della categoria posseduta (C) e di quella rivendicata (D3), elemento invece indispensabile poiché la stessa, prima come istruttore amministrativo e poi come istruttore direttivo amministrativo, era già incardinata nella struttura della [OSCURATO:PERSONA] e svolgeva compiti comuni a quelli propri degli avvocati.

I giudici di appello hanno sottolineato come l’appellante avrebbe dovuto dimostrare non solo di essere stata destinataria di ordini di servizio e di essere stata investita della difesa dell’Ente in numerosi giudizi, ma che questa fosse la sua attività principale nel periodo oggetto di causa (dal 2000 in poi) rispetto a quella propria della qualifica formale.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.

Considerato che:

5. Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 3, comma 7, c.c.n.l.

Enti locali e regioni del 31.3.1999; violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

6. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 7 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il sistema delle corrispondenze ivi delineato fossero ostativi, unitamente al principio dell’accesso selettivo nelle posizioni economiche superiori della categoria, all’accoglimento della domanda azionata; inoltre, là dove ha qualificato la previsione contenuta nell’allegato A, riferita all’inquadramento dei profili professionali ricompresi nella categoria D, come disposizione meramente transitoria e quindi suscettibile di applicazione solo in favore del personale dipendente già inquadrato alla data del 31.3.1999 nella VIII, o almeno nella VII qualifica funzionale, rientrante per effetto della trasposizione nella nuova categoria D in sede di prima applicazione del contratto.

7. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 115, 116, 414, 415, 421 e 437 cod. proc. civ. nonché dell’art. 52, d.lgs. n. 165 del 2011; violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

8. Si censura la sentenza d’appello per l’errore valutativo compiuto sul dato di fatto, verificabile e incontestato, della adibizione in via esclusiva della dipendente a compiti e funzioni di avvocato dell’ente locale, il che dimostra come non vi fosse mai stata assegnazione della stessa all’espletamento dei compiti di natura amministrativa per i quali era stata assunta.

Si critica la tesi dei giudici di merito sulla necessità di procedere ad un raffronto tra la posizione di inquadramento della ricorrente e la declaratoria del profilo professionale di riferimento delle mansioni superiori.

Si addebita ai medesimi di non aver esaminato i documenti ritualmente prodotti dalla lavoratrice a dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle funzioni di avvocato.

9. Il primo motivo di ricorso è infondato.

10. Questa Corte ha chiarito che in tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, l'art. 3, comma sesto, del c.c.n.l. per il comparto [OSCURATO:PERSONA] locali del 31 marzo 1999 nel riconoscere al datore di lavoro pubblico la facoltà di integrare i profili professionali previsti dal contratto collettivo non comporta che, in tale operazione, si possa prescindere dal sistema delle corrispondenze tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove categorie, delineato dall'art. 7 dell'accordo collettivo, e dal principio dell'accesso mediante procedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria (v.

Cass. n. 7 del 2017; n. 9701 del 2011).

11. Si è inoltre precisato, a proposito delle qualifiche del personale dipendente da ente locale, che il sistema di classificazione delineato dal c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA]Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell'ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (nella specie, per le ex VII e VIII qualifica funzionale, confluite, rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3), atteso che l'art. 4 dell'accordo collettivo - come ribadito dall'art. 9 del c.c.n.l. del 5 ottobre 2001 - prevede per il passaggio all'interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva stabilita per il passaggio da una categoria all'altra (v.

Cass. n. 20070 del 2015; n. 6295 del 2011).

12. La sentenza impugnata ha deciso le questioni uniformandosi ai principi di diritto appena richiamati e si sottrae alle censure oggetto del motivo di ricorso in esame.

13. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, nonostante la formale denuncia di violazione di plurime disposizioni di legge sostanziale e processuale, censura nella sostanza la valutazione che la Corte di merito ha svolto sui documenti prodotti, giudicati inidonei a fondare le pretese della lavoratrice, e, comunque, sulla mancanza delle necessarie allegazioni e prove in ordine al contenuto delle mansioni in concreto esercitate e al carattere prevalente delle stesse.

Tali critiche non solo non integrano le violazioni denunciate ma si collocano anche all’esterno del perimetro del vizio motivazionale, di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.

14. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

15. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.16.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23293-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50/A, presso lo studio Oggetto R.G.N. 23293/2015 Cron. Rep. Ud. 25/05/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6001/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/10/2014 R.G.N. 8135/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice (inquadrata nella categoria D, posizione economica D3) diretta ad ottenere le differenze retributive tra il livello C – in cui la stessa era formalmente inquadrata in quanto proveniente dalla ex sesta qualifica funzionale -e quello D3, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché l’attribuzione della qualifica di “funzionario avvocato” D3 dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], (epoca in cui la predetta aveva ottenuto la categoria D in seguito a procedura concorsuale), con condanna del Comune anche al risarcimento dei danni e al riconoscimento della qualifica di dirigente avvocato. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’appellante, proveniente dalla sesta qualifica funzionale, fosse stata correttamente collocata, in sede di primo inquadramento, nella categoria C, posizione economica C1; che non potesse rivendicare alcuna progressione nella categoria D in quanto non era stato avviato alcun procedimento selettivo volto al passaggio verso la posizione apicale della suddetta categoria D; che neppure poteva giovare all’appellante l’allegato A del c.c.n.l. in esame in quanto tale disposizione, oltre che di natura transitoria e neanche posta a sostegno della domanda introduttiva del giudizio, richiedeva comunque quale presupposto che la lavoratrice, all’epoca di entrata in vigore del c.c.n.l. (31.3.1999) rivestisse una qualifica funzionale (almeno la settima) che per trasposizione rientrasse nella nuova categoria D, posizione economica D1. 3. La Corte di merito ha respinto la domanda di differenze retributive, avanzata sul presupposto dello svolgimento di mansioni corrispondenti alla superiore qualifica di avvocato D3, per la mancanza delle necessarie allegazioni al riguardo. Ha osservato che la lavoratrice si era limitata a sostenere di aver svolto attività di patrocinio, assistenza e rappresentanza del Comune ed altre attività tipiche senza specificare il contenuto delle mansioni proprie della categoria posseduta (C) e di quella rivendicata (D3), elemento invece indispensabile poiché la stessa, prima come istruttore amministrativo e poi come istruttore direttivo amministrativo, era già incardinata nella struttura della [OSCURATO:PERSONA] e svolgeva compiti comuni a quelli propri degli avvocati. I giudici di appello hanno sottolineato come l’appellante avrebbe dovuto dimostrare non solo di essere stata destinataria di ordini di servizio e di essere stata investita della difesa dell’Ente in numerosi giudizi, ma che questa fosse la sua attività principale nel periodo oggetto di causa (dal 2000 in poi) rispetto a quella propria della qualifica formale. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso. Considerato che: 5. Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 3, comma 7, c.c.n.l. Enti locali e regioni del 31.3.1999; violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. 6. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 7 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il sistema delle corrispondenze ivi delineato fossero ostativi, unitamente al principio dell’accesso selettivo nelle posizioni economiche superiori della categoria, all’accoglimento della domanda azionata; inoltre, là dove ha qualificato la previsione contenuta nell’allegato A, riferita all’inquadramento dei profili professionali ricompresi nella categoria D, come disposizione meramente transitoria e quindi suscettibile di applicazione solo in favore del personale dipendente già inquadrato alla data del 31.3.1999 nella VIII, o almeno nella VII qualifica funzionale, rientrante per effetto della trasposizione nella nuova categoria D in sede di prima applicazione del contratto. 7. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 115, 116, 414, 415, 421 e 437 cod. proc. civ. nonché dell’art. 52, d.lgs. n. 165 del 2011; violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. 8. Si censura la sentenza d’appello per l’errore valutativo compiuto sul dato di fatto, verificabile e incontestato, della adibizione in via esclusiva della dipendente a compiti e funzioni di avvocato dell’ente locale, il che dimostra come non vi fosse mai stata assegnazione della stessa all’espletamento dei compiti di natura amministrativa per i quali era stata assunta. Si critica la tesi dei giudici di merito sulla necessità di procedere ad un raffronto tra la posizione di inquadramento della ricorrente e la declaratoria del profilo professionale di riferimento delle mansioni superiori. Si addebita ai medesimi di non aver esaminato i documenti ritualmente prodotti dalla lavoratrice a dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle funzioni di avvocato. 9. Il primo motivo di ricorso è infondato. 10. Questa Corte ha chiarito che in tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, l'art. 3, comma sesto, del c.c.n.l. per il comparto [OSCURATO:PERSONA] locali del 31 marzo 1999 nel riconoscere al datore di lavoro pubblico la facoltà di integrare i profili professionali previsti dal contratto collettivo non comporta che, in tale operazione, si possa prescindere dal sistema delle corrispondenze tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove categorie, delineato dall'art. 7 dell'accordo collettivo, e dal principio dell'accesso mediante procedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria (v. Cass. n. 7 del 2017; n. 9701 del 2011). 11. Si è inoltre precisato, a proposito delle qualifiche del personale dipendente da ente locale, che il sistema di classificazione delineato dal c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA]Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell'ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (nella specie, per le ex VII e VIII qualifica funzionale, confluite, rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3), atteso che l'art. 4 dell'accordo collettivo - come ribadito dall'art. 9 del c.c.n.l. del 5 ottobre 2001 - prevede per il passaggio all'interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva stabilita per il passaggio da una categoria all'altra (v. Cass. n. 20070 del 2015; n. 6295 del 2011). 12. La sentenza impugnata ha deciso le questioni uniformandosi ai principi di diritto appena richiamati e si sottrae alle censure oggetto del motivo di ricorso in esame. 13. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, nonostante la formale denuncia di violazione di plurime disposizioni di legge sostanziale e processuale, censura nella sostanza la valutazione che la Corte di merito ha svolto sui documenti prodotti, giudicati inidonei a fondare le pretese della lavoratrice, e, comunque, sulla mancanza delle necessarie allegazioni e prove in ordine al contenuto delle mansioni in concreto esercitate e al carattere prevalente delle stesse. Tali critiche non solo non integrano le violazioni denunciate ma si collocano anche all’esterno del perimetro del vizio motivazionale, di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014. 14. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 15. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.16. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par
Sentenza Cassazione n. 25849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris