Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 12185/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 19268/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 80/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva Della vicenda è qui bastevole ricordare che [OSCURATO:PERSONA] impugnò la decisione del Tribunale con la quale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Rimedio, chiamato in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e altri, aveva compensato per intero le spese.

La Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione avanzata dal Rimedio, che condannò a rifondere le spese del grado d’appello. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte locale sulla base di un solo motivo.

La controparte è rimasta intimata.

Il motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., assumendo di essere stato ingiustamente condannato alle spese, nonostante fosse risultato totalmente vittorioso, risulta palesemente destituita di giuridico fondamento.

Invero, al contrario di quanto qui sostenuto, il ricorrente è risultato soccombente davanti alla Corte d’appello, essendo stata disattesa la di lui pretesa di riforma del capo delle spese del giudizio di primo grado, unico punto in controversia davanti al Giudice di secondo grado.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent.n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Non v’è luogo a statuizione sulle spese essendo rimasta la controparte intimata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 19268/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 80/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva Della vicenda è qui bastevole ricordare che [OSCURATO:PERSONA] impugnò la decisione del Tribunale con la quale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Rimedio, chiamato in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e altri, aveva compensato per intero le spese. La Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione avanzata dal Rimedio, che condannò a rifondere le spese del grado d’appello. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte locale sulla base di un solo motivo. La controparte è rimasta intimata. Il motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., assumendo di essere stato ingiustamente condannato alle spese, nonostante fosse risultato totalmente vittorioso, risulta palesemente destituita di giuridico fondamento. Invero, al contrario di quanto qui sostenuto, il ricorrente è risultato soccombente davanti alla Corte d’appello, essendo stata disattesa la di lui pretesa di riforma del capo delle spese del giudizio di primo grado, unico punto in controversia davanti al Giudice di secondo grado. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent.n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Non v’è luogo a statuizione sulle spese essendo rimasta la controparte intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovu
Sentenza Cassazione n. 12185/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris