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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2021

Cassazione n. 29713/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della Corte di Appello di Torino. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. PILI Alessandro, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 29 marzo 2021 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa, in data 07 giugno 2018, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. 2.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello, preso atto dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze indetta dalle [OSCURATO:PERSONA] e della mancata presentazione di istanza di trattazione orale, ha proceduto alla definizione del giudizio in considerazione della natura camerale dell'udienza di trattazione e della i conseguente mancata partecipazione delle parti all'udienza ex art. 23 bis L. 176/2020.

3. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 178 cod. proc. pen. e dell'art. 23 bis L. 176/2020 nonché la carenza ed erroneità della motivazione in ordine al mancato rinvio dell'udienza di trattazione.

Secondo la difesa la sentenza impugnata è viziata da una nullità a regime intermedio verificatasi in grado di appello; in particolare, il difensore aveva tempestivamente inviato istanza di adesione all'astensione indetta dagli organismi di categoria.

La Corte territoriale erroneamente non ha tenuto in considerazione la predetta istanza con conseguente nullità della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni che seguono.

5. In tema di legislazione emergenziale da COVID-19, l'art. 23, comma 1, del d.l. 149/2020 e l'art. 23 bis L. 176/2020 prevedono che la Corte di Appello proceda in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti faccia richiesta di discussione orale ovvero che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Va ribadito, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione, l'adesione alle astensioni dalle udienze, legittima la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza per la quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria.

6. I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata del giudizio di appello, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo di rinviare la trattazione del procedimento laddove non sia stata avanzata richiesta di discussione orale (vedi Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 — 01, Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724 - 01).

D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dalla normativa emergenziale ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione.

Deve, quindi, ricordarsi il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, Abbaco, Rv. 255353; Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633).

7. Nel caso di specie, è pacifico che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale e che il processo era, pertanto, destinato ad essere trattato in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero; il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 delle norme citate e difatti il difensore del PRI aveva fatto pervenire nella cancelleria del giudice di appello le proprie conclusioni in data 09/03/2021.

Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e, quindi / di comparire all'udienza di trattazione.

Ne consegue che il difensore non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione.

La circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava, pertanto, alcun obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza con motivaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della Corte di Appello di Torino. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. PILI Alessandro, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 29 marzo 2021 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa, in data 07 giugno 2018, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. 2. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello, preso atto dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze indetta dalle [OSCURATO:PERSONA] e della mancata presentazione di istanza di trattazione orale, ha proceduto alla definizione del giudizio in considerazione della natura camerale dell'udienza di trattazione e della i conseguente mancata partecipazione delle parti all'udienza ex art. 23 bis L. 176/2020. 3. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 178 cod. proc. pen. e dell'art. 23 bis L. 176/2020 nonché la carenza ed erroneità della motivazione in ordine al mancato rinvio dell'udienza di trattazione. Secondo la difesa la sentenza impugnata è viziata da una nullità a regime intermedio verificatasi in grado di appello; in particolare, il difensore aveva tempestivamente inviato istanza di adesione all'astensione indetta dagli organismi di categoria. La Corte territoriale erroneamente non ha tenuto in considerazione la predetta istanza con conseguente nullità della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni che seguono. 5. In tema di legislazione emergenziale da COVID-19, l'art. 23, comma 1, del d.l. 149/2020 e l'art. 23 bis L. 176/2020 prevedono che la Corte di Appello proceda in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti faccia richiesta di discussione orale ovvero che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Va ribadito, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione, l'adesione alle astensioni dalle udienze, legittima la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza per la quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria. 6. I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata del giudizio di appello, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo di rinviare la trattazione del procedimento laddove non sia stata avanzata richiesta di discussione orale (vedi Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 — 01, Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724 - 01). D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dalla normativa emergenziale ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione. Deve, quindi, ricordarsi il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, Abbaco, Rv. 255353; Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633). 7. Nel caso di specie, è pacifico che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale e che il processo era, pertanto, destinato ad essere trattato in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero; il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 delle norme citate e difatti il difensore del PRI aveva fatto pervenire nella cancelleria del giudice di appello le proprie conclusioni in data 09/03/2021. Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e, quindi / di comparire all'udienza di trattazione. Ne consegue che il difensore non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione. La circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava, pertanto, alcun obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivaz
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