CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 21739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 15602-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPE 918 MATANO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]llARI BRUNO; - intimato - avverso la sentenza n. 827/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 401/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. . R.G.15602/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Forlì ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], socio ed amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avverso le cartelle esattoriali con cui veniva ingiunto allo stesso il pagamento, in favore dell'INPS, di contributi dovuti alla gestione commercianti; la Corte territoriale ha accertato che il Lazzari, all'interno della società di cui era amministratore, non svolgeva con carattere di abitualità attività lavorativa rivolta alla realizzazione dell'oggetto d'impresa, bensì operava quale amministratore, attendendo a compiti di carattere organizzativo, come quello di tenere contatti con fornitori, clienti e banche; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo l'istituto ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 203 e 208, della legge n. 662/96, così come interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010, conv. in I. n.122/2010, in relazione all'art. 2697 c.c."; contesta l'affermazione secondo cui l'Inps non avrebbe fornito la prova in ordine all'espletamento da parte del Lazzari, di attività idonea a sostanziare il requisito, richiesto dalla legge, di attendere personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, proponendo una diversa interpretazione in ordine a quale debba intendersi l'attività prestata dal socio amministratore che impone di versare i contributi alla gestione separata e quando, invece, la stessa attività integri una prestazione d'opera, come tale assoggettabile all'obbligo assicurativo verso la gestione commercianti, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 203; il motivo è infondato; l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato nel ritenere che quando non viene prestata nessuna attività lavorativa in favore della società di capitali, ma vengono unicamente svolti di compiti riservati al socio-amministratore, l'obbligo contributivo non sussiste; • pertanto, "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)." (cfr. per tutte Cass. n. 21540 del 2019); nel caso in esame la Corte territoriale ha svolto un idoneo accertamento di fatto circa le mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società "[OSCURATO:SOCIETA].", ed ha motivato, attuando correttamente il principio di diritto sopra richiamato, circa l'inesistenza dell'obbligo contributivo in virtù dell'assenza di prestazioni lavorative in favore della società e in mancanza di prova, da parte dell'Inps a ciò onerato, di un abituale apporto dell'odierno controricorrente al raggiungimento dell'oggetto sociale; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.