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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31870/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] .

CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 09/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 23677 /201 9 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23677 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S01 G224C) ZANNINIMaria Pia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T44 L781P) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53T25 A515D), in virtù di procura allegata al- la comparsa di costituzione di nuovo avvocato -controricorrenti- nonché MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ve- nezian. 2605/2019, pubblicata in data 21 giugno 201 9 ; Ric. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti,deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei con- fronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze,per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata at- tuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domandesono state accolte dal Tribunale di Venezia, che ha condannato le amministrazioni convenute al pagamen- to della somma di € 6.713,94 per ogni anno di frequenza del relativo corso di specializzazione.

La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri- cerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha condannato la sola Presidenza del Consi- glio dei Ministrial pagamento di una somma superiore a quel- la indicata dal giudice di primo grado (precisamente, € 55.519,10 in favore del [OSCURATO:PERSONA] ed € 33.311,46 in favore della Zannini, oltre interessi dalla domanda giudiziale saldo). [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e la Zannini.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Considerato che 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Errata qualifica- zione delle somme liquidate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 [OSCURATO:PERSONA].

Violazione dell’ art. 11 legge n. 370/1999 , delle di- rettive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, nonché degli artt. 117 Cost. e 1218 c.c. in relazione all’ art. 360, comma I, n. 3) c.p.c.».

L’amministrazione ricorrente sostiene che l’importo liquidato dalla corte di appello in favore dei medici intimati sarebbe ec- cessivo, mentre era in proposito corretta la decisione di primo grado.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Per quanto attiene all’importo liquidato a tit olo di indennizzo per la mancata remunerazione della frequenza dei corsi di specializzazione in medicina,la decisione impugnata non è in- fatti conforme ai principi di diritto enunciati in proposito d a questa Corte (cui il Collegio intende dare piena continuità).

Secondo tali principi, «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore –dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, con la quale ha proceduto ad un so- stanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, al- la precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale –secondo le regole gene- rali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali pos- sono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale»(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012 , Rv. 621205; con- formi, tra le tante: Sez. 3 , Sentenza n. 17682 del Ric. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 29/08/2011, Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Sez. 6 - 3 , Sen tenza n. 1157 del 17/01/2013, Rv. 625215; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020, Rv. 656556 - 01 ).

Il suddetto indirizzo, con spe- cifico riguardo all’importo dovuto a titolo risarcitorio, è stato d’altra parte confermato e ribadito dalle stesse SS.UU. di que- sta Corte, le quali hanno espressamente chiarito che «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposi- zione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di spe- cializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’”aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un so- stanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di con- dizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispet- to a quelle del periodo precedente» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 - 02).

In tale decisione viene altresì precisato, quanto al criterio di liquidazione del danno nella misura dell’importo previsto dall’art. 11 della leg- ge 19 ottobre 1999 n. 370 invece che di quella del compenso previsto dal D. Lgs. n. 257/1991, che «la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterati- va) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i prin- cipi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo Ric. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 piuttosto rimesso al giudice nazionale ladeterminazione della misura dell’indennizzo», il che esclude che sussistano i pre- supposti per rimettere la questione interpretativa alla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Sotto tale ultimo profilo le censure di cui al ricorso risultano, dunque, manifestamente fondate.

È poi appena il caso di precisare che non hanno alcun fonda- mento le deduzioni dei controricorrentiin ordine ad una prete- sa mancata contestazione – da parte delle amminist razioni convenute –dell’ammontare dell’importo dovuto a titolo di in- dennizzo, nel giudizio di appello: è sufficiente, in proposito, osservare che la corte di appello ha deciso in ordine a tale questione (di diritto), riformando la decisione di primo grado (che risultava invece conforme a diritto, come appena chiari- to), su specifico appello incidentale avanzato dagli stessi me- dici ricorrenti.

La decisione impugnata va, di conseguenza, cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il riconoscimento, in favore degli intimati, della somma di € 6.713,94 per ogni anno di frequenza del relativo corso di specializzazione (pacificamente pari a tre anni per la Zannini e a cinque anni per il [OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, dell’importo di € 33.569,70 in favore del [OSCURATO:PERSONA] e di € 20.141,82 in favore della Zannini, oltre interessi dalla domanda giudiziale saldo, come da decisione di merito. 2.Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata in re- lazione e, decidendo nel merito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è condannata al pagamento dell’importo di € 33.569,70 in favore del [OSCURATO:PERSONA] ed € 20.141,82 in favore della Zannini, oltre, per ciascuno, interessi dalla domanda giudiziale saldo.

Per quanto riguarda le spese del giudizio (da liquidare ex no- vo, a seguito della cassazione della decisione di secondo gra- Ric. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 do), ritiene la Corte che l’esito complessivo del giudizio, solo parzialmente favorevole agli attori, determini una situazione di reciproca soccombenza parziale e quindi giustifichi la com- pensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

Occorre infatti, da una parte, tener presente che la fondatezza delle domand e di merito degli intimati – con riguardo al loro diritto all’indennizzo richiesto – resta confermata, ma , dall’altra parte, che l’accoglimento delle suddette domande è avvenuto in misura inferiore a quanto dagli stessi richiesto, sia in primo grado, sia in appello, sia nel presente giudizio di legittimità(che l’accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice, anche – come nella specie – con riguardo al quantum richiesto, determini una situazione di parziale soc- combenza reciproca delle parti, idonea a giustificare la com- pensazione, totale o parziale, delle spese processuali, è affer- mazione costante di questa Corte: cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22381del 21/10/2009, Rv. 610563 – 01; Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013 , Rv. 627822 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016 , Rv. 638888 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10113del 24/04/2018, Rv. 648893 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20888del 22/08/2018, Rv. 650435 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020 , Rv. 656810 – 03 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 1268 del 21/01/2020 , Rv. 656590 – 01). per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso , cassa in relazione la sentenza impu- gnata e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’importo di € 33.569,70 in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dell’importo di € 20.141,82 in favore della Zannini, oltre interessi, per ciascuno,dalla domanda giudiziale saldo; Ric. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] . CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 09/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 23677 /201 9 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23677 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S01 G224C) ZANNINIMaria Pia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54T44 L781P) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53T25 A515D), in virtù di procura allegata al- la comparsa di costituzione di nuovo avvocato -controricorrenti- nonché MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ve- nezian. 2605/2019, pubblicata in data 21 giugno 201 9 ; Ric. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti,deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei con- fronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze,per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata at- tuazione delle suddette direttive comunitarie. Le loro domandesono state accolte dal Tribunale di Venezia, che ha condannato le amministrazioni convenute al pagamen- to della somma di € 6.713,94 per ogni anno di frequenza del relativo corso di specializzazione. La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri- cerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha condannato la sola Presidenza del Consi- glio dei Ministrial pagamento di una somma superiore a quel- la indicata dal giudice di primo grado (precisamente, € 55.519,10 in favore del [OSCURATO:PERSONA] ed € 33.311,46 in favore della Zannini, oltre interessi dalla domanda giudiziale saldo). [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e la Zannini. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Considerato che 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Errata qualifica- zione delle somme liquidate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 [OSCURATO:PERSONA]. Violazione dell’ art. 11 legge n. 370/1999 , delle di- rettive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, nonché degli artt. 117 Cost. e 1218 c.c. in relazione all’ art. 360, comma I, n. 3) c.p.c.». L’amministrazione ricorrente sostiene che l’importo liquidato dalla corte di appello in favore dei medici intimati sarebbe ec- cessivo, mentre era in proposito corretta la decisione di primo grado. Il ricorso è manifestamente fondato. Per quanto attiene all’importo liquidato a tit olo di indennizzo per la mancata remunerazione della frequenza dei corsi di specializzazione in medicina,la decisione impugnata non è in- fatti conforme ai principi di diritto enunciati in proposito d a questa Corte (cui il Collegio intende dare piena continuità). Secondo tali principi, «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore –dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, con la quale ha proceduto ad un so- stanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, al- la precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale –secondo le regole gene- rali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali pos- sono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale»(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012 , Rv. 621205; con- formi, tra le tante: Sez. 3 , Sentenza n. 17682 del Ric. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 29/08/2011, Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Sez. 6 - 3 , Sen tenza n. 1157 del 17/01/2013, Rv. 625215; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020, Rv. 656556 - 01 ). Il suddetto indirizzo, con spe- cifico riguardo all’importo dovuto a titolo risarcitorio, è stato d’altra parte confermato e ribadito dalle stesse SS.UU. di que- sta Corte, le quali hanno espressamente chiarito che «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposi- zione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di spe- cializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’”aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un so- stanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di con- dizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispet- to a quelle del periodo precedente» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 - 02). In tale decisione viene altresì precisato, quanto al criterio di liquidazione del danno nella misura dell’importo previsto dall’art. 11 della leg- ge 19 ottobre 1999 n. 370 invece che di quella del compenso previsto dal D. Lgs. n. 257/1991, che «la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterati- va) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i prin- cipi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo Ric. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 piuttosto rimesso al giudice nazionale ladeterminazione della misura dell’indennizzo», il che esclude che sussistano i pre- supposti per rimettere la questione interpretativa alla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Sotto tale ultimo profilo le censure di cui al ricorso risultano, dunque, manifestamente fondate. È poi appena il caso di precisare che non hanno alcun fonda- mento le deduzioni dei controricorrentiin ordine ad una prete- sa mancata contestazione – da parte delle amminist razioni convenute –dell’ammontare dell’importo dovuto a titolo di in- dennizzo, nel giudizio di appello: è sufficiente, in proposito, osservare che la corte di appello ha deciso in ordine a tale questione (di diritto), riformando la decisione di primo grado (che risultava invece conforme a diritto, come appena chiari- to), su specifico appello incidentale avanzato dagli stessi me- dici ricorrenti. La decisione impugnata va, di conseguenza, cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il riconoscimento, in favore degli intimati, della somma di € 6.713,94 per ogni anno di frequenza del relativo corso di specializzazione (pacificamente pari a tre anni per la Zannini e a cinque anni per il [OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, dell’importo di € 33.569,70 in favore del [OSCURATO:PERSONA] e di € 20.141,82 in favore della Zannini, oltre interessi dalla domanda giudiziale saldo, come da decisione di merito. 2.Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata in re- lazione e, decidendo nel merito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è condannata al pagamento dell’importo di € 33.569,70 in favore del [OSCURATO:PERSONA] ed € 20.141,82 in favore della Zannini, oltre, per ciascuno, interessi dalla domanda giudiziale saldo. Per quanto riguarda le spese del giudizio (da liquidare ex no- vo, a seguito della cassazione della decisione di secondo gra- Ric. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 do), ritiene la Corte che l’esito complessivo del giudizio, solo parzialmente favorevole agli attori, determini una situazione di reciproca soccombenza parziale e quindi giustifichi la com- pensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. Occorre infatti, da una parte, tener presente che la fondatezza delle domand e di merito degli intimati – con riguardo al loro diritto all’indennizzo richiesto – resta confermata, ma , dall’altra parte, che l’accoglimento delle suddette domande è avvenuto in misura inferiore a quanto dagli stessi richiesto, sia in primo grado, sia in appello, sia nel presente giudizio di legittimità(che l’accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice, anche – come nella specie – con riguardo al quantum richiesto, determini una situazione di parziale soc- combenza reciproca delle parti, idonea a giustificare la com- pensazione, totale o parziale, delle spese processuali, è affer- mazione costante di questa Corte: cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22381del 21/10/2009, Rv. 610563 – 01; Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013 , Rv. 627822 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016 , Rv. 638888 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10113del 24/04/2018, Rv. 648893 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20888del 22/08/2018, Rv. 650435 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020 , Rv. 656810 – 03 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 1268 del 21/01/2020 , Rv. 656590 – 01). per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso , cassa in relazione la sentenza impu- gnata e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’importo di € 33.569,70 in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dell’importo di € 20.141,82 in favore della Zannini, oltre interessi, per ciascuno,dalla domanda giudiziale saldo; Ric. n. 23677/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - di
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