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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36746/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Music Ca3o, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato nonché, per il solo Ahmetovic, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 610, co. 5 bis c.p.p. in relazione all'art. 613 c.p.p. così come modificato dalla

I. n. 103 del 2017, il quale nega la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione, risultando quindi il diritto di difendersi da sé nell'ambito del procedimento penale riferito esclusivamente ai gradi di merito del giudizio ed invece escluso in sede di legittimità ove, dovendosi tenere conto dell'elevato grado di tecnicismo richiesto e dunque dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'esercizio del diritto di difesa, quest'ultimo come quello al contraddittorio ben possono comunque essere garantiti attraverso la rappresentanza dei difensori (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374).

Conseguentemente questa Corte ha già ripetutamente dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente per l'asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, sottolineando come rientri nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Considerato che i ricorsi presentati dai tre imputati tramite il proprio difensore e articolati su tre motivi, tutti tra loro sovrapponibili e concernenti l'eccessività della pena inflitta, anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla non ritenuta prevalenza della circostanza attenuante ex art. 62 co. 6 c.p. sulle contestate aggravanti, presentano argomentazioni non consentite dalla legge in sede di legittimità e risultano manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, nonché in ordine al giudizio di comparazione tra opposte circostanze o al riconoscimento delle attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra cui, nel dettaglio, le modalità della condotta e l'entità del danno provocato al cancello di ingresso, anche in relazione al grado della violenza esercitata (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Music Ca3o, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato nonché, per il solo Ahmetovic, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile secondo quanto disposto dall'art. 610, co. 5 bis c.p.p. in relazione all'art. 613 c.p.p. così come modificato dalla I. n. 103 del 2017, il quale nega la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione, risultando quindi il diritto di difendersi da sé nell'ambito del procedimento penale riferito esclusivamente ai gradi di merito del giudizio ed invece escluso in sede di legittimità ove, dovendosi tenere conto dell'elevato grado di tecnicismo richiesto e dunque dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'esercizio del diritto di difesa, quest'ultimo come quello al contraddittorio ben possono comunque essere garantiti attraverso la rappresentanza dei difensori (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374). Conseguentemente questa Corte ha già ripetutamente dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente per l'asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, sottolineando come rientri nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Considerato che i ricorsi presentati dai tre imputati tramite il proprio difensore e articolati su tre motivi, tutti tra loro sovrapponibili e concernenti l'eccessività della pena inflitta, anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla non ritenuta prevalenza della circostanza attenuante ex art. 62 co. 6 c.p. sulle contestate aggravanti, presentano argomentazioni non consentite dalla legge in sede di legittimità e risultano manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, nonché in ordine al giudizio di comparazione tra opposte circostanze o al riconoscimento delle attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra cui, nel dettaglio, le modalità della condotta e l'entità del danno provocato al cancello di ingresso, anche in relazione al grado della violenza esercitata (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de
Sentenza Cassazione n. 36746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris