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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19063/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato non è consentito in quanto articolato in fatto e diretto a fornire una ricostruzione alternativa del fatto; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo all'oggettiva e consapevole violazione della prescrizione e all'assenza di ogni giustificazione per la tardiva presentazione all'autorità di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato non è consentito in quanto articolato in fatto e diretto a fornire una ricostruzione alternativa del fatto; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo all'oggettiva e consapevole violazione della prescrizione e all'assenza di ogni giustificazione per la tardiva presentazione all'autorità di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente
Sentenza Cassazione n. 19063/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris