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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 45721/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OOTC9X1) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11, avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con esclusione della sussumibilità nell'ipotesi di «lieve entità» di cui al quinto comma del citato articolo.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazional in merito all'esclusione della fattispecie di «lieve entità».

3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con esso si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel valutare, al fine di escludere la fattispecie di «lieve entità», solo il dato quantitativo, le modalità di detenzione dello stupefacente oltre che il denaro sequestrato, senza invece considerare il dato qualitativo e le modalità di occultamento tali, a dire del ricorrente, da evidenziare l'assenza di una organizzazione e di un rilevante inserimento nel mercato dello spaccio.

3. In primo luogo, l'inammissibilità deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplidtati a pag. 3 della sentenza impugnata), la censura in esame si fonda esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 5), dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. Laddove la censura timidamente mostra di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata essa si presenta inammissibililai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a Pose della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, Celi 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/C2/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma su!la base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).

Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare, al fine di addivenire a un diverso giudizio in termini di fattispecie di «lieve entità», il compendio probatorio caratterizzato dagli esiti del sequestro dello stupefacente, confezionato in dosi, rinvenuto in parte sulla persona dell'imputato e in parte nella sua abitazione (occultato nella struttura interna di un casco), oltre che del materiale per la pesatura e il confezionamento, valutati in uno con il dato quanti- qualitativo della detta sostanza.

5. Laddove non in fatto, peraltro, la censura è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), avendo la Corte territoriale considerato anche il dato quantitativo della sostanza sequestrata, e si mostra manifestamente infondata laddove deduce la violazione di legge.

5.1. Circa quest'ultima dedotta violazione, rileva evidenziare che, secondo diritto vivente, formatosi anche in considerazione di interventi della Consulta, i'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere a una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice, pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, nonché, anche in considerazione di Corte cost. n. 40 del 2019, Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 20130 del 14/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/0372022, Gonzales, in motivazione; si vedano altresì: Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272140; Sez.3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610).

5.2. Orbene, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso a una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo a escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità», con motivazione esente da censure e con la quale non si confronta il ricorrente.

Il giudice di merito, difatti, oltre a valorizzare il peso lordo della cocaina detenuta (87,8 gr), ha considerato il dato qualitativo, in ragione del principio attivo presente e compreso tra il 43% e il 49%, pari a 36,758 gr di cocaina, oltre che il numero di dosi ricavabili (245), e la detenzione di strumenti per la pesatura e il confezionamento in dosi nel luogo di rinvenimento di parte dello stupefacente (occultato nella struttura interna di un casco).

6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OOTC9X1) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11, avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con esclusione della sussumibilità nell'ipotesi di «lieve entità» di cui al quinto comma del citato articolo. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazional in merito all'esclusione della fattispecie di «lieve entità». 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con esso si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel valutare, al fine di escludere la fattispecie di «lieve entità», solo il dato quantitativo, le modalità di detenzione dello stupefacente oltre che il denaro sequestrato, senza invece considerare il dato qualitativo e le modalità di occultamento tali, a dire del ricorrente, da evidenziare l'assenza di una organizzazione e di un rilevante inserimento nel mercato dello spaccio. 3. In primo luogo, l'inammissibilità deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplidtati a pag. 3 della sentenza impugnata), la censura in esame si fonda esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 5), dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. Laddove la censura timidamente mostra di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata essa si presenta inammissibililai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a Pose della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, Celi 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/C2/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma su!la base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare, al fine di addivenire a un diverso giudizio in termini di fattispecie di «lieve entità», il compendio probatorio caratterizzato dagli esiti del sequestro dello stupefacente, confezionato in dosi, rinvenuto in parte sulla persona dell'imputato e in parte nella sua abitazione (occultato nella struttura interna di un casco), oltre che del materiale per la pesatura e il confezionamento, valutati in uno con il dato quanti- qualitativo della detta sostanza. 5. Laddove non in fatto, peraltro, la censura è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), avendo la Corte territoriale considerato anche il dato quantitativo della sostanza sequestrata, e si mostra manifestamente infondata laddove deduce la violazione di legge. 5.1. Circa quest'ultima dedotta violazione, rileva evidenziare che, secondo diritto vivente, formatosi anche in considerazione di interventi della Consulta, i'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere a una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice, pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, nonché, anche in considerazione di Corte cost. n. 40 del 2019, Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 20130 del 14/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/0372022, Gonzales, in motivazione; si vedano altresì: Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272140; Sez.3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610). 5.2. Orbene, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso a una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo a escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità», con motivazione esente da censure e con la quale non si confronta il ricorrente. Il giudice di merito, difatti, oltre a valorizzare il peso lordo della cocaina detenuta (87,8 gr), ha considerato il dato qualitativo, in ragione del principio attivo presente e compreso tra il 43% e il 49%, pari a 36,758 gr di cocaina, oltre che il numero di dosi ricavabili (245), e la detenzione di strumenti per la pesatura e il confezionamento in dosi nel luogo di rinvenimento di parte dello stupefacente (occultato nella struttura interna di un casco). 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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