CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 36780/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 1°/12/2023, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 28/5/2021 dal Tribunale di Ivrea, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità: la sentenza avrebbe confermato il giudizio di colpevolezza senza valutare alcune prove dichiarative che avrebbero dimostrato l'oggettiva esistenza delle prestazioni indicate in fattura, così da escludere la fattispecie contestata. Di questa, peraltro, mancherebbe anche il dolo. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la sentenza di merito - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - contiene una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La Corte, in particolare, ha evidenziato che numerosi elementi avevano confermato la fittizietà della fattura riportata in contestazione: a) l'emittente apparente non aveva disponibilità di personale specializzato né di attrezzature idonee ad eseguire le prestazioni indicate; b) mancava qualunque documentazione comprovante l'effettivo svolgimento di queste (compresa la corrispondenza riguardante il conferimento dell'incarico ed i profili economici); c) le stesse prestazioni erano indicate in termini assolutamente generici; d) l'attività svolta dalla emittente era incompatibile con quella indicata in fattura; e) risultava impossibile accertare l'effettivo pagamento della prestazione, in quanto entrambe le parti avevano dichiarato essere avvenuto in contanti. A ciò si aggiunga che il ricorrente non aveva mai fornito chiarimenti, né offerto documentazione attestante l'effettiva esistenza delle prestazioni; le dichiarazioni dello stesso e quelle di altro soggetto coinvolto risultavano non compatibili. In sintesi, un contesto probatorio del tutto solido e non smentito a fondamento dell'ipotesi accusatoria. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2024 Il sigliere