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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 24465/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva memoria trasmessa in data 6 giugno 2025, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'accertamento della responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 493-ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo b) di imputazione, denunciando illogicità della stessa, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (cfr. pag. 6-7, laddove risultano pienamente provati tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato in questione); rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice del merito risulta adeguatamente assolto a pag. 7 della sentenza impugnata, in cui si fa riferimento ai plurimi precedenti specifici che gravano la biografia criminale dell'imputato; che la memoria da ultimo trasmessa in data 6 giugno 2025 si limita a riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all'originaria prospettazione dei motivi di doglianza; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva memoria trasmessa in data 6 giugno 2025, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'accertamento della responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 493-ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo b) di imputazione, denunciando illogicità della stessa, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (cfr. pag. 6-7, laddove risultano pienamente provati tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato in questione); rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice del merito risulta adeguatamente assolto a pag. 7 della sentenza impugnata, in cui si fa riferimento ai plurimi precedenti specifici che gravano la biografia criminale dell'imputato; che la memoria da ultimo trasmessa in data 6 giugno 2025 si limita a riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all'originaria prospettazione dei motivi di doglianza; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. C
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