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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04269/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata, e per il rigetto del ricorso agli effetti civili.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle costituite parti civili, che hanno concluso per il rigetto del ricorso, anche ai soli effetti civili, depositando nota spese.

Letta la memoria conclusiva degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Maurizio BERNASCONI, difensori del ricorrente, che si riportano ai motivi del ricorso insistendo per l'accoglimento. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze, sull'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze e delle parti civili, ha riformato la sentenza del Tribunale di Firenze - che aveva mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto pluri - aggravato - condannandolo alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, con le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, che svolge tre motivi.

2.1. Con i primi due motivi denuncia inosservanza dell'art. 593 bis cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. 11/2018.e correlato vizio della motivazione.

Si sostiene la inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, per assenza dei presupposti indicati nella predetta norma., denunciandosi la omessa motivazione da parte della Corte di appello in ordine alla invocata declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal P.G..

2.2. Con il terzo motivo è denunciata la manifesta illogicità della motivazione.

La condanna sarebbe incentrata esclusivamente su quanto dichiarato dalla teste Palumbo, che, a parere della Difesa, avrebbe reso dichiarazioni accusatorie per ragioni personali, incidenti sull'affidabilità delle sue propalazioni.

Si deduce, inoltre, che è carente la prova in ordine alla quantità di carburante sottratto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato agli effetti penali, imponendosi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; deve essere, invece, rigettato agli effetti civili.

1. Il ricorso investe, in primis, la pronuncia impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare inammissibilità del gravame di merito proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, decidendo sul merito dell'impugnazione; la doglianza è deducibile esclusivamente come error in procedendo, il quale postula, per sua natura, l'esame dell'incartamento processuale, al fine di verificare la fondatezza del rilievo del ricorrente, essendo ben noto che, rispetto alle questioni di rito, il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale.

La lettura degli atti induce a ritenere fondata la doglianza del ricorrente.

1.1. Con le recenti riforme in materia di impugnazione, tra cui quella del d.lgs del 6 febbraio 2018, n. 11, in vigore dal 06/03/2018, sono state introdotte modificazioni e limitazioni alle impugnazioni del Pubblico Ministero.

Sotto un primo profilo, il Pubblico Ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593 cod. proc. pen.) e le sentenze di proscioglimento; il Procuratore Generale, dal canto suo, è legittimato all'appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.).

Le prime limitazioni sono state ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 34 del 2020, che ha osservato, nell'iter argomentativo, come la limitazione del potere di appello del pubblico ministero trovi giustificazione nella preminenza attribuita ad altri interessi: nello specifico, quello alla ragionevole durata del processo e all'efficienza giudiziaria, senza che questi limiti configurino una dissimmetria irragionevole rispetto alle facoltà attribuite in tale ambito all'imputato, in ragione della diversa «quotazione costituzionale» dei poteri di impugnazione riconosciuti alle due parti processuali.

Nella cortice così delineata, dal punto di vista soggettivo, è legittimato ad appellare la sentenza di primo grado solo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, mentre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello può appellare solo nei casi di avocazione o, in via sussidiaria, se il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis comma 2, cod. proc. pen.) ( Sez. 3 n. 14242 del 03/03/2021, Rv. 281577).

1.2. Nella interpretazione dell'inciso «abbia prestato acquiescenza», a cui è subordinato il potere di impugnazione del Procuratore generale, occorre muoversi tenendo conto che entrambi i soggetti hanno gli stessi termini per impugnare (art. 585 c.p.p.), non prevedendo la legge un termine differenziato per ciascuna delle parti (salvo la diversa decorrenza, che, nella specie non rileva), e, per altro verso, del disposto di cui all'art. 166-bis disp. att. c.p.p. secondo cui "ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della repubblica del distretto".

Come condivisibilmente affermato in recenti approdi, anche di questa stessa Sezione, una interpretazione che garantisca la razionalità del sistema impugnatorio, nel quale ad entrambe le parti spetta il diritto ad impugnare con gli stessi termini, ma ad una delle due tale potere è riconosciuto solo in via sussidiaria, e tenuto conto che, proprio in vista dell'esercizio del potere di impugnazione in via sussidiaria, è previsto che, ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto (art. 166-bis disp. att. cpp), l'acquiescenza è un dato che deve risultare dagli atti e che il giudice dell'impugnazione deve verificare ( Sez. 3 n. 14242/2021 cit.) L'acquiescenza rappresenta, pertanto, un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare perché sussista quella legittimazione, la cui assenza genera le conseguenze processuali di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

In altri termini, l'acquiescenza rappresenta, nell'attuale codice di rito, fattore costitutivo della legittimazione ad impugnare, e non un fatto processuale la cui esistenza deve essere verificata nel momento in cui il giudice di secondo grado è chiamato ad esaminare l'impugnazione.

E ciò perché il processo di impugnazione è pendente a partire dal momento in cui l'impugnazione è proposta ed è a quella data che vanno verificati i requisiti di ammissibilità della stessa ( Sez. n. 5 n. 34831 del 18/06/2021, n.m.).

1.3. Nel caso in esame, l'appello del P.G. è stato depositato in un momento ampiamente antecedente alla scadenza del termine per impugnare, il che esclude che possa essersi verificata C l'acquiescenza richiesta per l'operatività dell'art. 593 bis, comma 2, cod. proc. pen. neppure in / forma 'tacita', in mancanza di riscontri processuali in ordine alla avvenuta interlocuzione con la Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 16 bis disp. att. cod. proc. pen..

1.4. Consegue a quanto esposto, che l'appello del P.G. deve essere considerato inammissibile, in quanto proposto in difetto della legittimazione processuale.

La mancanza di legittimazione del Procuratore generale determina la nullità della decisione assunta a seguito dell'appello, la quale deve essere, quindi, annullata senza rinvio agli effetti penali (per mancanza di appello validamente proposto).

2. Quanto agli effetti civili, in presenza dell'appello della parte civile, validamente proposto, il ricorso non è fondato.

Il motivo con cui si formulano deduzioni inerenti alla valutazione della prova è riversato in fatto e propugna una tesi alternativa a quella della Corte di appello, senza tenere conto che il giudice di gravame ha proceduto alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive, e ha fornito anche una motivazione ampia e rafforzata a sostegno della propria decisione.

Cosicchè, il ricorso risulta, sotto tale profilo, generico, in quanto inerendo al merito, profilo sindacabile solo per vizi della motivazione, omette di dedurli secondo i criteri di necessaria specificità.

Il ricorrente si limita, infatti, a dedurre un confronto delle dichiarazioni testimoniali rese nel processo di merito, senza tener conto della motivazione della sentenza che ha esplicitato con congrui e corretti argomenti le ragioni della ritenuta attendibilità della p.o., enucleando gli elementi di riscontro al suo narrato, cosicchè ne risulta scrutinata l'attendibilità sotto il profilo sia intrinseco che estrinseco ( Sez.

Un.

Bell'Arte).

Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate nelle sedi di merito: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione, dinanzi alla quale possono essere dedotti vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità.

Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento.

3. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, e il rigetto del ricorso agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti pena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata, e per il rigetto del ricorso agli effetti civili. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle costituite parti civili, che hanno concluso per il rigetto del ricorso, anche ai soli effetti civili, depositando nota spese. Letta la memoria conclusiva degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Maurizio BERNASCONI, difensori del ricorrente, che si riportano ai motivi del ricorso insistendo per l'accoglimento. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze, sull'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze e delle parti civili, ha riformato la sentenza del Tribunale di Firenze - che aveva mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto pluri - aggravato - condannandolo alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, con le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, che svolge tre motivi. 2.1. Con i primi due motivi denuncia inosservanza dell'art. 593 bis cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. 11/2018.e correlato vizio della motivazione. Si sostiene la inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, per assenza dei presupposti indicati nella predetta norma., denunciandosi la omessa motivazione da parte della Corte di appello in ordine alla invocata declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal P.G.. 2.2. Con il terzo motivo è denunciata la manifesta illogicità della motivazione. La condanna sarebbe incentrata esclusivamente su quanto dichiarato dalla teste Palumbo, che, a parere della Difesa, avrebbe reso dichiarazioni accusatorie per ragioni personali, incidenti sull'affidabilità delle sue propalazioni. Si deduce, inoltre, che è carente la prova in ordine alla quantità di carburante sottratto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato agli effetti penali, imponendosi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; deve essere, invece, rigettato agli effetti civili. 1. Il ricorso investe, in primis, la pronuncia impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare inammissibilità del gravame di merito proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, decidendo sul merito dell'impugnazione; la doglianza è deducibile esclusivamente come error in procedendo, il quale postula, per sua natura, l'esame dell'incartamento processuale, al fine di verificare la fondatezza del rilievo del ricorrente, essendo ben noto che, rispetto alle questioni di rito, il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale. La lettura degli atti induce a ritenere fondata la doglianza del ricorrente. 1.1. Con le recenti riforme in materia di impugnazione, tra cui quella del d.lgs del 6 febbraio 2018, n. 11, in vigore dal 06/03/2018, sono state introdotte modificazioni e limitazioni alle impugnazioni del Pubblico Ministero. Sotto un primo profilo, il Pubblico Ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593 cod. proc. pen.) e le sentenze di proscioglimento; il Procuratore Generale, dal canto suo, è legittimato all'appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Le prime limitazioni sono state ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 34 del 2020, che ha osservato, nell'iter argomentativo, come la limitazione del potere di appello del pubblico ministero trovi giustificazione nella preminenza attribuita ad altri interessi: nello specifico, quello alla ragionevole durata del processo e all'efficienza giudiziaria, senza che questi limiti configurino una dissimmetria irragionevole rispetto alle facoltà attribuite in tale ambito all'imputato, in ragione della diversa «quotazione costituzionale» dei poteri di impugnazione riconosciuti alle due parti processuali. Nella cortice così delineata, dal punto di vista soggettivo, è legittimato ad appellare la sentenza di primo grado solo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, mentre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello può appellare solo nei casi di avocazione o, in via sussidiaria, se il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis comma 2, cod. proc. pen.) ( Sez. 3 n. 14242 del 03/03/2021, Rv. 281577). 1.2. Nella interpretazione dell'inciso «abbia prestato acquiescenza», a cui è subordinato il potere di impugnazione del Procuratore generale, occorre muoversi tenendo conto che entrambi i soggetti hanno gli stessi termini per impugnare (art. 585 c.p.p.), non prevedendo la legge un termine differenziato per ciascuna delle parti (salvo la diversa decorrenza, che, nella specie non rileva), e, per altro verso, del disposto di cui all'art. 166-bis disp. att. c.p.p. secondo cui "ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della repubblica del distretto". Come condivisibilmente affermato in recenti approdi, anche di questa stessa Sezione, una interpretazione che garantisca la razionalità del sistema impugnatorio, nel quale ad entrambe le parti spetta il diritto ad impugnare con gli stessi termini, ma ad una delle due tale potere è riconosciuto solo in via sussidiaria, e tenuto conto che, proprio in vista dell'esercizio del potere di impugnazione in via sussidiaria, è previsto che, ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto (art. 166-bis disp. att. cpp), l'acquiescenza è un dato che deve risultare dagli atti e che il giudice dell'impugnazione deve verificare ( Sez. 3 n. 14242/2021 cit.) L'acquiescenza rappresenta, pertanto, un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare perché sussista quella legittimazione, la cui assenza genera le conseguenze processuali di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. In altri termini, l'acquiescenza rappresenta, nell'attuale codice di rito, fattore costitutivo della legittimazione ad impugnare, e non un fatto processuale la cui esistenza deve essere verificata nel momento in cui il giudice di secondo grado è chiamato ad esaminare l'impugnazione. E ciò perché il processo di impugnazione è pendente a partire dal momento in cui l'impugnazione è proposta ed è a quella data che vanno verificati i requisiti di ammissibilità della stessa ( Sez. n. 5 n. 34831 del 18/06/2021, n.m.). 1.3. Nel caso in esame, l'appello del P.G. è stato depositato in un momento ampiamente antecedente alla scadenza del termine per impugnare, il che esclude che possa essersi verificata C l'acquiescenza richiesta per l'operatività dell'art. 593 bis, comma 2, cod. proc. pen. neppure in / forma 'tacita', in mancanza di riscontri processuali in ordine alla avvenuta interlocuzione con la Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 16 bis disp. att. cod. proc. pen.. 1.4. Consegue a quanto esposto, che l'appello del P.G. deve essere considerato inammissibile, in quanto proposto in difetto della legittimazione processuale. La mancanza di legittimazione del Procuratore generale determina la nullità della decisione assunta a seguito dell'appello, la quale deve essere, quindi, annullata senza rinvio agli effetti penali (per mancanza di appello validamente proposto). 2. Quanto agli effetti civili, in presenza dell'appello della parte civile, validamente proposto, il ricorso non è fondato. Il motivo con cui si formulano deduzioni inerenti alla valutazione della prova è riversato in fatto e propugna una tesi alternativa a quella della Corte di appello, senza tenere conto che il giudice di gravame ha proceduto alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive, e ha fornito anche una motivazione ampia e rafforzata a sostegno della propria decisione. Cosicchè, il ricorso risulta, sotto tale profilo, generico, in quanto inerendo al merito, profilo sindacabile solo per vizi della motivazione, omette di dedurli secondo i criteri di necessaria specificità. Il ricorrente si limita, infatti, a dedurre un confronto delle dichiarazioni testimoniali rese nel processo di merito, senza tener conto della motivazione della sentenza che ha esplicitato con congrui e corretti argomenti le ragioni della ritenuta attendibilità della p.o., enucleando gli elementi di riscontro al suo narrato, cosicchè ne risulta scrutinata l'attendibilità sotto il profilo sia intrinseco che estrinseco ( Sez. Un. Bell'Arte). Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate nelle sedi di merito: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione, dinanzi alla quale possono essere dedotti vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità. Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento. 3. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, e il rigetto del ricorso agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti pena
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