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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05351/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37733-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell 'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:PERSONA] (SCCI)SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 662/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAl.AFIORE.

RILEVATO C11E: la Corte d'appello di Catania, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha accolto limitatamente all'entità delle sanzioni applicate, l'opposizione ad avviso di pagamento proposta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'albo svolgente in maniera non abituale attività libero professionale, per il versamento alla gestione separata dei contributi per i redditi percepiti nell'anno 2009; la Corte territoriale, dopo aver confutato l'assunto del primo giudice relativo alla insussistenza dell'obbligo assicurativo in applicazione dei principi espressi da Cass. nn. 32166, 32167 del 2018 e 3799 del 2019, ha respinto l'eccezione di prescrizione proposta dall'appellato, affermando che alla data di ricevimento della richiesta di pagamento del 30 giugno 2015, il credito dell'[OSCURATO:PERSONA] non era ancora prescritto, stante la decorrenza del dies a quo della prescrizione dalla data di scadenza del pagamento del saldo del 6 luglio 2010 (come previsto dal d.p.c.m. 10 giugno 2010) e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009, venuta a scadenza il 30 settembre dell'anno successivo; la Corte ha pure rilevato, accogliendo l'eccezione dell'appellato, che le sanzioni da applicare dovessero essere quelle previste dall'art. 11, comma 8 lett.b) della legge n. 388 del 2000 in quanto la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di Ric. 2019 n. 37733 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -2- contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) nella dichiarazione dei redditi non configuri una ipotesi di evasione ma bensì di omissione contributiva; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria: 1) violazione e o falsa applicazione dell'art. 26, commi 25 e 26,

1. n. 335 del 1995 e dell'art. 18

1. n. 111 del 2011, essendo insussistenti i presupposti per l'iscrizione; 2) violazione e o falsa applicazione dell'art. 44, comma 2 sesto periodo d.l. n. 269 del 2003 conv. in 1. n. 326 del 2004, in quanto l'eventuale obbligo contributivo avrebbe dovuto ritenersi solo sul reddito eccedente la fascia di esenzione dei 5000 euro annui; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. relativamente al decorso della prescrizione ed alla inefficacia della fonte regolamentare costituita dal DPCM al fine di spostare il dies a quo del decorso del termine di prescrizione, nonché alla estraneità del professionista al novero dei contribuenti interessati dalla disciplina dei cd. studi settore; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; con successivo ricorso, da qualificarsi incidentale, l'[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza lamentando la violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b)

1. n. 388 del 2000; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: osserva il Collegio come il motivo di ricorso incidentale ponga la questione concernente il regime sanzionatori() da applicare nel caso in cui l'avvocato, non tenuto a versare il contributo soggettivo alla [OSCURATO:PERSONA], abbia omesso il versamento dei contributi alla Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reddito prodotto; Ric. 2019 n. 37733 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -3- in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ai sensi della legge nr. 388 del 2000, art. 116, la Corte ha osservato come «ricorr(a) la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'[OSCURATO:PERSONA] rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie» (così Cass. nr. 5281 del 2017 e Cass. nr. 17119 del 2015); il caso esaminato, in particolare, da Cass. nr. 5281 del 2017 cit. riguardava quello di un datore di lavoro che, malgrado l'esecutività della sentenza dichiarativa dell'obbligo di reintegra di lavoratori in precedenza licenziati, non si era attivato presso l'[OSCURATO:PERSONA] per provvedere alla loro regolarizzazione; la vicenda concreta valutata da Cass. nr. 17119 del 2015 ha riguardato, invece, un datore di lavoro che, pur avendo tenuto regolari scritture contabili, aveva omesso la presentazione dei modelli DM10 per periodi particolarmente lunghi, anche superiori ai tre anni, nonché l'invio delle denunzie riepilogative annuali, modello 770; in precedenza, già Cass. nr. 28966 del 2011 (con i richiami effettuati a Cass., sez. un., nr. 4808 del 2005, e ai successivi arresti della Corte) aveva osservato come «in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'[OSCURATO:PERSONA] (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza(sse) l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b),

I. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a), della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le Ric. 2019 n. 37733 sez.

MI - ud. 16-09-2021 -4- denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta»; nella motivazione dell'ultima pronuncia richiamata, si chiarisce che « A mente della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) [••.] si avrà l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia: - occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;- tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato» (v.

Cass. nr. 28966 cit, 5 7.) e, altresì, che la presunzione della volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (connessa all'omessa o infedele denuncia mensile all'[OSCURATO:PERSONA], attraverso i modelli DM10), in quanto non assoluta, possa essere vinta attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (ad esempio, qualora gli inadempimenti siano derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti) e «il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità» (Cass. nr. 28966 cit., § 7.4.); due pronunce di questa sesta sezione (Cass. nr. 28700 del 2020 e Cass.nr. 8110 del 2021), richiamando i precedenti fin qui citati, hanno ritenuto applicabile a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa il regime sanzionatorio dell'evasione contributiva; Ric. 2019 n. 37733 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -5- reputa, tuttavia, il Collegio che la questione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora trovato definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte e che, pertanto, la decisione sul punto rivesta valore nomofilattico; la causa va, pertanto, rimessa alla Quarta Sezione, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 375 cod.proc.civ. per la decisione in adunanza camerale presso la Sesta Sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale, il 16 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37733-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell 'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:PERSONA] (SCCI)SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 662/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAl.AFIORE. RILEVATO C11E: la Corte d'appello di Catania, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha accolto limitatamente all'entità delle sanzioni applicate, l'opposizione ad avviso di pagamento proposta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'albo svolgente in maniera non abituale attività libero professionale, per il versamento alla gestione separata dei contributi per i redditi percepiti nell'anno 2009; la Corte territoriale, dopo aver confutato l'assunto del primo giudice relativo alla insussistenza dell'obbligo assicurativo in applicazione dei principi espressi da Cass. nn. 32166, 32167 del 2018 e 3799 del 2019, ha respinto l'eccezione di prescrizione proposta dall'appellato, affermando che alla data di ricevimento della richiesta di pagamento del 30 giugno 2015, il credito dell'[OSCURATO:PERSONA] non era ancora prescritto, stante la decorrenza del dies a quo della prescrizione dalla data di scadenza del pagamento del saldo del 6 luglio 2010 (come previsto dal d.p.c.m. 10 giugno 2010) e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009, venuta a scadenza il 30 settembre dell'anno successivo; la Corte ha pure rilevato, accogliendo l'eccezione dell'appellato, che le sanzioni da applicare dovessero essere quelle previste dall'art. 11, comma 8 lett.b) della legge n. 388 del 2000 in quanto la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di Ric. 2019 n. 37733 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) nella dichiarazione dei redditi non configuri una ipotesi di evasione ma bensì di omissione contributiva; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria: 1) violazione e o falsa applicazione dell'art. 26, commi 25 e 26, 1. n. 335 del 1995 e dell'art. 18 1. n. 111 del 2011, essendo insussistenti i presupposti per l'iscrizione; 2) violazione e o falsa applicazione dell'art. 44, comma 2 sesto periodo d.l. n. 269 del 2003 conv. in 1. n. 326 del 2004, in quanto l'eventuale obbligo contributivo avrebbe dovuto ritenersi solo sul reddito eccedente la fascia di esenzione dei 5000 euro annui; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. relativamente al decorso della prescrizione ed alla inefficacia della fonte regolamentare costituita dal DPCM al fine di spostare il dies a quo del decorso del termine di prescrizione, nonché alla estraneità del professionista al novero dei contribuenti interessati dalla disciplina dei cd. studi settore; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; con successivo ricorso, da qualificarsi incidentale, l'[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza lamentando la violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b) 1. n. 388 del 2000; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: osserva il Collegio come il motivo di ricorso incidentale ponga la questione concernente il regime sanzionatori() da applicare nel caso in cui l'avvocato, non tenuto a versare il contributo soggettivo alla [OSCURATO:PERSONA], abbia omesso il versamento dei contributi alla Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reddito prodotto; Ric. 2019 n. 37733 sez. ML - ud. 16-09-2021 -3- in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ai sensi della legge nr. 388 del 2000, art. 116, la Corte ha osservato come «ricorr(a) la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'[OSCURATO:PERSONA] rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie» (così Cass. nr. 5281 del 2017 e Cass. nr. 17119 del 2015); il caso esaminato, in particolare, da Cass. nr. 5281 del 2017 cit. riguardava quello di un datore di lavoro che, malgrado l'esecutività della sentenza dichiarativa dell'obbligo di reintegra di lavoratori in precedenza licenziati, non si era attivato presso l'[OSCURATO:PERSONA] per provvedere alla loro regolarizzazione; la vicenda concreta valutata da Cass. nr. 17119 del 2015 ha riguardato, invece, un datore di lavoro che, pur avendo tenuto regolari scritture contabili, aveva omesso la presentazione dei modelli DM10 per periodi particolarmente lunghi, anche superiori ai tre anni, nonché l'invio delle denunzie riepilogative annuali, modello 770; in precedenza, già Cass. nr. 28966 del 2011 (con i richiami effettuati a Cass., sez. un., nr. 4808 del 2005, e ai successivi arresti della Corte) aveva osservato come «in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'[OSCURATO:PERSONA] (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza(sse) l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a), della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le Ric. 2019 n. 37733 sez. MI - ud. 16-09-2021 -4- denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta»; nella motivazione dell'ultima pronuncia richiamata, si chiarisce che « A mente della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) [••.] si avrà l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia: - occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;- tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato» (v. Cass. nr. 28966 cit, 5 7.) e, altresì, che la presunzione della volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (connessa all'omessa o infedele denuncia mensile all'[OSCURATO:PERSONA], attraverso i modelli DM10), in quanto non assoluta, possa essere vinta attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (ad esempio, qualora gli inadempimenti siano derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti) e «il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità» (Cass. nr. 28966 cit., § 7.4.); due pronunce di questa sesta sezione (Cass. nr. 28700 del 2020 e Cass.nr. 8110 del 2021), richiamando i precedenti fin qui citati, hanno ritenuto applicabile a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa il regime sanzionatorio dell'evasione contributiva; Ric. 2019 n. 37733 sez. ML - ud. 16-09-2021 -5- reputa, tuttavia, il Collegio che la questione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora trovato definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte e che, pertanto, la decisione sul punto rivesta valore nomofilattico; la causa va, pertanto, rimessa alla Quarta Sezione, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 375 cod.proc.civ. per la decisione in adunanza camerale presso la Sesta Sezione. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale, il 16 settembre 2021
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