CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06739/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria depositata, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della particolare tenuità del fatto, esclusa con motivazione adeguata, in ragione delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, della gravità della condotta e della durata dell'allontanamento, ingiustificato e non autorizzato (pag. 2-3); rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una ingiustificata censura al potere discrezionale del giudice in ordine al quantum della riduzione di pena applicata per l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., a fronte del rilievo attribuito alla gravità della condotta e alla negativa personalità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliele estensore Il Presidente