CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 05546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocutoria n. 26655 del 2022 la sesta sezione della Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza. 6. La società di riscossione ha depositato memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la C.t.r. rilevato d’ufficio vizi dell’intimazione di pagamento che non erano stati denunciati dalla contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 2909 cod. civ., dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, degli art. 2 e 22 Sesta Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, della decisione della Commissione Europea n. (2015) 5549 del 14.8.2015, dell’Ordinanza della C.G.U.E. del 15.7.2015 (causa C- 82/14), e del principio di prevalenza della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato sul giudicato nazionale incompatibile. Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la sopravvenuta disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato prevaleva sul giudicato nazionale, ancorché intervenuto prima della decisione della Commissione del 2015, con la conseguenza che il medesimo non poteva impedire il recupero dell’aiuto illegittimamente concesso ad un’impresa commerciale. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : C A M M A R E L L A A N N I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 7 8 2 2 b 9 1 e b 7 9 e e 5 a 3 3 f 1 4 2 8 d d f a 0 6 0 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21212/2021 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 5546/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 3. Preliminarmente va ribadito che il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437); ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass.21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480). Si è anche affermato la sede dell’adunanza camerale è compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite (Cass. 26/10/2022 n.31679). 4. Sempre in via preliminare va rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla società di riscossione. 4.1. La contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento deducendo che la cartella esattoriale cui la medesima si riferiva era stata annullata con sentenza passata in giudicato. 4.2. La Corte ha chiarito che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario; senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d. lgs. 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. 16/02/2022, n. 5062). [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : C A M M A R E L L A A N N I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 7 8 2 2 b 9 1 e b 7 9 e e 5 a 3 3 f 1 4 2 8 d d f a 0 6 0 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21212/2021 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 5546/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 principi valgono per l’intimazione di pagamento, quale altro atto della riscossione. 5. Il primo motivo di ricorso è infondato. 5.1. La società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento rilevando che la cartella cui la medesima si riferiva era stata annullata con sentenza passata in giudicato. L’Ufficio resisteva in giudizio deducendo, per quanto ancora rileva, che la cartella era stata annullata con statuizione che si poneva in contrasto con il diritto comunitario. In particolare, evidenziava che nella sentenza passata in giudicato si era accertato il diritto della contribuente alle agevolazioni di cui alla legge n. 289 del 2002 che, invece, erano state considerate in violazione del divieto di aiuti di Stato, come accertato dalla decisione della Commissione Europea n. (2015) 5549 del 14.8.2015. 5.2. La sentenza impugnata rigettava l’appello dell’Ufficio, così confermando la sentenza di primo grado, rilevando che, essendo stata annullata la cartella di pagamento sottesa all’intimazione impugnata, la pretesa tributaria, non era sorretta da alcun titolo e che, se anche quest’ultima fosse stata fondata sul presupposto della legittimità del recupero degli importi pretesi in quanto integranti aiuti di Stato contrari alla disciplina comunitaria, sarebbe stato comunque necessario un motivato atto di recupero fondato su detti specifici presupposti. Aggiungeva che, anche ove l’atto impositivo si fosse espressamente fondato sulla decisione della Commissione Europea, la decisione non sarebbe mutata in quanto il punto 156 della Decisione escludeva espressamente il recupero per gli aiuti concessi prima di un decennio stante l’impossibilità per gli imprenditori (tenuti a conservare le scritture solo per dieci anni) di provare un effettivo pregiudizio. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : C A M M A R E L L A A N N I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 7 8 2 2 b 9 1 e b 7 9 e e 5 a 3 3 f 1 4 2 8 d d f a 0 6 0 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21212/2021 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 5546/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 5.3. Con il motivo in esame l’Ufficio assume che la sentenza impugnata avrebbe annullato l’atto per vizi mai denunciati dal contribuente. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza e presuppone una ricostruzione parziale del thema decidendum. La C.t.r. ha accolto il ricorso della contribuente in ragione del motivo principale da quest’ultimo spiegato, ovvero che l’’intimazione di pagamento seguiva ad una cartella annullata con sentenza passata in giudicato. Le ulteriori argomentazioni spese dalla C.t.r. erano comunque oggetto del thema decidendum, come ampliato dallo stesso Ufficio che aveva sollevato la questione della legittimità del recupero, nonostante il pregresso giudicato, in ragione dell’incompatibilità di quest’ultimo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 6. Il secondo motivo è infondato. 6.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che, anche accedendo alla tesi dell’Ufficio, secondo cui era legittimo il recupero degli importi di cui all’intimazione impugnata in ragione della incompatibilità con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato e con la già richiamata decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, tale recupero non poteva avvenire a mezzo detta, in quanto la prodromica cartella di pagamento era stata annullata con sentenza passata in giudicato essendo «pur sempre necessaria l’emissione di un motivato atto di recupero». 6.2. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass.18/01/2018, n. 1144). L’intimazione di pagamento, che ha sostituito l’avviso di mora, è atto previsto dall’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : C A M M A R E L L A A N N I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 7 8 2 2 b 9 1 e b 7 9 e e 5 a 3 3 f 1 4 2 8 d d f a 0 6 0 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21212/2021 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 5546/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l’intimazione al debitore di provvedere al pagamento. L’intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario; esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E’, quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace. 6.3. Non è controverso che la cartella di pagamento prodromica all’avviso di intimazione impugnato è stata annullata sul presupposto dell’illegittimità della pretesa tributaria portata dalla stessa. Pertanto, l’intimazione oggetto del ricorso, a seguito di detto annullamento, non è più sorretta dagli atti che ne costituivano il legittimo presupposto. 6.4. La questione che si pone non è quella della resistenza del giudicato nazionale rispetto alle decisione delle Commissione UE in materia di aiuti di Stato, bensì, quella, del tutto autonoma, della possibilità di far valere una pretesa erariale a mezzo di un’intimazione di pagamento non più sorretta dagli atti prodromici. A detta ultima non può che darsi risposta negativa in ragione delle caratteristiche proprie dell’atto impugnato e del procedimento di riscossione dei crediti tributari. 6.5. L’obbligo dello Stato di provvedere al recupero dell’aiuto incompatibile con il mercato interno è raggiunto, come chiarito dalla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : C A M M A R E L L A A N N I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 7 8 2 2 b 9 1 e b 7 9 e e 5 a 3 3 f 1 4 2 8 d d f a 0 6 0 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21212/2021 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 5546/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 Commissione UE nella Decisione (2015) 5549 final, cit. quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a tale titolo (par. 137). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, in merito alle azioni di recupero rimanda all’art. 14, par. 1, Reg. CE n. 659 del 1999, il quale stabilisce che, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. Le misure interne attraverso le quali assicurare recupero non sono di competenza della Commissione. La Corte ha già chiarito che in ragione del citato art. 14 le procedure dirette al recupero sono disciplinate dal solo diritto nazionale e che a diverse conclusioni non può giungersi sulla base del successivo art. 15, che è anch'esso riferito ai poteri della Commissione e che con il richiamo a «qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale», non ha inteso riferirsi alle azioni di recupero avviate nell'ambito degli ordinamenti nazionali bensì alle iniziative intraprese sempre dalla medesima Commissione, che ben può chiedere informazioni, chiarimenti, indagini agli Stati membri per pervenire alle proprie determinazioni.» (Cass. 22/06/2022, n. 20173 che richiama Corte cost.24/02/2009, n. 125). 6.6. Va ribadito il principio affermato dalla Corte dell'autonomia giuridica dell'azione di recupero degli aiuti in questione, disciplinata da regole specifiche e finalizzata al mero ripristino dello status quo ante (cfr. Cass. 22/06/2022, n. 20173, Cass. 27/07/2020, n. 15972). Ciò, tuttavia, non implica che il recupero, avviato a mezzo di una procedura di riscossione, possa prescindere del tutto dalla regole che la governano. L’annullamento della cartella esattoriale riverbera, pertanto, i suoi effetti sulla successiva intimazione di pagamento che, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 F i r m a t o D a : C A M M A R E L L A A N N I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 7 8 2 2 b 9 1 e b 7 9 e e 5 a 3 3 f 1 4 2 8 d d f a 0 6 0 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21212/2021 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 5546/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 nella sua qualità di atto vincolato, anche nella motivazione, al contenuto dell’atto presupposto, non è più idoneo, venuta meno la prima, a sorreggere la pretesa erariale, ancorché fondata nel merito. 6.7. La C.t.r., affermando che, pur ritenendo legittimo, in virtù della Decisione della Commissione Europea, il recupero degli importi concretanti aiuto di Stato, la pretesa tributaria non poteva ritenersi validamente avanzata con l’intimazione impugnata, si è attenuta a questi principi, con motivazione di per sé idonea a sorreggere il decisum. 6.8. Resta irrilevante l’ulteriore statuizione contenuta in sentenza, da valutarsi alla stregua di obiter dictum, secondo cui, in ogni caso, la decisione non sarebbe mutata in ragione di quanto espresso dal paragrafo 156 della Decisione. Sebbene, debba sottolinearsi che quanto espresso dalla Commissione in sede di conclusioni va letto alla luce di quanto affermato ai paragrafi 145 e ss., in ordine all’impossibilità assoluta di recupero. Va evidenziato, inoltre, che il fatto che in presenza di circostanze eccezionali la Commissione non imponga il recupero non implica né la legittimità dell’aiuto né che lo Stato non possa procedervi. 7. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente. Restano compensate, invece, nei confronti della società di riscossione. 9. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 F i r m a t o D a : C A M M A R E L L A A N N I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 7 8 2 2 b 9 1 e b 7 9 e e 5 a 3 3 f 1 4 2 8 d d f a 0 6 0 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5