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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 34187/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1282 [OSCURATO:PERSONA] PU – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14736/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 17/02/2025 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 17 febbraio 2025 il Tribunale di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 256, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per aver depositato, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, senza la prescritta autorizzazione, rifiuti non pericolosi derivanti dallo sgombero di una casa, accertato in Capraia e Limite il 4 marzo 2022 e in Lastra a Signa il 15 aprile 2022, con la recidiva semplice.

2. L’imputato eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione della continuazione, poiché era stata contestata una condotta unitaria e non era stata raggiunta la prova del deposito dei rifiuti in due differenti siti (primo motivo), il vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto (secondo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della pena sospesa (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34187/2025 Roma, lì, 20/10/2025

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha accertato che l’imputato, incaricato di sgomberare un’abitazione, ha abbandonato gli oggetti prelevati, oggetti domestici, giocattoli, libri, pezzi di legno, imballaggi di cartone, etc. in due diverse località, in parte, a Capraia e Limite e, in altra parte, a Lastra a Signa.

Secondo l’impostazione difensiva, il fatto doveva essere considerato unitariamente e non vi era la prova che gli abbandoni fossero stati due perché il prelievo era stato uno solo.

Si tratta di argomenti inconsistenti che sollecitano la Corte a una diversa valutazione del fatto accertato, ciò che esula dalla sua cognizione.

1.1. Con riferimento al primo motivo, è incontestato che gli oggetti provenienti dalla medesima abitazione siano stati abbandonati in due Comuni diversi.

Risultano dunque integrati due diversi reati.

A fronte della condotta unitaria di prelievo vi sono state due autonome condotte di abbandono, per cui è corretta l’applicazione della continuazione.

A differenza di quanto prospettato, poi, non è manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione nella parte in cui ha dedotto che il materiale prelevato dalla casa era stato abbandonato dallo stesso imputato in due diversi luoghi mentre la possibilità che altro soggetto abbia potuto spostare tali rifiuti da un luogo all’altro è stata ventilata solo come teorica ipotesi alternativa.

1.2. Con riferimento al secondo motivo, è immune da censure la motivazione che ha valutato la gravità del fatto per la pluralità di abbandoni.

Né il ricorrente ha dedotto elementi significativi in suo favore, limitandosi a insistere sull’unicità della condotta di prelievo.

1.3. Con riferimento al terzo motivo, effettivamente nelle conclusioni il difensore aveva chiesto i benefici di legge e sul punto non vi è esplicita motivazione nella sentenza impugnata.

Tuttavia, il ricorso è generico, in quanto si limita ad evidenziare che la pena ragguagliata rientra nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen., ma non considera in alcun modo i precedenti, che sono certamente ostativi al beneficio.

Infatti, dal certificato penale in atti, risulta che, dopo una prima concessione della sospensione condizionale per una condanna per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, il ricorrente ha patteggiato una pena, non sospesa, di due anni di reclusione e 3.000 euro di multa per stupefacenti e ha patteggiato un’altra pena sempre per stupefacenti, non sospesa, di anni 5 e 14.000 euro di multa.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, l’11 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1282 [OSCURATO:PERSONA] PU – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14736/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 17/02/2025 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 17 febbraio 2025 il Tribunale di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 256, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per aver depositato, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, senza la prescritta autorizzazione, rifiuti non pericolosi derivanti dallo sgombero di una casa, accertato in Capraia e Limite il 4 marzo 2022 e in Lastra a Signa il 15 aprile 2022, con la recidiva semplice. 2. L’imputato eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione della continuazione, poiché era stata contestata una condotta unitaria e non era stata raggiunta la prova del deposito dei rifiuti in due differenti siti (primo motivo), il vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto (secondo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della pena sospesa (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34187/2025 Roma, lì, 20/10/2025 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha accertato che l’imputato, incaricato di sgomberare un’abitazione, ha abbandonato gli oggetti prelevati, oggetti domestici, giocattoli, libri, pezzi di legno, imballaggi di cartone, etc. in due diverse località, in parte, a Capraia e Limite e, in altra parte, a Lastra a Signa. Secondo l’impostazione difensiva, il fatto doveva essere considerato unitariamente e non vi era la prova che gli abbandoni fossero stati due perché il prelievo era stato uno solo. Si tratta di argomenti inconsistenti che sollecitano la Corte a una diversa valutazione del fatto accertato, ciò che esula dalla sua cognizione. 1.1. Con riferimento al primo motivo, è incontestato che gli oggetti provenienti dalla medesima abitazione siano stati abbandonati in due Comuni diversi. Risultano dunque integrati due diversi reati. A fronte della condotta unitaria di prelievo vi sono state due autonome condotte di abbandono, per cui è corretta l’applicazione della continuazione. A differenza di quanto prospettato, poi, non è manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione nella parte in cui ha dedotto che il materiale prelevato dalla casa era stato abbandonato dallo stesso imputato in due diversi luoghi mentre la possibilità che altro soggetto abbia potuto spostare tali rifiuti da un luogo all’altro è stata ventilata solo come teorica ipotesi alternativa. 1.2. Con riferimento al secondo motivo, è immune da censure la motivazione che ha valutato la gravità del fatto per la pluralità di abbandoni. Né il ricorrente ha dedotto elementi significativi in suo favore, limitandosi a insistere sull’unicità della condotta di prelievo. 1.3. Con riferimento al terzo motivo, effettivamente nelle conclusioni il difensore aveva chiesto i benefici di legge e sul punto non vi è esplicita motivazione nella sentenza impugnata. Tuttavia, il ricorso è generico, in quanto si limita ad evidenziare che la pena ragguagliata rientra nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen., ma non considera in alcun modo i precedenti, che sono certamente ostativi al beneficio. Infatti, dal certificato penale in atti, risulta che, dopo una prima concessione della sospensione condizionale per una condanna per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, il ricorrente ha patteggiato una pena, non sospesa, di due anni di reclusione e 3.000 euro di multa per stupefacenti e ha patteggiato un’altra pena sempre per stupefacenti, non sospesa, di anni 5 e 14.000 euro di multa. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, l’11 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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