CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42055/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L9 Motivi della decisione 1.ROZZA Andrea ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe la quale, a seguito di annullamento del giudice di legittimità di precedente sentenza del giudice di appello limitatamente a reato urbanistico, in relazione al quale era pronunciata statuizione di prescrizione, aveva rideterminato la pena in relazione agli altri reati ascritti. 2. Assume il ricorrente che anche in relazione agli altri reati avrebbe dovuto essere pronunciata, quantomeno in sede di giudizio di rinvio, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, essendosi il termine medio tempore con- sumato in relazione a tutti i reati contestati. 3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la questione concernente il maturato termine prescrizionale non solo non aveva formato oggetto di devolutum da parte del giudice di legittimità, ma al contrario era uno specifico tema affrontato dallo stesso giudice di legittimità che ha in sostanza affermato che, in relazione al capo a) non vi era stata impugnazione e che pertanto la pronuncia di condanna era divenuta irrevocabile e, in relazione all'ulteriore reato urbanistico il ricorso in sede di legittimità si presentava inammissibile di talchè, in virtù dei principi scan- diti dalla sentenza RICCI a S.U., la prescrizione non poteva più essere rilevata non essendosi costituito il rapporto processuale con riferimento a tale contestazione. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 3 ottob