CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04710/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6546/2018 del ruolo generale, proposto DA S ALERNO S ISTEMI S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Salerno, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], A SIS S ALERNITANA R [OSCURATO:PERSONA] I MPIANTI S. P .A. (00268520657), con sede in Salerno, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 61, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], A USINO S. P .A. S ERVIZI I DRICI I NTEGRATI S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Cava de’ Tirreni, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 46, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], S ALERNO E NERGIA H OLDING S. P .A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Salerno, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1 in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65D14 H703 S), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini, n. 17. - RICORRENTI – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6750/5/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno), depositata il 19 luglio 2017, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 17 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; UDITO il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, riportandosi in subordine alle proprie motivate conclusioni scritte depositate il 24 novembre 2023, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. UDITO l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA] : 1. Oggetto di controversia sono due avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Salerno, recuperava a tassazione con imposta di registro in misura proporzionale due atti, stipulati a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], del 30 gennaio 2013, con cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si accollava, ai sensi dell’art. 1273 cod. civ., quota parte del debito (per un importo di 845.000,00 €) che la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva maturato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché il debito (di 7.122.056,00 €) che la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva maturato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].; 2. la Commissione tributaria regionale della Campania (direzione Provinciale di Salerno) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 882/8/2014 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, assumendo che non era possibile configurare, ai fini fiscali, l’accollo come modalità alternativa (e praticamente equipollente) all'aumento di capitale, con ciò, quindi, escludendo ai fini dell'imposta di registro l'applicazione del regime dell'imposizione a tasso fisso, confermando l’imposta applicata dall’Ufficio in misura proporzionale; 3. le suindicate società proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato in data 19/22 febbraio 2018, articolando quattro motivi impugnazione; 4. l’agenzia delle Entrate notificava in data 9 aprile 2018 controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione; 5. con nota depositata il 15 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel rappresentare di aver aderito alla definizione agevolata della controversia, producendo le relative domande ed i versamenti eseguiti, ha chiesto in prima battuta di dichiarare cessata la materia del contendere; [OSCURATO:PERSONA] 1. nello specifico, con la citata nota [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha evidenziato che «in relazione alle pretese oggetto del presente giudizio, la contribuente ha aderito alla Definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), come modificata dal d.l. 30/03/2023, n. 34, come da documentazione che si allega» ed ha quindi chiesto, «In via principale, verificata la regolare definizione della controversia attraverso le procedure innanzi indicate, disporre l’estinzione del processo» e «In subordine, rigettare il ricorso perché inammissibile o, comunque, infondato. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio»; 2. i documenti prodotti sono costituiti da due domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti proposte (non ai sensi della legge 197/2022, ma) a mente degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, presentate in relazione ai due avvisi oggetto di contenzioso (nn. 13/1T/001668/000P001 e 13/1T/001669/000P001) nel presente giudizio, le quali contemplano il pagamento di venti rate, nonché dalle quietanze di versamenti dei pagamenti sin’ora eseguiti; 3. L’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 118 prevede: 1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. […]. 6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato […]. 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 […]. 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8»; 4. non si ha alcun riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla predetta istanza, il che suggerisce, anche a fronte di una non precisa rappresentazione della procedura definitoria della lite e di una ondivaga richiesta dell’istante, di acquisire informazioni scritte dall’Agenzia dell’Entrate entro il termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, in ordine all’esito della procedura di definizione agevolata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con riferimento al giudizio in oggetto (n. 6546/2018 di ruolo) ed agli avvisi di liquidazione nn. 13/1T/001669/000/P001 e 13/1T/001668/000/P003 oggetto di contestazione; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo