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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 31074/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di furto pluriaggravato; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori; che entrambi i ricorsi sono composti da un unico motivo, con il quale i ricorrenti contestano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di merito, sul punto, non avrebbero reso una motivazione adeguata; - che i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado e pagina 4 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di furto pluriaggravato; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori; che entrambi i ricorsi sono composti da un unico motivo, con il quale i ricorrenti contestano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di merito, sul punto, non avrebbero reso una motivazione adeguata; - che i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado e pagina 4 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 31074/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris