CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 24novembre 2025, che ha confermato il giudizio di responsabilità emesso in primogrado dal Tribunale di Imperia, in data 15 novembre 2022, nei confronti di MarcoMerlini per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all’art.344 bis cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, una volta individuato nel 14 aprile2023 il dies a quo dal quale far decorrere il termine di due anni perl’improcedibilità, il giudizio d’appello doveva concludersi entro il 14 aprile 2025.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge in relazione allamancata assoluzione per insussistenza del fatto. Con inadeguata analisi dellerisultanze istruttorie, la condotta di mero inadempimento contrattuale ‒ divendita aliud pro alio ‒ sarebbe stata erroneamente configurata come condottadi raggiri e artifizi, posta in atto con dolo. Evidenzia la difesa come 1) il Merlininon fosse un esperto nel settore della vendita di oro, 2) possedesse un certificatodi autenticità del lingotto, 3) facesse pervenire la res nella disponibilitàdell’acquirente, 4) non si rendesse volontariamente irreperibile, ma solo perchétratto in arresto per altra causa. Per il resto, egli forniva alla persona offesa tuttii dati personali, compreso l’iban del conto a sé intestato. Sconfessata, infine,dagli atti del giudizio, è l’affermazione della Corte d’appello secondo cuil’imputato pianificava una modalità di pagamento che gli garantiva di ricevere ilprezzo del bene prima che la persona offesa potesse visionarlo.2.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,non avendo i giudici di merito valutato gli elementi di segno positivo.2.4 Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo, che solleva il tema dell’improcedibilità dell’azione penale,è manifestamente infondato. Il reato ascritto risulta essere stato commesso nel2019, tra i mesi di aprile e maggio di quell’anno. L’art. 344 bis cod. proc. pen. ‒introdotto dall'art. 2, comma 2, legge 27 settembre 2021, n. 134 ‒, chedisciplina l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima delgiudizio d’impugnazione, si applica ai soli procedimenti d’impugnazione avanti aoggetto reati commessi a far data del 1° gennaio 2020, secondo quanto previstodall’art. 2, comma 3, della legge citata (come confermato, ad es., da Sez. 5, n.334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419 – 01, che ha dichiarato«manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 334bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, legge 27 settembre 2021, n.134, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui limita l'applicazionedella causa di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini didurata massima del giudizio di impugnazione ai soli reati commessi dal 1°gennaio 2020, in quanto detta disposizione ha natura processuale, come tale nonsuscettibile di applicazione retroattiva, e risponde a criteri di ragionevolezza, perla finalità compensativa e riequilibratrice rispetto alla disciplina introdotta dallalegge 9 gennaio 2019, n. 3, in tema di sospensione del termine di prescrizionenel giudizio di appello, che prevede la medesima limitazione temporaleapplicativa»).3. Il secondo motivo è aspecifico, siccome generico, oltre che reiterativo didoglianze già disattese, con motivazione adeguata, dai giudici di merito, consentenze conformi, in quanto convergenti nell’articolazione di sequenze logico-giuridiche poste alla base delle rispettive decisioni (cfr., ex multis, Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).Confrontandosi con un motivo di appello di per sé assai fragile ‒ cheinsisteva genericamente sul principio cd. dell’aliud pro alio, nulla di precisocircostanziando a proposito dell’asserita presenza di un certificato di autenticità‒, i giudici di merito smentivano 1) l’asserzione relativa al certificato diautenticità e 2) l’assenza di raggiri, evidenziando, invece, la modalità insidiosadella condotta, idonea a ingenerare nella vittima la falsa apparenza di unprodotto autentico.Ab origine, dunque, la doglianza espressa con appello, e in tal sedemeramente reiterata, risultava insufficiente a contrastare efficacemente lavalutazione in tema di dolo, effettuata già dal giudice di primo grado, che notavacome il venditore avesse trasmesso un oggetto palesemente differente da quellooggetto di compravendita con un certificato contraffatto di autenticità. Rispetto atali dirimenti osservazioni, l’allora appellante non opponeva alcuna efficacereplica. Considerando, dunque, come i giudici di merito abbiano ritenuto, conmotivazioni non illogiche, comprovato il dolo, valorizzando la presenza di un falsocertificato di autenticità, non resta che osservare come, anche in tal sede, ilricorrente non riesca a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, che ècoerente col principio di diritto, secondo cui «in tema di truffa contrattuale,l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituitodal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti -determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e,quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima naturadi finalità ingannatoria» (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708- 01).4. Il motivo terzo è aspecifico. Il ricorrente afferma che la Corte distrettualenon avrebbe valutato adeguatamente elementi di segno positivo (indicati, dalladifesa, nella fattiva collaborazione dell’imputato nel corso del processo, in vistadel suo consenso all’acquisizione di atti e documenti rilevanti). La doglianza è deltutto generica e non si confronta con la motivazione, in cui, con argomentazionilogiche, i giudici di merito hanno valorizzato dati considerati preponderanti ai finidell’esclusione delle circostanze invocate (danno economico cagionato allavittima, numerosi precedenti, anche specifici). La gravata sentenza è conforme,dunque, al pacifico principio di diritto, secondo cui la concessione o meno dellecircostanze attenuanti, così come l’applicazione o l’esclusione della recidiva, sonooggetto di un giudizio di fatto, la cui motivazione, fondata sulle ragionipreponderanti della propria decisione, non è sindacabile in sede di legittimità,purché non contraddittoria e congruamente motivata. Deve anche ribadirsi che,ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che ilgiudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento ‒come avvenuto nel caso di specie ‒ a quelli ritenuti rilevanti, motivandone ladecisività, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (ex multis Sez. 3, n. 2233del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; Sez. 3, n. 23055 del23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).5. Il motivo quarto, che contesta la ritenuta recidiva, è radicalmenteaspecifico, non confrontandosi, il ricorrente, con i profili, analiticamenteevidenziati in motivazione, indicativi della devianza dell’imputato e delrafforzamento della sua attitudine alla commissione di reati contro il patrimonio.Non può, pertanto, fondatamente rimproverarsi alla Corte territoriale, di essersilimitata al mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedentipenali (tra i quali, in ogni caso, alcuni di natura specifica), avendo bensì i giudicidi appello valutato, in concreto, la reiterazione dell'illecito quale «sintomoeffettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avutoriguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, allaqualità e al grado di offensività dei comportamenti» (Sez. U, Sentenza n. 35738del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01).6. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]