CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16124/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentato e difeso da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di p r ocura in calce a l ricorso per cassazione; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BORDENCA; domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza n. 137 /20 20 del la Corte d ’a ppello di Palermo,depositata il 27 gennaio 2020, notificata il 29 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI . A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 16124/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1998, [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Agrigento un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di Lire 269.730.962,dovutogli quale corrispettivo di prestazioni professionali. 2. Il giudizio di opposizione, introdotto da [OSCURATO:PERSONA], fu interrotto a seguito del fallimento di quest’ultimo, al cui passivo si insinuò [OSCURATO:PERSONA], ottenendo, a seguito di sentenza di parziale accoglimento della sua opposizione allo stato passivo, emessa nel 2004 e passata in giudicato, il pagamento della somma di circa 60.000 Euro. 3.Con successiva istanza il Bordenca chiese che l’interrotto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo stato tempestivamente riassunto, fosse dichiarato estinto; la sentenza di estinzione, emessa il 12 aprile 2007 dal T r ibunale di Agrigento, fu seguita, il 12 maggio 2007 , dal provvedimento dichiarativo dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e passò in giudicato nel 2011, a seguito della sentenza della Corte di appello di Palermo con cui fu dichiarata inammissibilel’impugnazione proposta dal R aia. 4. Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA] notificò ad Antonio R aia il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo ormai definitivo, unitamente al precetto per l’ottenimento delle somme ancora dovutegli e, non avendo ottenuto spontaneo adempimento, procedette ad esecuzione presso terzi, con pignoramento dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Euro 37.562,70) e [OSCURATO:PERSONA] (Euro 34.749,93). 5. Con ricorso del 9 marzo 2012 ( proposto alcuni gi orni prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione delle predette somme, avvenuta il 15 marzo successivo) Antonio R aia propose opposizione all’esecuzione, fondata sull’avvenutointegrale soddisfacimento in sede fallimentare del credito v a ntato da [OSCURATO:PERSONA] c a; dedusse che questi, dopo essere stato escluso dal passivo dal giudice delegato, A.C. 17.11.2022 N. R.G. 16124/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani aveva ottenuto l’ammissione allo stesso, a seguito di parziale accoglimento della sua opposizione allo stato pas sivo, pe r il minor credito di Euro 42.142,25, che era stato integralmente soddisfatto mediante il pagamento della somma di Euro 60.430,84; sostenne la prevalenza della sentenza emessa a definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo nel 2004 (e passata in giudicato) sull’accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo. 6. L’opposizione all’esecuzione, accolta in primo grado dal Tribunale di Agrigento, è stata rigettata dallaCorte d’appello di P alermo con sentenza del 27 gennaio 2022(pur compensando le s pese dei due gradi di giudizio), sulla base dei seguenti rilievi: a) sotto il profilo temporale, premesso che, nell’ipotesi di due giudicati sulla medesima controversia, deve ritenersi recessivo quello precedente e prevalente quello success ivo , nel ca s o di specie non poteva ritenersi prevalente la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo (risalente al 2004 e passata in giudicato) poiché il decretoingiuntivo, pur essendo stato emesso nel 1998, aveva acquistato efficacia esecutiva nel 2007, a seguito della sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio di esecuzione, ai sensi dell’art.653 cod. proc. civ., ed era passato in giudicato nel 2011, all’esito della declaratoria di inammissibilità dell’ appello proposto avversoquella sentenza; b)sotto il profilo sostanziale, inoltre, non assumeva rilievo, al fine di attribuire prevalenza allasentenza del 2004, la circostanza che essa fossestata emessa all’esito di un giudizio a cognizione piena , essendo ormai pacifica l’attitudine del decreto ingiuntivo a costituire vero e proprio giudicato sostanziale, oltre che formale, inordine alla pretesa fatta valerein sede monitoria, con effetti de l tutto assimilabili a quelli di unasentenza. A.C. 17.11.2022 N. R.G. 16124/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 7. Avverso detta sentenza Antonio R aia propone ricorso per cassazione fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Resiste con controricorso G iacomo Bordenca , che propone altres ì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 338,647, 653, 656, 395 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.. Il ricorrente deduce che, avuto riguardo all’efficacia meramente dichiarativa del provvedimento che aveva pronunciato l’estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nel 2007, quest’ultimo avrebbe dovuto ritenersi definitivamente efficace sin dal 1998; pertanto, tenendo conto del criterio temporale affermato dalla stessa Corte di appello , ai fini del giudizio di prevalenza tra i due giudicati formatisi in ordine allamedesima domanda, era evidente la prevalenza della sentenzadel 2004 sul decreto ingiuntivo del 1998. 2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 338,647, 653, 656, 395 cod. proc. civ. , 2909 cod. civ., 99 legge fall., nel testo anteriore a lla rifo r ma operata con decretolegislativo 9 gennaio 2006, n. 5. Il ricorrente deduce che l’accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo del 1998 avrebbedovuto essere ritenuto recessivo rispetto a quello contenuto nella sentenza emessa a definizione del giudizio di opposizioneallo stato passivo nel 2004, oltre che in applicazione del criterio temporale, anche in ragione del criterio sostanziale fondato sul rilievo della prevalenza dell’accertamento effettuato nell’ambito di un giudizio a cognizione piena all’esito di una compiuta istruttoria, rispetto A.C. 17.11.2022 N. R.G. 16124/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani a quello effettuato senza contraddittorio sulla s corta di prove documentaliaventi efficacia probatoria ai soli fini monitori. 3.L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. , nonché carenza ed illogicità della motivazione quanto al l a statuizione di compensazione delle spese di lite. 4. I ri corsi non possono es s ere delibati nel merito, dovendosi dichiarare l’inammissibilitàdi quello principale e la perdita di efficacia di quello incidentale. 4.1. In ordine al primo va ricordato che questa Corte, con consolidato orientamento, ha ripetutamente affermato che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo(art. 365 cod. proc. civ. ) , è essenziale che la procura rilasciata con foglio separato e allegato al ricorso,sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso medesimo , che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5577; in senso conforme, in precedenza, Cass. 17/03/2017, n. 7014; Cass.13/09/2006, n. 19560; Cass.23/04/1999, n. 4038). Nel caso di specie, la procura allegata al ricorso per cassazione notificato da [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata conferita ai difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , pe r la rappresentanza ed assistenza « n el giudizio di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione del 19.8.2017, avanti la Corte di Appello di Palermo, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 830/2017, emessa nel giudizio n.r.g. 50287/2012». La pr ocura , inoltre,risulta sprovvista di data. A.C. 17.11.2022 N. R.G. 16124/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorso principale è, pertanto, inammissibile per carenza di procura speciale, la quale , facendo riferimento al giudizio di appello, non investe il difensore del potere di proporre il ricorso per cassazione e, addirittura, risulta essere stata rilasciata in epoca antecedente alla sentenza oggetto dell’impugnazione. Al riguardo, non assume rilievo la circostanza, evi de nziata con l a memoria illustrativa, che, in data 3 novembre 2022, il difensore del ricorrente abbia depositato nel fascicolo telematico procura speciale rilasciataglida [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di operare, ai sensi dell’art. 182 , secondo comma, cod. proc. civ., la sanatoria spontanea della nullità - inesistenza dell’atto. Va infatti ribadito il principio, reiteratamente affermato da questa Corte,che il vizio di carenza di procura speciale non è suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione dell’atto ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., poiché l’art. 365 cod. proc. civ. prescrive l’ esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso(tra le altre, Cass. 19/01/2018, n. 1255; Cass.11/06/2018, n. 15073). Il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] va pertanto dichiarato inammissibile La carenza di procura speciale impedisce lastessa instaurazione di un valido rapporto processuale davanti alla Corte di cassazione, con la conseguenza che il rilievo di tale vizio preclude che si possa in questa sede prendere cognizione di alcun profilo della fattispecie, ad iniziare dalla corretta instaurazione del contraddittorio fin dal primo grado. 4.2.Quanto al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che il controricorso, con cui esso è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 6 luglio 2020, nel l ’os servanza dell a regola che impone tale notifica nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (art. 3 70, primo comma, e 371 cod. proc. civ. ), ma oltre il termine “breve” di cui all’art.325 cod. proc. civ. (applicabile A.C. 17.11.2022 N. R.G. 16124/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani alla fattispecie in luogo di quello “ lungo ” di cui all’art. 327 cod. proc. civ., a seguito della notifica della sentenzaavvenuta in data 29 gennaio 2020), per modo che il ricorso incidentale si qualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art.334 cod. proc. civ.: infatti, il controricorsoè stato notificato in data 6 luglio 2007, mentre il termine di 60 giorni cui all’art. 325 c.p.c, aumentato di 64 giorni ( in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 , n. 23 , convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 , n. 40: cd. “sospensione Covid”), scadevain data 1° giugno 2020. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio – a nche questo reiteratamente affermato da questa Corte – se condo cui, a lla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’ inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorché siano già scaduti, ri spetto alla data della notificazione della sentenza impugnata, i termini previsti dall’art. 325, comma secondo ( ove applicabile) , o 327, comma primo, cod. proc. civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto de l termine d i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, indicat o dall’ art. 371, comma secondo, cod. proc. civ. ( tra le molte, Cass. 20/02/2004, n. 3419 ; Cass. 26/01/2010, n. 1528; Cass. 26/03/2015, n. 6077; Cass.22/06/2021, n. 17707). Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dunque dichiaratoinefficace (art.334, secondo comma, cod. proc. civ.). 5.Con riguardo alle spese del giudizio di legittimità, va evidenziato che quando, come nella specie, viene in considerazione, non già una mera ipotesi di invalidità o sopravvenuta inefficacia dellaprocura ad A.C. 17.11.2022 N. R.G. 16124/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani litemeffettivamente rilasciata per il giudizio di cassazione dalla parte rappresentata (che assumerebbe la titolarità del rapporto processuale e, con essa, la veste di destinataria delle situazioni derivanti dal processo), bensì un’ipotesi di carenza della procura (la quale è stata rilasciata per processi o fasidi processo diverse da quella – il giudizio di cassazione – per la quale l’atto è stato speso), l ’attività deldifensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità anche in ordine alla condanna alle spese del giudizio, che va pronunciata nei confronti del difensore medesimo e non della parte rappresentata (tra le altre, Cass., Sez. U., 10/05/2006, n.10706; Cass.25/05/2018, n.13055; Cass. 28/05/2019, n. 14474; Cass.16/11/2021, n. 34638). Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono dunque essere condannati, in solido, al rimborso delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza. In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, infatti, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’ art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. , con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell'impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’ instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; Cass.12/06/2018, n. 15220). 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il A.C. 17.11.2022 N. R.G. 16124/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto; importo che va posto a carico degliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le medesime ragioni per le quali sono destinatari della condanna alle spese. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale e inefficace il ricorso incidentale;condanna gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, a rimborsare al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dell’ulteriore