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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 35897/2022

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3834-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e ,(4 difeso dagli avvocati -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 473/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis cod.proc.civ •, si chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza che, nel dispositivo, ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte ricorrente, vittoriosa, e non di quella controricorrente, soccombente; [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso è fondato; posto che secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass. nr.17977 del 2005), nella specie, la ricorrenza di esso è manifesta; nella motivazione dell'ordinanza si chiarisce che il principio di soccombenza regola la liquidazione delle spese di lite.

Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] è la parte vittoriosa mentre l'[OSCURATO:PERSONA] quella soccombente.

L'ordinanza stabilisce, altresì, l'attribuzione delle spese in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA]; nel dispositivo, invece, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente, in palese contrasto con il decisum; all'evidenza, ricorre il denunciato errore materiale che va, dunque, corretto; non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti né per provvedere sulle spese, né per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. nr. 115 del 2002; PQM Ric. 2022 n. 03834 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- La Corte accoglie l'istanza e dispone correggersi il dispositivo dell'ordinanza della Corte nr. 473, pubblicata il 14.1.2021, sostituendo la frase: «Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente» con la seguente: «Condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente».

Fermo il resto.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3834-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e ,(4 difeso dagli avvocati -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 473/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis cod.proc.civ •, si chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza che, nel dispositivo, ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte ricorrente, vittoriosa, e non di quella controricorrente, soccombente; [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso è fondato; posto che secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass. nr.17977 del 2005), nella specie, la ricorrenza di esso è manifesta; nella motivazione dell'ordinanza si chiarisce che il principio di soccombenza regola la liquidazione delle spese di lite. Nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] è la parte vittoriosa mentre l'[OSCURATO:PERSONA] quella soccombente. L'ordinanza stabilisce, altresì, l'attribuzione delle spese in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA]; nel dispositivo, invece, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente, in palese contrasto con il decisum; all'evidenza, ricorre il denunciato errore materiale che va, dunque, corretto; non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti né per provvedere sulle spese, né per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. nr. 115 del 2002; PQM Ric. 2022 n. 03834 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- La Corte accoglie l'istanza e dispone correggersi il dispositivo dell'ordinanza della Corte nr. 473, pubblicata il 14.1.2021, sostituendo la frase: «Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente» con la seguente: «Condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente». Fermo il resto. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza