CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 28153/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAntonio Balsamo. che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafeindicata il Tribunale di Le cce , d ecidendo in sede di rinvioavverso l’ ordinanza con cui il G iudice per le indagini preliminari aveva applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, ha respinto l'istanza di riesame,confermando l'ordinanza impugnata. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando un unico , articolato motiv o di annullamento, per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sia a i gravi indizi di colpevolezzasia alle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo la difesa ha rilevato che l'ordinanza impugnata non terrebbeconto dei rilievi della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione . Il T ribunale , in particolare, non avrebbe valorizzato l'esito negativo delle perquisizioni effettuate in sede di applicazione della misura,né la circostanza che il sistema GPS installato sull’autovettura del ricorrenteha permesso di accertare che si è recatoanche tre volte a settimana n ella zona ove si trova la profumeria da cui ha asserito di approvvigionarsi all'ingrosso di profumi. Sotto altro profilo è stata contestata alla sussistenza di esigenze cautelari , tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici, della risalenza dell'ultimo precedente ( più di vent'anni orsono), della inesistenza del pericolo di reati in materia di stupefacenti,della mancanza di attualità, tenuto conto che i fatti sono del 2022. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2. Al ricorrente sono contestate due cessioni di un quantitativo imprecisato di stupefacentea [OSCURATO:PERSONA]Ancona, poste in essere il 06/10/2022 e il 17/10/202 2. Consen ten za n. 12 39 del 21/11/2024 questa Corte ha annullato la prima ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame, rilevando che dal suo apparato motivazionale non emergeva con chiarezza quale fosse l'iter logico-giuridico seguito per pervenireall'affermazione di gravità indiziaria a carico del ricorrente. L’ordinanza impugnata non ècoerente con le indicazioni della Corte, in quanto non ha esploratole ragioni della significatività probatoria delle espressioni captate, in relazione all'imputazione contestata al ricorrente , né ha chiarito se i rapporti con [OSCURATO:PERSONA]Ancona potevano avere ragioni diverse dalla cessione di sostanze stupefacenti-tenuto conto che si sostanziavano in normali incontri presso l'osteria del Leone, gestita da llo stesso D’Ancona - , né, infine, ha considerato che le perquisizionia carico del ricorrente hann o avuto esito negativo. In particolare, quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA]Ancona, considerato come figura centrale di unflorido smercio di stupefacenti che avveniva presso l’osteria, è priva di spiegazioni la circostanza che in solo due occasioni egli si sarebbe approvvigionato dal ricorrenteed è apodittica la valutazione di inattendibilità delle sue dichiarazioni, nella parte in cui, dopo aver ammesso le sue responsabilità, ha riferito che il ricorrente era del tutto estraneo ai fatti. Del tutto congetturale è, poi, l’affermazione di contiguità del ricorrente al contesto di spaccio, in quantonon è stata adeguatamente valutatala valenza delle espressioni utilizzate nelle intercettazioni, tanto più che, in assenza di sequestri di sostanza stupefacente, il Tribunale avrebbe dovuto dare adeguato conto de lle alternative ipotesi ricostruttive del fatto offerte dalla difesa(Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). 3. In conclusione, il ricorso va accolto con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce che, nel rivalutare la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente, si dovrà attenere ai criteri sopra enunciati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 08/07/2025. [OSCURATO:PERSONA]