Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 ottobre 2022

Cassazione n. 24242/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA - 6 G I U 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rL Luar avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 novembre 2022, il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Ragusa in data 8 ottobre 2022 e modificata il 24 ottobre 2022, con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari, 1 /k nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, per aver ceduto 100 g di eroina e 200 ml di metadone a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di ricorso, la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova e la mancanza assoluta di motivazione in relazione ai motivi nuovi di riesame.

Secondo la difesa, l'affermazione secondo cui l'individuazione del soggetto cedente lo stupefacente nella persona imputato, operata dagli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno effettuato l'arresto, è derivata dalla pregressa conoscenza del medesimo da parte degli stessi, che lo avrebbero già tratto in arresto nel 2019, dimostrerebbe l'evidente travisamento degli elementi probatori ed il connesso aggiramento della reale censura spiegata nei motivi nuovi del 31 ottobre 2022.

Dagli atti di indagine si evincerebbe chiaramente che l'individuazione del soggetto cedente lo stupefacente alla Crisci non era avvenuto immediatamente, ma solo nei giorni seguenti, con la sua identificazione nell'odierno indagato.

Tale individuazione non sarebbe avvenuta grazie alla pregressa conoscenza del soggetto da parte degli inquirenti ma attraverso una comparazione di indagini.

L'esame degli atti di indagine dimostrerebbe che l'ordinanza del Tribunale ha impiegato un risultato di prova incontrovertibilmente diverso da quello effettivo, così integrando il travisamento degli elementi probatori.

L'ordinanza impugnata - ribadisce il difensore - avrebbe aggirato la reale questione dedotta nel primo motivo nuovo depositato il 31 ottobre 2022, evitando di motivare in ordine al rilievo attribuibile alle concrete modalità attraverso cui si era effettuata l'individuazione dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La doglianza del ricorrente - con la quale si lamentano vizi della motivazione circa la sua identificazione quale autore del reato - è inammissibile.

Essa è omologa alla censura già oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame, che ha fornito una disamina corretta ed adeguata degli elementi in grado di supportare la gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., oltre ad avere motivato sufficientemente in ordine al nuovo motivo proposto dalla difesa.

Quest'ultima si è limitata ad asserire nuovamente che non sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, in quanto gli elementi emersi circa il ruolo da lui concretamente svolto non consentono di ritenerlo partecipe delle condotte illecite.

E deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774).

In ogni caso, il censurato travisamento degli elementi probatori è manifestamente insussistente, giacché piuttosto è stato il ricorrente ad avere erroneamente interpretato il testo dell'ordinanza impugnata; infatti, il riferimento ad un soggetto "già noto" non implica che tale conoscenza risiedesse in capo agli operatori di polizia giudiziaria che hanno effettuato l'arresto, e soprattutto, che solo su quest'ultimo elemento si sarebbe fondato il giudizio di individuazione dello spacciatore.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno spiegato dettagliatamente le modalità con le quali è avvenuta l'identificazione del ricorrente, intervenuta nei giorni seguenti all'arresto, estrapolando le immagini captate dai sistemi di videosorveglianza della zona ove era avvenuto lo spaccio e comparando tali immagini con quelle della fotosegnalazione del ricorrente.

La mera circostanza che gli agenti operanti non conoscessero l'indagato per attività pregresse è, dunque, ininfluente proprio perché il suo riconoscimento è avvenuto a seguito della comparazione tra le foto segnaletiche dello stesso e i video che rappresentavano lo spaccio in esame.

La polizia giudiziaria, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, aveva raccolto una descrizione accuratissima del soggetto cedente lo stupefacente, in merito alla cui identificazione gli elementi posti alla base della motivazione del provvedimento impugnato non lasciano alcun dubbio rilevante sul piano logico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA - 6 G I U 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rL Luar avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 novembre 2022, il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Ragusa in data 8 ottobre 2022 e modificata il 24 ottobre 2022, con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari, 1 /k nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, per aver ceduto 100 g di eroina e 200 ml di metadone a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di ricorso, la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova e la mancanza assoluta di motivazione in relazione ai motivi nuovi di riesame. Secondo la difesa, l'affermazione secondo cui l'individuazione del soggetto cedente lo stupefacente nella persona imputato, operata dagli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno effettuato l'arresto, è derivata dalla pregressa conoscenza del medesimo da parte degli stessi, che lo avrebbero già tratto in arresto nel 2019, dimostrerebbe l'evidente travisamento degli elementi probatori ed il connesso aggiramento della reale censura spiegata nei motivi nuovi del 31 ottobre 2022. Dagli atti di indagine si evincerebbe chiaramente che l'individuazione del soggetto cedente lo stupefacente alla Crisci non era avvenuto immediatamente, ma solo nei giorni seguenti, con la sua identificazione nell'odierno indagato. Tale individuazione non sarebbe avvenuta grazie alla pregressa conoscenza del soggetto da parte degli inquirenti ma attraverso una comparazione di indagini. L'esame degli atti di indagine dimostrerebbe che l'ordinanza del Tribunale ha impiegato un risultato di prova incontrovertibilmente diverso da quello effettivo, così integrando il travisamento degli elementi probatori. L'ordinanza impugnata - ribadisce il difensore - avrebbe aggirato la reale questione dedotta nel primo motivo nuovo depositato il 31 ottobre 2022, evitando di motivare in ordine al rilievo attribuibile alle concrete modalità attraverso cui si era effettuata l'individuazione dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza del ricorrente - con la quale si lamentano vizi della motivazione circa la sua identificazione quale autore del reato - è inammissibile. Essa è omologa alla censura già oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame, che ha fornito una disamina corretta ed adeguata degli elementi in grado di supportare la gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., oltre ad avere motivato sufficientemente in ordine al nuovo motivo proposto dalla difesa. Quest'ultima si è limitata ad asserire nuovamente che non sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, in quanto gli elementi emersi circa il ruolo da lui concretamente svolto non consentono di ritenerlo partecipe delle condotte illecite. E deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774). In ogni caso, il censurato travisamento degli elementi probatori è manifestamente insussistente, giacché piuttosto è stato il ricorrente ad avere erroneamente interpretato il testo dell'ordinanza impugnata; infatti, il riferimento ad un soggetto "già noto" non implica che tale conoscenza risiedesse in capo agli operatori di polizia giudiziaria che hanno effettuato l'arresto, e soprattutto, che solo su quest'ultimo elemento si sarebbe fondato il giudizio di individuazione dello spacciatore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno spiegato dettagliatamente le modalità con le quali è avvenuta l'identificazione del ricorrente, intervenuta nei giorni seguenti all'arresto, estrapolando le immagini captate dai sistemi di videosorveglianza della zona ove era avvenuto lo spaccio e comparando tali immagini con quelle della fotosegnalazione del ricorrente. La mera circostanza che gli agenti operanti non conoscessero l'indagato per attività pregresse è, dunque, ininfluente proprio perché il suo riconoscimento è avvenuto a seguito della comparazione tra le foto segnaletiche dello stesso e i video che rappresentavano lo spaccio in esame. La polizia giudiziaria, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, aveva raccolto una descrizione accuratissima del soggetto cedente lo stupefacente, in merito alla cui identificazione gli elementi posti alla base della motivazione del provvedimento impugnato non lasciano alcun dubbio rilevante sul piano logico. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,
Sentenza Cassazione n. 24242/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris