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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14867/2026

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ta e difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GiovanniCaliceti, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’ avvocatoAntonio Buonfiglio, in Roma, via Cicerone, 44-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 461/2019 depositata il 25/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

Con sentenza n. 461/2019, depositata il 25/02/2019, laCommissione Tributaria Regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appelloproposto dalla Agenzia delle Entrate ed accoglieva quello incidentaleproposto dalla contribuente limitatamente alla statuizione sulle spese,avverso la sentenza n. 89/2018, con cui la Commissione TributariaProvinciale di Ravenna aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n.

RA0088126 con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento catastale di uninsieme di fabbricati destinati a stoccaggio, situati in ambito portuale,sentenza la CTP aveva ritenuto corretto il classamento in categoria E1proposto dalla contribuente, in quanto l’unità immobiliare in questione,essendo funzionale alle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo,deposito e movimento in genere di merci svolti in ambito portuale), eradestinata ad un servizio di pubblico interesse, deponendo in tal sensoanche l’art. 1, comma 578, della l. 205/2017.

Quanto al difetto dimotivazione dell’atto impugnato, il giudice di primo grado reputava chel’[OSCURATO:PERSONA] non avesse indicato “i termini del calcolo perla determinazione complessiva dell’unità immobiliare.”.La CTR riteneva infondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, attesoche la contribuente, svolgendo attività di impresa marittima edoccupandosi, di conseguenza, anche delle attività di carico/scarico,trasbordo e stoccaggio nonché dei servizi accessori, si avvalevanecessariamente di beni immobili, quali quelli oggetto dell’avviso diaccertamento, privi di autonomia funzionale e reddituale, essendostrumentali all’esercizio della suddetta attività, effettuata a sostegno delcommercio marittimo, alla quale, pertanto, doveva ritenersi sotteso uninteresse pubblico, anche se svolta da un soggetto privato.

Il giudiced’appello richiamava a supporto del proprio assunto il disposto dell’art. 1,Numero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026comma 578, della legge 205/2017 (che, a decorrere dal 1° gennaio 2020,fa rientrare nella categoria E/1 i depositi ubicati sulle banchine e nellearee scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionaledi competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato A alla l.84/1994, anche se affidati in concessione a privati, se strettamentefunzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578),ritenendo che, sebbene applicabile solo per il futuro, non potesse “nonessere d’aiuto all’interprete per le situazioni” antecedenti alla sua entratain vigore, considerato che anche il previgente art. 2, comma 40, del d.l.262/06 non escludeva la classificazione in E1 degli immobili funzionali allosvolgimento di attività in ambito portuale.

Quanto alla motivazionedell’atto, la CTR ribadiva che non era “in alcun modo chiaro il criterioadottato per determinare il valore dei beni in questione”2.

Avverso la sentenza n. 461/2019 proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di derogareall’ordine di prospettazione dei motivi di ricorso, esaminando in viaprioritaria il quarto, in quanto attinente al vizio di motivazione dell’atto,suscettibile, ove confermato, di assorbire gli altri motivi.Con tale motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’articolo 1, comma 5, del d.P.R. n. 139/1998 e dell’art. 7 della l.212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc, per avere la CTRerroneamente ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione,assumendo che non fosse “in alcun modo chiaro quale sia il criterioadottato per determinare il valore dei beni in questione”, così non tenendoconto che, nel caso di specie, il riclassamento era stato effettuato aseguito di una procedura Docfa, sicché, per consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, “l’obbligo della motivazione dell’avviso diNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante lasemplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classeconseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, inragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sonoconosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale,quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione,può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediantericorso alle commissioni tributarie”.

Evidenzia, inoltre, la ricorrente chel’atto di classamento in questione riporta tutte le informazioni necessarie,ai sensi degli art. 6 e 7 della legge 212/2000, ossia le norme diriferimento disciplinanti le operazioni di estimo catastale; gli intestatari; laproposta di variazione che ha reso necessaria la revisione delclassamento; i dati di classamento e di rendita proposti dalla parte; inuovi dati di classamento con l’indicazione della rendita e di tutti glielementi necessari al calcolo della stessa con la precisazione dellacategoria, della classe e della consistenza, calcolate in base alle rilevazionidegli elaborati di parte; le disposizioni in ordine alle modalità e ai terminidi eventuale presentazione del ricorso; la nomina del responsabile delprocedimento.

Inoltre, l’Ufficio aveva addirittura applicato un saggio difruttuosità più favorevole alla contribuente rispetto a quello proposto dallastessa nel modello Docfa.Il motivo è fondato.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàrichiamato dalla ricorrente, a cui si ritiene di dare seguito, in tema diclassamento di immobili, ove l’attribuzione della rendita catastale avvengamediante procedura Docfa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall'Ufficio e l'eventuale difformità tra la rendita proposta e quellaNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026inquadramento dei medesimi elementi di fatto, mentre, nel caso in cui visia contestazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel’oggetto dell’eventuale contenzioso (v., tra le tante, Cass., n.24608/2025; Cass., n. 29754/2024; Cass., n. 20797/2024; Cass., n.14029/2023).Nel caso di specie, è incontestato che il nuovo classamento siaavvenuto sulla scorta dei dati forniti dalla stessa contribuente nel modelloDocfa, non disattesi dall’Ufficio, che li ha utilizzati per procedere al nuovoclassamento.

Inoltre, all’atto di accertamento è stata allegata unarelazione di stima, di cui uno stralcio risulta riprodotto nel controricorso,nella quale si legge che “i dati di consistenza e le caratteristichecostruttive sono stati desunti dai Mod. 2 N parte I e II allegati alladenuncia di DOCFA di variazione riportanti le caratteristiche strutturali eimpiantistiche dell’unità (i quadri successivi della relazione, riprodotti,riportano i parametri del classamento proposto e la descrizione dell’unitàimmobiliare in oggetto, costituita da un insieme di fabbricati destinati perla prevalenza a magazzini di stoccaggio con relativi uffici e servizi).

A talproposito, questa Corte ha rimarcato che, laddove, come nel caso dispecie, venga in rilievo la stima diretta dell’unità immobiliare (ex art. 10,r.d.l. n. 652/1939; artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142/1949), qualepresupposto e fondamento motivazionale dell’avviso di classamento, essaesplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di naturaeminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza,o non, della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità dell’attoma della attendibilità concreta del giudizio cennato e della verifica, in sedecontenziosa, della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (v., explurimis, Cass., n. 17971/2018; Cass., n. 2268/2014).

In tal caso, insostanza, si pone una questione di mera concludenza dimostrativaNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’avviso, contestabile in sede giudiziaria, ma non di carenzamotivazionale dell’atto.2.

Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e dell’art. 2082 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenutolegittimo, in ragione del rilevante interesse pubblico riconosciutoall’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il classamento degli immobiliin questione nella categoria E, nonostante il comma 40 del sopracitato art.2 escluda la possibilità di censire nella suddetta categoria gli immobilidestinati ad uso commerciale, industriale o ufficio connotati da unaautonomia funzionale e reddituale (richiamando a sostegno giurisprudenzadi questa Corte) e sebbene nel caso di specie le attività funzionali ecomplementari rispetto alle attività portuali vengano svolte dallacontribuente con l’utilizzo di un complesso di fabbricati ad uso industrialee commerciale, ubicati su terreno di proprietà e comunque gestite inregime privatistico con finalità di lucro da una società a totale capitaleprivato.Il motivo è fondato.Ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito conmodificazioni nella legge 286/2006, “Nelle unità immobiliari censite nellecategorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono esserecompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessipresentino autonomia funzionale e reddituale.”.Sia pure in tema di ICI, questa Corte ha affermato (v, tra le altre,Cass., n. 10674/2019; Cass., n. 23067/2019) che, ai fini del classamentodi un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, deld.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stessopresenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo adogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le areeNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate atali finalità, privilegiandosi, pertanto, il criterio della funzione (attivitàlibero-imprenditoriale) e non il criterio di ubicazione; il censimentocatastale di tali aree impone, quindi, l'accertamento non già della lorolocalizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametriimprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suosvolgimento (v. in tema, Cass. n. 33604/2025; Cass. n. 33741/2024).

Nelricostruire i passaggi logici sottesi a tali conclusioni, la Corte haevidenziato: “”..2 La qualificazione nel gruppo E è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc…) con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleche li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica dicommercio e di produzione industriale.

Una conferma di tale impostazioneè data dall’art. 2 comma 40 della I 262/2006 a tenore del quale «Nelleunità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5,E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobilidestinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usidiversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilitàtra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobilead uso commerciale o industriale. 3.3 Ne consegue che per un correttocensimento catastale dell'area portuale non può essere utilizzato il criterioformale ed astratto della localizzazione … è irrilevante che le attività«portuali» siano di pubblico interesse.

L'interesse generale allosvolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitatasecondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale…. (Cass. cit., n.10674/2019).In conclusione, in tema di classamento di immobili concernente le areeportuali, ciò che rileva è che nell'unità immobiliare urbana soggetta adaccatastamento venga svolta attività industriale secondo parametriNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventualedestinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse, attesoche quest’ultimo non escluderebbe che l’attività sia esercitata secondocriteri economici tipici dell'impresa commerciale (Cass. n. 25238/2025;Cass., n. 27544/2024).Come affermato dal giudice d’appello, “la società ricorrente svolgetrasbordo e stoccaggio nonché servizi accessori in ambito portuale”,che esclude il classamento degli immobili in cui viene svolta nellacategoria E, tanto più che, peraltro, non si tratta di attività funzionale adesigenze di mobilità generale della collettività e che gli immobili ricompresinella categoria E sono indicati in maniera analitica, con un metodocasistico che non ne legittima comunque l’estensione a tutti gli immobili dirilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E9 nonmenziona il requisito della pubblicità (v. in tal senso Cass. n.33604/2025).3.

Con il secondo motivo si denunciano violazione e/o falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., “dell’art. 2comma 40 D.L. n.262 del 3/10/2006 e dell’art. 2082 cod civ”, per avere laCTR omesso “qualsiasi valutazione sulla situazione di fatto con riguardoalla concreta collocazione del compendio oggetto dell’accertamentorispetto alla banchina portuale”, non essendo contestato che lo stesso ècollocato in adiacenza ad una banchina di altra proprietà.

Si tratterebbe diimmobili “a destinazione speciale”, costituiti da diversi corpi di fabbrica,globalmente ordinati all’espletamento di un’attività produttiva svolta dallasocietà, riconducibili alla categoria D/8, in quanto al loro interno si svolgeun’attività di lavorazione e conservazione di merci secche, così classati inapplicazione del criterio della parte prevalente ai fini della formazione delreddito, ex art. 63 del d.P.R. 1142/1949, trattandosi di un cespiteNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026costituito da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categoriediverse, con conseguente esclusione del classamento in categoria E,concernente immobili “a destinazione particolare”, individuati peresclusione, ossia in quanto non riconducibili ad altre classi.Tale motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo.4.

Con il terzo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedell’art. 578 e seguenti legge 205/2017 e dell’art. 1 comma 2 e dell’art. 3comma 1 legge 212/2000 e degli artt. 11 e 12 delle Preleggi, in relazioneall’art. 360 co. 1, n. 3) cpc”, per avere la CTR considerato l’art.1, comma578, della l. 205/2017 - che disciplina il classamento in categoria E1, tral’altro, dei depositi strettamente funzionali alle operazioni e ai serviziportuali - quale norma di interpretazione autentica, applicandola pertantoretroattivamente (in contrasto con la giurisprudenza di legittimità) e nonquale “norma innovativa finalizzata ad introdurre nell’ordinamento unanuova e ampia agevolazione tributaria”, con effetti decorrenti solo dall’1gennaio 2020, pur consentendo agli intestatari catastali di presentare attidi aggiornamento dal gennaio 2019 (comma 579).Il motivo è inammissibile.La CTR non ha, invero, applicato retroattivamente la suddetta normaalla fattispecie concreta, ma l’ha solo richiamata a mero sostegno – e nonquale criterio ermeneutico vincolante - delle conclusioni cui è addivenutaapplicando esclusivamente la disciplina vigente ratione temporis.Il ricorso va pertanto accolto, in ragione della fondatezza del primo edel quarto motivo, con la conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va,per l’effetto, rigettato l’originario ricorso della contribuente, concompensazione delle spese dei due gradi di merito, essendosil’orientamento giurisprudenziale cui si è inteso dare seguitodefinitivamente consolidato successivamente alla proposizione delpredetto ricorso iniziale.Numero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza della controricorrente.

P.Q.Maccoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, inammissibile il terzo,assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettal’originario ricorso della contribuente e compensa le spese dei due gradi dimerito;condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in 4.305,00 euro per compensi professionali, oltrealle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GiovanniCaliceti, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’ avvocatoAntonio Buonfiglio, in Roma, via Cicerone, 44-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 461/2019 depositata il 25/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con sentenza n. 461/2019, depositata il 25/02/2019, laCommissione Tributaria Regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appelloproposto dalla Agenzia delle Entrate ed accoglieva quello incidentaleproposto dalla contribuente limitatamente alla statuizione sulle spese,avverso la sentenza n. 89/2018, con cui la Commissione TributariaProvinciale di Ravenna aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. RA0088126 con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento catastale di uninsieme di fabbricati destinati a stoccaggio, situati in ambito portuale,sentenza la CTP aveva ritenuto corretto il classamento in categoria E1proposto dalla contribuente, in quanto l’unità immobiliare in questione,essendo funzionale alle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo,deposito e movimento in genere di merci svolti in ambito portuale), eradestinata ad un servizio di pubblico interesse, deponendo in tal sensoanche l’art. 1, comma 578, della l. 205/2017. Quanto al difetto dimotivazione dell’atto impugnato, il giudice di primo grado reputava chel’[OSCURATO:PERSONA] non avesse indicato “i termini del calcolo perla determinazione complessiva dell’unità immobiliare.”.La CTR riteneva infondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, attesoche la contribuente, svolgendo attività di impresa marittima edoccupandosi, di conseguenza, anche delle attività di carico/scarico,trasbordo e stoccaggio nonché dei servizi accessori, si avvalevanecessariamente di beni immobili, quali quelli oggetto dell’avviso diaccertamento, privi di autonomia funzionale e reddituale, essendostrumentali all’esercizio della suddetta attività, effettuata a sostegno delcommercio marittimo, alla quale, pertanto, doveva ritenersi sotteso uninteresse pubblico, anche se svolta da un soggetto privato. Il giudiced’appello richiamava a supporto del proprio assunto il disposto dell’art. 1,Numero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026comma 578, della legge 205/2017 (che, a decorrere dal 1° gennaio 2020,fa rientrare nella categoria E/1 i depositi ubicati sulle banchine e nellearee scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionaledi competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato A alla l.84/1994, anche se affidati in concessione a privati, se strettamentefunzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578),ritenendo che, sebbene applicabile solo per il futuro, non potesse “nonessere d’aiuto all’interprete per le situazioni” antecedenti alla sua entratain vigore, considerato che anche il previgente art. 2, comma 40, del d.l.262/06 non escludeva la classificazione in E1 degli immobili funzionali allosvolgimento di attività in ambito portuale. Quanto alla motivazionedell’atto, la CTR ribadiva che non era “in alcun modo chiaro il criterioadottato per determinare il valore dei beni in questione”2. Avverso la sentenza n. 461/2019 proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di derogareall’ordine di prospettazione dei motivi di ricorso, esaminando in viaprioritaria il quarto, in quanto attinente al vizio di motivazione dell’atto,suscettibile, ove confermato, di assorbire gli altri motivi.Con tale motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’articolo 1, comma 5, del d.P.R. n. 139/1998 e dell’art. 7 della l.212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc, per avere la CTRerroneamente ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione,assumendo che non fosse “in alcun modo chiaro quale sia il criterioadottato per determinare il valore dei beni in questione”, così non tenendoconto che, nel caso di specie, il riclassamento era stato effettuato aseguito di una procedura Docfa, sicché, per consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, “l’obbligo della motivazione dell’avviso diNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante lasemplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classeconseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, inragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sonoconosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale,quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione,può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediantericorso alle commissioni tributarie”. Evidenzia, inoltre, la ricorrente chel’atto di classamento in questione riporta tutte le informazioni necessarie,ai sensi degli art. 6 e 7 della legge 212/2000, ossia le norme diriferimento disciplinanti le operazioni di estimo catastale; gli intestatari; laproposta di variazione che ha reso necessaria la revisione delclassamento; i dati di classamento e di rendita proposti dalla parte; inuovi dati di classamento con l’indicazione della rendita e di tutti glielementi necessari al calcolo della stessa con la precisazione dellacategoria, della classe e della consistenza, calcolate in base alle rilevazionidegli elaborati di parte; le disposizioni in ordine alle modalità e ai terminidi eventuale presentazione del ricorso; la nomina del responsabile delprocedimento. Inoltre, l’Ufficio aveva addirittura applicato un saggio difruttuosità più favorevole alla contribuente rispetto a quello proposto dallastessa nel modello Docfa.Il motivo è fondato.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàrichiamato dalla ricorrente, a cui si ritiene di dare seguito, in tema diclassamento di immobili, ove l’attribuzione della rendita catastale avvengamediante procedura Docfa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall'Ufficio e l'eventuale difformità tra la rendita proposta e quellaNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026inquadramento dei medesimi elementi di fatto, mentre, nel caso in cui visia contestazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel’oggetto dell’eventuale contenzioso (v., tra le tante, Cass., n.24608/2025; Cass., n. 29754/2024; Cass., n. 20797/2024; Cass., n.14029/2023).Nel caso di specie, è incontestato che il nuovo classamento siaavvenuto sulla scorta dei dati forniti dalla stessa contribuente nel modelloDocfa, non disattesi dall’Ufficio, che li ha utilizzati per procedere al nuovoclassamento. Inoltre, all’atto di accertamento è stata allegata unarelazione di stima, di cui uno stralcio risulta riprodotto nel controricorso,nella quale si legge che “i dati di consistenza e le caratteristichecostruttive sono stati desunti dai Mod. 2 N parte I e II allegati alladenuncia di DOCFA di variazione riportanti le caratteristiche strutturali eimpiantistiche dell’unità (i quadri successivi della relazione, riprodotti,riportano i parametri del classamento proposto e la descrizione dell’unitàimmobiliare in oggetto, costituita da un insieme di fabbricati destinati perla prevalenza a magazzini di stoccaggio con relativi uffici e servizi). A talproposito, questa Corte ha rimarcato che, laddove, come nel caso dispecie, venga in rilievo la stima diretta dell’unità immobiliare (ex art. 10,r.d.l. n. 652/1939; artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142/1949), qualepresupposto e fondamento motivazionale dell’avviso di classamento, essaesplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di naturaeminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza,o non, della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità dell’attoma della attendibilità concreta del giudizio cennato e della verifica, in sedecontenziosa, della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (v., explurimis, Cass., n. 17971/2018; Cass., n. 2268/2014). In tal caso, insostanza, si pone una questione di mera concludenza dimostrativaNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’avviso, contestabile in sede giudiziaria, ma non di carenzamotivazionale dell’atto.2. Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e dell’art. 2082 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenutolegittimo, in ragione del rilevante interesse pubblico riconosciutoall’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il classamento degli immobiliin questione nella categoria E, nonostante il comma 40 del sopracitato art.2 escluda la possibilità di censire nella suddetta categoria gli immobilidestinati ad uso commerciale, industriale o ufficio connotati da unaautonomia funzionale e reddituale (richiamando a sostegno giurisprudenzadi questa Corte) e sebbene nel caso di specie le attività funzionali ecomplementari rispetto alle attività portuali vengano svolte dallacontribuente con l’utilizzo di un complesso di fabbricati ad uso industrialee commerciale, ubicati su terreno di proprietà e comunque gestite inregime privatistico con finalità di lucro da una società a totale capitaleprivato.Il motivo è fondato.Ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito conmodificazioni nella legge 286/2006, “Nelle unità immobiliari censite nellecategorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono esserecompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessipresentino autonomia funzionale e reddituale.”.Sia pure in tema di ICI, questa Corte ha affermato (v, tra le altre,Cass., n. 10674/2019; Cass., n. 23067/2019) che, ai fini del classamentodi un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, deld.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stessopresenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo adogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le areeNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate atali finalità, privilegiandosi, pertanto, il criterio della funzione (attivitàlibero-imprenditoriale) e non il criterio di ubicazione; il censimentocatastale di tali aree impone, quindi, l'accertamento non già della lorolocalizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametriimprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suosvolgimento (v. in tema, Cass. n. 33604/2025; Cass. n. 33741/2024). Nelricostruire i passaggi logici sottesi a tali conclusioni, la Corte haevidenziato: “”..2 La qualificazione nel gruppo E è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc…) con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleche li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica dicommercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazioneè data dall’art. 2 comma 40 della I 262/2006 a tenore del quale «Nelleunità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5,E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobilidestinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usidiversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilitàtra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobilead uso commerciale o industriale. 3.3 Ne consegue che per un correttocensimento catastale dell'area portuale non può essere utilizzato il criterioformale ed astratto della localizzazione … è irrilevante che le attività«portuali» siano di pubblico interesse. L'interesse generale allosvolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitatasecondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale…. (Cass. cit., n.10674/2019).In conclusione, in tema di classamento di immobili concernente le areeportuali, ciò che rileva è che nell'unità immobiliare urbana soggetta adaccatastamento venga svolta attività industriale secondo parametriNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventualedestinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse, attesoche quest’ultimo non escluderebbe che l’attività sia esercitata secondocriteri economici tipici dell'impresa commerciale (Cass. n. 25238/2025;Cass., n. 27544/2024).Come affermato dal giudice d’appello, “la società ricorrente svolgetrasbordo e stoccaggio nonché servizi accessori in ambito portuale”,che esclude il classamento degli immobili in cui viene svolta nellacategoria E, tanto più che, peraltro, non si tratta di attività funzionale adesigenze di mobilità generale della collettività e che gli immobili ricompresinella categoria E sono indicati in maniera analitica, con un metodocasistico che non ne legittima comunque l’estensione a tutti gli immobili dirilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E9 nonmenziona il requisito della pubblicità (v. in tal senso Cass. n.33604/2025).3. Con il secondo motivo si denunciano violazione e/o falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., “dell’art. 2comma 40 D.L. n.262 del 3/10/2006 e dell’art. 2082 cod civ”, per avere laCTR omesso “qualsiasi valutazione sulla situazione di fatto con riguardoalla concreta collocazione del compendio oggetto dell’accertamentorispetto alla banchina portuale”, non essendo contestato che lo stesso ècollocato in adiacenza ad una banchina di altra proprietà. Si tratterebbe diimmobili “a destinazione speciale”, costituiti da diversi corpi di fabbrica,globalmente ordinati all’espletamento di un’attività produttiva svolta dallasocietà, riconducibili alla categoria D/8, in quanto al loro interno si svolgeun’attività di lavorazione e conservazione di merci secche, così classati inapplicazione del criterio della parte prevalente ai fini della formazione delreddito, ex art. 63 del d.P.R. 1142/1949, trattandosi di un cespiteNumero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026costituito da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categoriediverse, con conseguente esclusione del classamento in categoria E,concernente immobili “a destinazione particolare”, individuati peresclusione, ossia in quanto non riconducibili ad altre classi.Tale motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo.4. Con il terzo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedell’art. 578 e seguenti legge 205/2017 e dell’art. 1 comma 2 e dell’art. 3comma 1 legge 212/2000 e degli artt. 11 e 12 delle Preleggi, in relazioneall’art. 360 co. 1, n. 3) cpc”, per avere la CTR considerato l’art.1, comma578, della l. 205/2017 - che disciplina il classamento in categoria E1, tral’altro, dei depositi strettamente funzionali alle operazioni e ai serviziportuali - quale norma di interpretazione autentica, applicandola pertantoretroattivamente (in contrasto con la giurisprudenza di legittimità) e nonquale “norma innovativa finalizzata ad introdurre nell’ordinamento unanuova e ampia agevolazione tributaria”, con effetti decorrenti solo dall’1gennaio 2020, pur consentendo agli intestatari catastali di presentare attidi aggiornamento dal gennaio 2019 (comma 579).Il motivo è inammissibile.La CTR non ha, invero, applicato retroattivamente la suddetta normaalla fattispecie concreta, ma l’ha solo richiamata a mero sostegno – e nonquale criterio ermeneutico vincolante - delle conclusioni cui è addivenutaapplicando esclusivamente la disciplina vigente ratione temporis.Il ricorso va pertanto accolto, in ragione della fondatezza del primo edel quarto motivo, con la conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va,per l’effetto, rigettato l’originario ricorso della contribuente, concompensazione delle spese dei due gradi di merito, essendosil’orientamento giurisprudenziale cui si è inteso dare seguitodefinitivamente consolidato successivamente alla proposizione delpredetto ricorso iniziale.Numero registro generale 15238/2019Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 14867/2026Data pubblicazione 18/05/2026Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza della controricorrente. P.Q.Maccoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, inammissibile il terzo,assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettal’originario ricorso della contribuente e compensa le spese dei due gradi dimerito;condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in 4.305,00 euro per compensi professionali, oltrealle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14867/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris