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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17270/2026

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ocato AntonioLucianelli-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n.3873/2025 depositata il 27/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 591/2026Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17270/2026Data pubblicazione 01/06/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/05/2026.Il consigliere delegato

ocato AntonioLucianelli-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n.3873/2025 depositata il 27/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 591/2026Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17270/2026Data pubblicazione 01/06/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/05/2026.Il consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 17270/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris