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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15896/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 21 febbraio 2019 del Tribunale di messina, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen..

Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 530 cod.proc.pen., il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali e dei parametri di cui all'art. 1:33 cod.pen. alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi d diritto che informano la materia trattata; Considerato che, perciò, l'impugnazione non contiene censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 21 febbraio 2019 del Tribunale di messina, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.. Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 530 cod.proc.pen., il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali e dei parametri di cui all'art. 1:33 cod.pen. alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi d diritto che informano la materia trattata; Considerato che, perciò, l'impugnazione non contiene censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicemb
Sentenza Cassazione n. 15896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris