CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 08043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1326/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],n.22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a r appresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] O; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.31322/2021, depositata i l 03/11/2021 , R.G.N. 12095/2018 ;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con ordinanza del 3 novembre 2021 n. 31322, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1688/2017, che aveva ridotto il suo credito risarcitorio (a titolo di controvalore economico per l’illegittima privazione dell’auto aziendale per il periodo dal luglio 2010 al febbraio 2016) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. al minore importo di € 4.841,85 oltre accessori: in parziale riforma (nel resto rigettato l’appello della società datrice) della sentenza del Tribunale di Milano (n. 1574/2016), che l’aveva invece condannata per il medesimo titolo al pagamento, in favore del dipendente, della somma di € 23.775,91 oltre accessori. 2. A motivo della decisione, questa Corte ha ravvisato l’inammissibilità di entrambi i motivi di impugnazione del ricorrente, rispettivamente relativi: a) il primo, alla violazione – in riferimento al termine finale (1 ottobre 2011) del proprio diritto all’uso dell’auto aziendale – del giudicato “contenuto nella parte motiva della sentenza n. 670/15 della Corte d’appello meneghina”, in merito all’affermazione della natura extralavorativa di tale diritto, in nessun modo connesso con le sue mansioni; b) il secondo, alla violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza d’appello impugnata “affrancato la società … dall’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza n. 543/15 del Tribunale di Milano, con cui venne dichiarata legittima la sua assegnazione alle mansioni di “[OSCURATO:PERSONA]” (dall’1 ottobre 2011 e dive rse da quelle, prima svolte, di venditore, per le quali sole era prevista dal [OSCURATO:PERSONA] l’assegnazione dell’auto aziendale: pertanto cessata così come il corrispettivo per l’uso dell’auto privata). 3. Ebbene, la Corte di legittimità ha ritenuto la rispettiva inammissibilità:a) del primo, per inconfigurabilità di alcun giudicato “su mere considerazioni contenute nella motivazione della sentenza in contrasto col (prevalente e) chiaro dispositivo della stessa”, che aveva “stabilito il diritto del Russo al controvalore economico dell’auto aziendale solo dal maggio 2010 al 29 giugno 2010”; b) del secondo, per la risultanza dagli atti della deduzione e prova, “mediante la produzione dell’atto di appello notificato da parte del lavoratore”, della proposizione del gravame avverso la sentenza n. 543/15 del Tribunale di Milano: così essendo la sentenza d’appello impugnata (n. 1688/2017) “affetta da errore percettivo, denunciabile solo ex art. 395 c.p.c. ma non con ricorso per cassazione”. 4. Con atto notificato il 29 dicembre 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso. 5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso dell’inammissibilità del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., per errore di fatto dell’ordinanza di legittimità nell’avere ritenuto la motivazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 670/2015 in contrasto con il dispositivo ed escluso la formazione del giudicato sulla parte relativa all’uso privato dell’auto ed al suo corrispettivo, limitandola al solo diritto del lavoratore al controvalore dell’auto aziendale dal maggio 2010 al 29 giugno 2010, essendo tale dispositivo “strettamente correlato e coerente con quanto scritto nella parte motiva”, posto che soltanto“dalla lettura completa di tale parte della sentenza … si comprende la ratiodel dispositivo”. 2. Con il secondo, egli deduce violazione e falsa applicazione dell’art.395, n. 4 c.p.c., per errore di fattodell’ordinanza di legittimità nel qualificare un errore percettivo della Corte d’appello di Milano, denunciabile in revocazione, il suo mancato rilievo della risultanza in atti di produzione dell’atto di appello del lavoratore avverso la sentenza n. 543/15 del Tribunale di Milano, a fronte della deduzione dal ricorrente dell’error in iudicandodell’inadempimento della società al proprio onere probatorio di dimostrare il passaggio in giudicato della predetta sentenza del Tribunale di Milano. 3. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono palesemente inammissibili. 4. Occorre ribadire, come ancora recentemente (Cass. 7 giugno 2022, n. 18335), che l'errore, che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 391bise 395, n. 4 c.p.c., non può consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 11 gennaio 2018, n. 442; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700). 5. Nel caso di specie, entrambi i motivi censurano valutazioni giuridiche della Corte di legittimità su questioni controverse tra le parti, oggetto di pronuncia, relative a: a) quanto al primo motivo, l’interpretazione dell’ambito di portata del giudicato, in riferimento alla correlazione tra parte motiva e dispositivo della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 670/2015, come reso evidente dalla sua stessa formulazione di ricerca di comprensione, mediante la lettura completa della parte motiva della sentenza, della ratio del dispositivo, che è operazione appunto interpretativa, implicante un giudizio fondato sull’applicazione di regole di diritto; non certo mero rilievo di una svista o comunque di un’erronea percezione fattuale evidente ictu oculi; b) quanto al secondo, la qualificazione giuridica del mancato rilievo dalla Corte d’appello di una risultanza documentale, alla stregua di errore percettivo, e quindi revocatorio, della sentenza impugnata per cassazione, anziché di vizio di error in iudicando riguardante l’applicazione del regime probatorio sulla dimostrazione o meno della formazione di un giudicato, in esito allo scrutinio delle risultanze acquisite agli atti (in particolare: produzione dell’atto di appello del lavoratore avverso la sentenza n. 543/15 del Tribunale di Milano). 5.1. Ebbene, l’errata presupposizione della sussistenza o meno delgiudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, a norma dell’art. 395, n. 4 c.p.c., maerrore di diritto: e ciò, per essere ilgiudicato destinato a fissare la regola del caso concreto, così partecipando della natura dei comandi giuridici, sicché la suainterpretazione va assimilata, per natu ra ed effetti, a quella delle norme giuridiche (Cass. s.u. 17 novembre 2005, n. 23242; Cass. 5 maggio 2017, n. 10930; Cass. 31 ottobre 2019, n. 28138). 5.2. In tema direvocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errorerevocatorio prevista dall'art. 391 bis c.p.c. presuppone dunque unerrore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di unfatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare; ma non quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità dierrori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(Cass. 2017, n. 20635; Cass. 29 marzo 2022, n. 10040).6. Per le superiori ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovut