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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 35973/2023

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NANZA sul ricorso n.30173/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett .te domic. in Roma, alla via C. Colombo 440 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal qualeè rappres. e difesa , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, alla via G. Palumbo 3, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti; -controricorrente- FALLIMENTO della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, in persona del curatore p.t.; -intimato- avverso il decreton. 14954/2020 del Tribunale di Roma, pubblicato il 28.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava il reclamo, ex art. 26 l.f.,proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., s.a.s., osservando che:a) la reclamante lamentava il trasferimento, in favore del proponente il concordato fallimentare, [OSCURATO:PERSONA], del compendio immobiliare fallimentare composto da tre appartamenti siti in Roma, deducendo la pendenza del ricorso per cassazione avverso il decreto del 28.1.20 della Corte d’appello d’inammissibilità del reclamo riguardante l’omologazione del concordato, decisa con provvedimento del 2019; b) appariva dirimente la questione dell’esecutività del decreto di omologazionee de i suoi effetti sugli atti esecutivi del medesimo concordato, data l’applicabilità a quest’ultimo della normativa anteriore alla riforma del 2006, essendo il fallimento stato dichiarato nel 2002; c) l’art. 130, c.5., l.f. , nella versione anteriore alla suddetta riforma, prescriveva la provvisoria esecutività della sentenza, per cui tutti gli atti esecutivi del concordato fallimentare omologato erano efficaci e validi, a prescindere dalla pendenza, o meno, di impugnative avverso l’omologazione. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi.[OSCURATO:PERSONA], quale assuntore del concordato, resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Non si è costituita la curatela fallimentare.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 130, c.1, e 150, d.lgs. n. 5/06, per aver il Tribunale ritenuto che alla procedura di concordato fallimentare fosse applicabile la normativa anteriore alla riforma del 2006 alla luce del disposto del citato art. 150, con la conseguenza che la norma novellata dell’art. 130 l.f. non contemplava più la provvisoria esecutività del decreto di omologa del concordato che diveniva esecutivo solo scaduti i termini di legge senza l’impugnazione di cui all’art. 129 l.f.

Nella specie, la ricorrente lamenta dunque che, all’epoca del decreto di trasferimento degli immobili, il provvedimento di omologazione non era ancora definitivo perché pendeva la relativa impugnazione con ricorso per cassazione.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame dell’impossibilità di trasferire all’assuntore del concordato fallimentare la proprietà degli immobili oggetto del vittorioso esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, nonché violazione degli artt. 66 l.f., 2901, 2902, c.c., per non aver il Tribunale pronunciato sul motivo di reclamo afferente all’illegittimità del suddetto decreto di trasferimento (ritenendo assorbente decidere sull’esecutività della sentenza di omologa del concordato).

In particolare, la ricorrente assume che l’avvenuto trasferimento immobiliare al proponente il concordato sia in contrasto con la richiamata normativa sull’azione revocatoria esperita in sede fallimentare, considerando che l’esito vittorioso della stessa azione avrebbe potuto solo legittimare l’azione esecutiva di vendita degli immobili, in ragione del fatto che tale esito non aveva invece come effetto di ritrasferire i beni nella proprietà del soggetto fallito.

Il ricorso va rigettato.Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del reclamo, la cui decisione è impugnata in questa sede, in quanto il Tribunale lo ha correttamente ritenuto ammissibile in quanto tempestivo, non risultando la comunicazione del decreto reclamato.

Al riguardo, il controricorrente ha genericamente addotto che la regolare comunicazione del provvedimento reclamato si desumerebbe sia dal reclamo stesso che dal ricorso in esame, senza però indicare la data di tale comunicazione o quella nella quale il reclamante avrebbe avuto comunque formale conoscenza del decreto reclamato (limitandosi ad asserire che la ricorrente ne era venuta a conoscenza ad opera di parenti).

Detto ciò, il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse.

Invero, con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente avverso il decreto di rigetto dell’istanza di omologazione del concordato; pertanto, è cessata la ragione sulla quale è stato fondato il ricorso, cioè la non definitività del provvedimento di omologa che, secondo le doglianze formulate, avrebbe reso viziato il provvedimento impugnato in questa sede (il decreto di trasferimento degli immobiliall’assuntore del concordato).

Ne consegue appunto la sopravvenuta carenza d’interesse per il rigetto del ricorso avverso l’omologazione del concordato fallimentare (Cass.3755/2023del 26.9.2023).

Il secondomotivo è infondato.

Il curatore fallimentare per sua natura rientra nell'ambito di quei soggetti pubblici che , avendo esercitato con successo l'azione revocatoria ordinaria , non hanno necessità di porre in essere un'ulteriore autonoma azione esecutiva per ottenere il compendio derivantedalla vendita fallimentare; egli può disporre di quei beni, in funzione liquidatoria e direttamente , in quanto già organo di una procedura esecutiva pendente ; ciò è coerente con la proposta di concordatofallimentare avanzata dall’ assuntore il quale aveva chiesto -e su questo l'omologa del concordato fallimentare era intervenuta - di vedersi trasferire esattamente il compendio risultante dalle azioni promosse dalla procedura e quindi il risultato utile connesso all'eserciziocon successo dell' azione revocatoria stessa ( pacificamente passatain giudicato) .

Al riguardo, mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoriain sede fallimentare, il quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., ma conferisce anche al curatore -a cui compete, ai sensi dell'art.31 l.fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti - il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione (Cass., n. 22153/21; n. 19443/05).

Ora, nella specie, va osservato che la cessione degli immobili oggetto del concordato è comunque una modalità liquidatoria della procedura, per cui non è persuasiva la doglianza secondo la quale , a seguito dell’esito vittorioso dell’azione revocatoria ex art. 66 l.f.promossa dal curatore fallimentare, non sarebbe stato possibile cedere gli immobili all’assuntore del concordato, poiché i beni, oggetto della suddetta azione,avrebbero dovuto essere oggetto di vendita forzosa.Nella specie,poi, il motivo risulta altresì infondato anche alla luce de l contenuto del concordato fallimentare in questione, secondo cui “dovrannoessere trasferiti all’assuntore i diritti derivanti dalle azioni revocatorie’.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna l a ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 15.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso n.30173/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett .te domic. in Roma, alla via C. Colombo 440 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal qualeè rappres. e difesa , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, alla via G. Palumbo 3, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti; -controricorrente- FALLIMENTO della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, in persona del curatore p.t.; -intimato- avverso il decreton. 14954/2020 del Tribunale di Roma, pubblicato il 28.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava il reclamo, ex art. 26 l.f.,proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., s.a.s., osservando che:a) la reclamante lamentava il trasferimento, in favore del proponente il concordato fallimentare, [OSCURATO:PERSONA], del compendio immobiliare fallimentare composto da tre appartamenti siti in Roma, deducendo la pendenza del ricorso per cassazione avverso il decreto del 28.1.20 della Corte d’appello d’inammissibilità del reclamo riguardante l’omologazione del concordato, decisa con provvedimento del 2019; b) appariva dirimente la questione dell’esecutività del decreto di omologazionee de i suoi effetti sugli atti esecutivi del medesimo concordato, data l’applicabilità a quest’ultimo della normativa anteriore alla riforma del 2006, essendo il fallimento stato dichiarato nel 2002; c) l’art. 130, c.5., l.f. , nella versione anteriore alla suddetta riforma, prescriveva la provvisoria esecutività della sentenza, per cui tutti gli atti esecutivi del concordato fallimentare omologato erano efficaci e validi, a prescindere dalla pendenza, o meno, di impugnative avverso l’omologazione. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi.[OSCURATO:PERSONA], quale assuntore del concordato, resiste con controricorso, illustrato da memoria. Non si è costituita la curatela fallimentare.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 130, c.1, e 150, d.lgs. n. 5/06, per aver il Tribunale ritenuto che alla procedura di concordato fallimentare fosse applicabile la normativa anteriore alla riforma del 2006 alla luce del disposto del citato art. 150, con la conseguenza che la norma novellata dell’art. 130 l.f. non contemplava più la provvisoria esecutività del decreto di omologa del concordato che diveniva esecutivo solo scaduti i termini di legge senza l’impugnazione di cui all’art. 129 l.f. Nella specie, la ricorrente lamenta dunque che, all’epoca del decreto di trasferimento degli immobili, il provvedimento di omologazione non era ancora definitivo perché pendeva la relativa impugnazione con ricorso per cassazione. Il secondo motivo deduce l’omesso esame dell’impossibilità di trasferire all’assuntore del concordato fallimentare la proprietà degli immobili oggetto del vittorioso esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, nonché violazione degli artt. 66 l.f., 2901, 2902, c.c., per non aver il Tribunale pronunciato sul motivo di reclamo afferente all’illegittimità del suddetto decreto di trasferimento (ritenendo assorbente decidere sull’esecutività della sentenza di omologa del concordato). In particolare, la ricorrente assume che l’avvenuto trasferimento immobiliare al proponente il concordato sia in contrasto con la richiamata normativa sull’azione revocatoria esperita in sede fallimentare, considerando che l’esito vittorioso della stessa azione avrebbe potuto solo legittimare l’azione esecutiva di vendita degli immobili, in ragione del fatto che tale esito non aveva invece come effetto di ritrasferire i beni nella proprietà del soggetto fallito. Il ricorso va rigettato.Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del reclamo, la cui decisione è impugnata in questa sede, in quanto il Tribunale lo ha correttamente ritenuto ammissibile in quanto tempestivo, non risultando la comunicazione del decreto reclamato. Al riguardo, il controricorrente ha genericamente addotto che la regolare comunicazione del provvedimento reclamato si desumerebbe sia dal reclamo stesso che dal ricorso in esame, senza però indicare la data di tale comunicazione o quella nella quale il reclamante avrebbe avuto comunque formale conoscenza del decreto reclamato (limitandosi ad asserire che la ricorrente ne era venuta a conoscenza ad opera di parenti). Detto ciò, il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse. Invero, con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente avverso il decreto di rigetto dell’istanza di omologazione del concordato; pertanto, è cessata la ragione sulla quale è stato fondato il ricorso, cioè la non definitività del provvedimento di omologa che, secondo le doglianze formulate, avrebbe reso viziato il provvedimento impugnato in questa sede (il decreto di trasferimento degli immobiliall’assuntore del concordato). Ne consegue appunto la sopravvenuta carenza d’interesse per il rigetto del ricorso avverso l’omologazione del concordato fallimentare (Cass.3755/2023del 26.9.2023). Il secondomotivo è infondato. Il curatore fallimentare per sua natura rientra nell'ambito di quei soggetti pubblici che , avendo esercitato con successo l'azione revocatoria ordinaria , non hanno necessità di porre in essere un'ulteriore autonoma azione esecutiva per ottenere il compendio derivantedalla vendita fallimentare; egli può disporre di quei beni, in funzione liquidatoria e direttamente , in quanto già organo di una procedura esecutiva pendente ; ciò è coerente con la proposta di concordatofallimentare avanzata dall’ assuntore il quale aveva chiesto -e su questo l'omologa del concordato fallimentare era intervenuta - di vedersi trasferire esattamente il compendio risultante dalle azioni promosse dalla procedura e quindi il risultato utile connesso all'eserciziocon successo dell' azione revocatoria stessa ( pacificamente passatain giudicato) . Al riguardo, mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoriain sede fallimentare, il quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., ma conferisce anche al curatore -a cui compete, ai sensi dell'art.31 l.fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti - il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione (Cass., n. 22153/21; n. 19443/05). Ora, nella specie, va osservato che la cessione degli immobili oggetto del concordato è comunque una modalità liquidatoria della procedura, per cui non è persuasiva la doglianza secondo la quale , a seguito dell’esito vittorioso dell’azione revocatoria ex art. 66 l.f.promossa dal curatore fallimentare, non sarebbe stato possibile cedere gli immobili all’assuntore del concordato, poiché i beni, oggetto della suddetta azione,avrebbero dovuto essere oggetto di vendita forzosa.Nella specie,poi, il motivo risulta altresì infondato anche alla luce de l contenuto del concordato fallimentare in questione, secondo cui “dovrannoessere trasferiti all’assuntore i diritti derivanti dalle azioni revocatorie’. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna l a ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 15.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa
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