CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18988/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7015-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIE1 f A CORETTI, [OSCURATO:PERSONA]; - contfOliCOITC1ItC- avverso la sentenza n. 319/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07015 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 7015/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 319/2020, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ferrara, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito emesso dall'INPS n. 339 2016 000 49350 83000. 2. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha ritenuto, diversamente dal primo giudice, che le risultanze istruttorie processualmente acquisite, dimostravano che la pretesa contributiva dell'Istituto, derivante dalla riconduzione a contratti di lavoro a tempo pieno, rispetto alla formalizzazione part-time, relativamente a n. 29 dipendenti, nel periodo marzo 2012 - aprile 2015, impiegati nella attività di trasporto merci esercitata dalla società, era fondata. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso l'INPS. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omessa valutazione di fatti storici oggetto di discussione: in particolare, per il rilievo dato alle deposizioni dei testi Lembo e Ferra nd i no. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 360 co. 1 n.5 cpc, per omessa valutazione di fatti storici oggetto di discussione, per avere i giudici di seconde cure ritenuto erroneamente in4ttendibili le deposizioni dei testi Guerra, Gulmini, Bonfiglioli e Pesci. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omessa valutazione di fatti storici oggetto di discussione, per avere erroneamente la Corte di merito limitato l'esame a sole due posizioni senza considerare le altre ventisette. 5. I motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili.RG 7015/2021 6. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità. 7. Deve, poi, essere sottolineato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014). 8. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sul fatto che i rapporti di lavoro, oggetto dell'accertamento, andavano ricondotti a contratti di lavoro a tempo pieno rispetto alla formalizzazione come part-time, con conseguente maggiorazione del monte ore su cui commisurare la contribuzione dovuta. 9. E', infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 10. Alla stregua di quanto esposto d ricorso deve essere dichiarato inammissibile.RG 7015/2021 11. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dell'INPS, che si liquidano come da dispositivo. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell'INPS, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi