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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 35669/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1528/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.S, [OSCURATO:PERSONA] e CORNOLO’ LINA, elettivamente domiciliatI in ROMA

V. CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla mandataria doBank, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 930/2019depositata il 03/06/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta successivamente [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (divenuta successivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), Banca di Roma e Monte dei Paschi di Siena, hanno concesso, ciascuna pro quota, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un finanziamento complessivo di € 3,5 milioni di euro.

Contestualmente, la Gatta ss in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, hanno rilasciato alle banche garanzia ipotecaria. [OSCURATO:PERSONA] ss ha rilasciato, altresì, garanzia autonoma sino alla concorrenza di € 3,5 milioni.

A seguito del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto nei confronti dei fideiussori decreto ingiuntivo per la somma di € 1.306.455,47.

I fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, che è stata rigettata dal Tribunale di Verbania con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 17125/2013 del 9 agosto 2013, che è passata in giudicato, a seguito della sentenza di questa Corte n. 7398 del 26.10.2016 – 23.3.2017, che ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile.

Con riferimento, invece, al credito da finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1609/2014 del 19 agosto 2014 - in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo parimenti ottenuto dall’istituto di credito – ha dichiarato la nullità delle garanzie patrimoniali rilasciate a favore di [OSCURATO:PERSONA].

Tale sentenza è passata in giudicato dopo che la Suprema Corte, con decreto n. 3022 del 24.10.2016 – 3.2.2017, ha dichiarato estinto il giudizio, avendo [OSCURATO:PERSONA] rinunciato al ricorso per cassazione precedentemente proposto.

A questo punto, i garanti hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo alla Corte d’Appello di Torino di revocare, a norma dell’art. 395 n. 5 c.p.c., la sentenza n. 1725/2013 passata in giudicato il 23.3.2017, in quanto contrastante rispetto alla sentenza n. 1609/2014 passata in giudicato il 3.2.2017, e di accertare la nullità del contratto di finanziamento e la conseguente nullità delle garanzie dagli stessi prestate.

Ad avviso dei fideiussori, la sentenza n. 1609/2014, emessa nel giudizio con [OSCURATO:PERSONA] e passata in giudicato il 3.2.2017, ha definitivamente dichiarato la nullità del contratto di mutuo del 21.12.2006, sul quale si fonda la ragione di credito acclarata dalla sentenza (contrastante) n. 1725/2013, emessa in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e passata in giudicato successivamente, ovvero il 23.3.2017 In particolare, il primo giudicato spiega un’efficacia riflessa sul secondo, dal momento che [OSCURATO:SOCIETA], anche se non presente nel giudizio esauritosi con la sentenza n. 1609/2014, rappresenta un’unica parte contrattuale (seppur frazionata in più soggetti costituenti un unico pool finanziatore) e tale giudicato è vincolante anche per [OSCURATO:SOCIETA].

Inoltre, il successivo passaggio in giudicato della sentenza n. 1725/2013, in quanto contraria alla prima, ha determinato un insanabile ed aberrante contrasto di giudicati.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 930/2019 del 3.6.2019, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ss e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha osservato che nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza n. 1725/03 non vi erano altre sentenze passate in giudicato, né tra le stesse parti né tra gli attuali attori e [OSCURATO:PERSONA], parte del rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], o suoi aventi causa (tra cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Né alcun giudicato è intervenuto nei sei mesi successivi alla pubblicazione della sentenza n. 1725/2013, ossia nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. per instaurare il giudizio di revocazione.

In ogni caso, l’asserito contrasto di giudicati non sussiste per difetto del requisito dell’identità di soggetti, atteso che la sentenza n. 1725/2013 ha ad oggetto il finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] d’Impresa, mentre la sentenza n. 1609/2014 ha ad oggetto il finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA].

Né la circostanza che i due finanziamenti siano stati concessi con un unico atto toglie che si tratti di crediti diversi, tanto è vero che ciascuna banca ha agito separatamente nei confronti dei garanti per il recupero del proprio credito.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ss e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo divenuta cessionaria del credito già nella titolarità di [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 327 cod. proc. civ. nonché degli artt.3, 24 e 111 Cost..

Espone la parte ricorrente che la Corte d’Appello ha dato un’interpretazione erroneamente “rigorosa” dell’art. 327 c.p.c., che sancisce che la revocazione, per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., non può proporsi, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione.

I ricorrenti propongono un’interpretazione della normativa che determini una sorta di rimessione in termini, consentendo a coloro che intendono chiedere la revocazione della sentenza di poter contare su termini decorrenti dalla data in cui è sorto il contrasto di giudicati e quindi da quanto si è verificato il secondo giudicato contrastante.

Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, di ragionevolezza ex art 3 Cost e di certezza del diritto.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art.1418 cod. civ.

Deducono i ricorrenti che in entrambe le controversie sfociate nei giudicati contrastanti erano identici per la causa petendi, rappresentata dal contratto di finanziamento concluso in data 21.12.2006, ed il petitum, essendo stato richiesto in entrambe la declaratoria di nullità del regolamento negoziale.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente, sono, rispettivamente inammissibile, ed infondato.

Va osservato che, come già evidenziato nella parte narrativa, la Corte d’Appello di Torino, nel pronunciare l’inammissibilità della domanda di revocazione, ex art. 395 n. 5 c.p.c., ha reso due rationes decidendi: 1) quando è stata pronunciata la sentenza n. 1725/03, oggetto della domanda di revocazione, non vi erano altre sentenze passate in giudicato né tra le stesse parti né tra gli attuali attori e [OSCURATO:PERSONA], parte del rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], o suoi aventi causa (tra cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Né alcun giudicato è intervenuto nei sei mesi successivi alla pubblicazione della sentenza n. 1725/2013, ossia nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. per instaurare il giudizio di revocazione; 2) in ogni caso, l’asserito contrasto di giudicati non sussiste per difetto del requisito dell’identità di soggetti, atteso che la sentenza n. 1725/2013 ha ad oggetto il finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] d’Impresa, mentre la sentenza n. 1609/2014 ha ad oggetto il finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA].

Né la circostanza che i due finanziamenti siano stati concessi con un unico atto toglie che si tratti di crediti diversi, tanto è vero che ciascuna banca ha agito separatamente nei confronti dei garanti per il recupero del proprio credito.

Le censure svolte dai ricorrenti contro la seconda ratio decidendi sono palesemente infondate.

E’, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi Cass. n. 27348/2017; conf.

Cass. n. 23815/2012; Cass. n. 12348/2019) che, in tema di revocazione, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha motivatamente escluso il contrasto di giudicati, atteso che le due sentenze, asseritamente contrastanti, difettavano del requisito della identità dei soggetti, essendo l’una stata pronunciata nei confronti di un soggetto giuridico del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuto [OSCURATO:SOCIETA]., e, l’altra, nei confronti di altro e diverso soggetto giuridico del gruppo Intesa, poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Né può avere rilevanza la circostanza che entrambe le controversie avessero ad oggetto un finanziamento concesso lo stesso giorno nel contesto di un pool di banche, trattandosi di crediti diversi per i quali le due banche avevano agito separatamente.

L’infondatezza delle censure svolte nei confronti della seconda ratio decidendicomporta, conseguentemente, l’inammissibilità di quelle svolte nei confronti della prima.

Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 96 c.p.c..

I ricorrenti deducono di aver fatto ricorso al mezzo della revocazione non per un abusivo utilizzo dello strumento processuale, ma per vedere risolto un aberrante contrasto tra due decisioni definitive, una delle quali ha ritenuto che il contratto di finanziamento era stato stipulato in frode alla legge.

6. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il giudizio svolto nei termini di cui all'art. 96 cod.proc.civ. sulla ricorrenza in concreto del difetto di normale prudenza, che è un modo di essere della colpa, implica un apprezzamento di mero fatto che sfugge al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, se congruamente motivato (vedi Cass. n. 1462/1969).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con una motivazione che soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che i ricorrenti avessero agito con una condotta imprudente, riconducibile alla responsabilità aggravata ex art. 96 comma 2° cod. proc. civ. (consapevolezza che la domanda di revocazione costituisse un atto manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 327 e dell’art. 395 n. 5 c.p.c.).

Tale valutazione in fatto, come detto, non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (vizio neppure dedotto dai ricorrenti).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1528/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.S, [OSCURATO:PERSONA] e CORNOLO’ LINA, elettivamente domiciliatI in ROMA V. CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla mandataria doBank, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 930/2019depositata il 03/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta successivamente [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (divenuta successivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), Banca di Roma e Monte dei Paschi di Siena, hanno concesso, ciascuna pro quota, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un finanziamento complessivo di € 3,5 milioni di euro. Contestualmente, la Gatta ss in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, hanno rilasciato alle banche garanzia ipotecaria. [OSCURATO:PERSONA] ss ha rilasciato, altresì, garanzia autonoma sino alla concorrenza di € 3,5 milioni. A seguito del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto nei confronti dei fideiussori decreto ingiuntivo per la somma di € 1.306.455,47. I fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, che è stata rigettata dal Tribunale di Verbania con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 17125/2013 del 9 agosto 2013, che è passata in giudicato, a seguito della sentenza di questa Corte n. 7398 del 26.10.2016 – 23.3.2017, che ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Con riferimento, invece, al credito da finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1609/2014 del 19 agosto 2014 - in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo parimenti ottenuto dall’istituto di credito – ha dichiarato la nullità delle garanzie patrimoniali rilasciate a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Tale sentenza è passata in giudicato dopo che la Suprema Corte, con decreto n. 3022 del 24.10.2016 – 3.2.2017, ha dichiarato estinto il giudizio, avendo [OSCURATO:PERSONA] rinunciato al ricorso per cassazione precedentemente proposto. A questo punto, i garanti hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo alla Corte d’Appello di Torino di revocare, a norma dell’art. 395 n. 5 c.p.c., la sentenza n. 1725/2013 passata in giudicato il 23.3.2017, in quanto contrastante rispetto alla sentenza n. 1609/2014 passata in giudicato il 3.2.2017, e di accertare la nullità del contratto di finanziamento e la conseguente nullità delle garanzie dagli stessi prestate. Ad avviso dei fideiussori, la sentenza n. 1609/2014, emessa nel giudizio con [OSCURATO:PERSONA] e passata in giudicato il 3.2.2017, ha definitivamente dichiarato la nullità del contratto di mutuo del 21.12.2006, sul quale si fonda la ragione di credito acclarata dalla sentenza (contrastante) n. 1725/2013, emessa in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e passata in giudicato successivamente, ovvero il 23.3.2017 In particolare, il primo giudicato spiega un’efficacia riflessa sul secondo, dal momento che [OSCURATO:SOCIETA], anche se non presente nel giudizio esauritosi con la sentenza n. 1609/2014, rappresenta un’unica parte contrattuale (seppur frazionata in più soggetti costituenti un unico pool finanziatore) e tale giudicato è vincolante anche per [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, il successivo passaggio in giudicato della sentenza n. 1725/2013, in quanto contraria alla prima, ha determinato un insanabile ed aberrante contrasto di giudicati. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 930/2019 del 3.6.2019, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ss e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha osservato che nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza n. 1725/03 non vi erano altre sentenze passate in giudicato, né tra le stesse parti né tra gli attuali attori e [OSCURATO:PERSONA], parte del rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], o suoi aventi causa (tra cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Né alcun giudicato è intervenuto nei sei mesi successivi alla pubblicazione della sentenza n. 1725/2013, ossia nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. per instaurare il giudizio di revocazione. In ogni caso, l’asserito contrasto di giudicati non sussiste per difetto del requisito dell’identità di soggetti, atteso che la sentenza n. 1725/2013 ha ad oggetto il finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] d’Impresa, mentre la sentenza n. 1609/2014 ha ad oggetto il finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA]. Né la circostanza che i due finanziamenti siano stati concessi con un unico atto toglie che si tratti di crediti diversi, tanto è vero che ciascuna banca ha agito separatamente nei confronti dei garanti per il recupero del proprio credito. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ss e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo divenuta cessionaria del credito già nella titolarità di [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 327 cod. proc. civ. nonché degli artt.3, 24 e 111 Cost.. Espone la parte ricorrente che la Corte d’Appello ha dato un’interpretazione erroneamente “rigorosa” dell’art. 327 c.p.c., che sancisce che la revocazione, per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., non può proporsi, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione. I ricorrenti propongono un’interpretazione della normativa che determini una sorta di rimessione in termini, consentendo a coloro che intendono chiedere la revocazione della sentenza di poter contare su termini decorrenti dalla data in cui è sorto il contrasto di giudicati e quindi da quanto si è verificato il secondo giudicato contrastante. Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, di ragionevolezza ex art 3 Cost e di certezza del diritto. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art.1418 cod. civ. Deducono i ricorrenti che in entrambe le controversie sfociate nei giudicati contrastanti erano identici per la causa petendi, rappresentata dal contratto di finanziamento concluso in data 21.12.2006, ed il petitum, essendo stato richiesto in entrambe la declaratoria di nullità del regolamento negoziale. 3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente, sono, rispettivamente inammissibile, ed infondato. Va osservato che, come già evidenziato nella parte narrativa, la Corte d’Appello di Torino, nel pronunciare l’inammissibilità della domanda di revocazione, ex art. 395 n. 5 c.p.c., ha reso due rationes decidendi: 1) quando è stata pronunciata la sentenza n. 1725/03, oggetto della domanda di revocazione, non vi erano altre sentenze passate in giudicato né tra le stesse parti né tra gli attuali attori e [OSCURATO:PERSONA], parte del rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], o suoi aventi causa (tra cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Né alcun giudicato è intervenuto nei sei mesi successivi alla pubblicazione della sentenza n. 1725/2013, ossia nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. per instaurare il giudizio di revocazione; 2) in ogni caso, l’asserito contrasto di giudicati non sussiste per difetto del requisito dell’identità di soggetti, atteso che la sentenza n. 1725/2013 ha ad oggetto il finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] d’Impresa, mentre la sentenza n. 1609/2014 ha ad oggetto il finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA]. Né la circostanza che i due finanziamenti siano stati concessi con un unico atto toglie che si tratti di crediti diversi, tanto è vero che ciascuna banca ha agito separatamente nei confronti dei garanti per il recupero del proprio credito. Le censure svolte dai ricorrenti contro la seconda ratio decidendi sono palesemente infondate. E’, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi Cass. n. 27348/2017; conf. Cass. n. 23815/2012; Cass. n. 12348/2019) che, in tema di revocazione, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha motivatamente escluso il contrasto di giudicati, atteso che le due sentenze, asseritamente contrastanti, difettavano del requisito della identità dei soggetti, essendo l’una stata pronunciata nei confronti di un soggetto giuridico del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuto [OSCURATO:SOCIETA]., e, l’altra, nei confronti di altro e diverso soggetto giuridico del gruppo Intesa, poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Né può avere rilevanza la circostanza che entrambe le controversie avessero ad oggetto un finanziamento concesso lo stesso giorno nel contesto di un pool di banche, trattandosi di crediti diversi per i quali le due banche avevano agito separatamente. L’infondatezza delle censure svolte nei confronti della seconda ratio decidendicomporta, conseguentemente, l’inammissibilità di quelle svolte nei confronti della prima. Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018). 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 96 c.p.c.. I ricorrenti deducono di aver fatto ricorso al mezzo della revocazione non per un abusivo utilizzo dello strumento processuale, ma per vedere risolto un aberrante contrasto tra due decisioni definitive, una delle quali ha ritenuto che il contratto di finanziamento era stato stipulato in frode alla legge. 6. Il motivo è inammissibile. Va osservato che il giudizio svolto nei termini di cui all'art. 96 cod.proc.civ. sulla ricorrenza in concreto del difetto di normale prudenza, che è un modo di essere della colpa, implica un apprezzamento di mero fatto che sfugge al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, se congruamente motivato (vedi Cass. n. 1462/1969). Nel caso di specie, la Corte territoriale, con una motivazione che soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che i ricorrenti avessero agito con una condotta imprudente, riconducibile alla responsabilità aggravata ex art. 96 comma 2° cod. proc. civ. (consapevolezza che la domanda di revocazione costituisse un atto manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 327 e dell’art. 395 n. 5 c.p.c.). Tale valutazione in fatto, come detto, non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (vizio neppure dedotto dai ricorrenti). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 35669/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris