CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 01153/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero contro l'ordinanza emessa il 7 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari, ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari per il reato associativo, contestato al capo 1). Secondo il Tribunale, l'indagato, in qualità di funzionario pubblico dei comuni di Botrugno e Sanarica o di RUP delle procedure di gara e componente della commissione aggiudicatrice, si era associato con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui erano legali rappresentanti, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di Cesa s.r.I., con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e aveva fornito un contributo determinante a [OSCURATO:PERSONA], promotore dell'associazione e ideatore di un sistema di gestione e controllo degli appalti pubblici nei comuni di Maglie, Sanarica e Ruffano. A differenza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva escluso la configurabilità del reato associativo per mancanza del numero minimo dei componenti, avendo ravvisato un'intesa stabile e duratura solo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto sussistente la consapevole partecipazione dei coindagati alla realizzazione del programma associativo ideato dal primo e, avendo ravvisato un concreto pericolo di reiterazione del reato, ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con terzi diversi dai conviventi. 2. Il ricorso si articola in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Il difensore premette che l'indagato è stato destinatario di misura custodiale, poi attenuata in arresti domiciliari, per vari reati di concorso in turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture e falso ideologico di cui ai capi 25), 29), 33), 35), 40) e 41), ma che lo stesso Pubblico ministero ha dato atto dell'assenza di riscontri in merito ad elargizioni di utilità di alcun genere. Sostiene che la mancanza di tornaconto personale smentisce la tesi della collusione, avendo il ricorrente agito solo al fine di far completare i lavori, evitando contestazioni, e, quanto al ruolo di componente della commissione giudicatrice della gara di Ruffano, la nomina non era stata preordinata né concertata né vi era stata la volontà di falsificare i punteggi per favorire [OSCURATO:PERSONA], ma c'era stato solo un errore nel caricamento dati, che trovava conferma nel colloquio intercettato. Si sostiene, pertanto, che la mancanza di gravità indiziaria per detti reati rende ancor più illogica la motivazione resa per il reato associativo, dovendo condividersi la motivazione del Giudice per le indagini preliminari, essendo stabile e duraturo il rapporto solo tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].A differenza di quanto affermato dal Tribunale, non vi è prova del contributo del ricorrente nella costituzione di varie società, intestate a terzi ed utilizzate per partecipare alle gare; non sono provate né la partecipazione contestuale di imprese collegate o controllate dal [OSCURATO:PERSONA] alle stesse procedure né la mancata esclusione delle stesse da parte del [OSCURATO:PERSONA] in violazione di legge, al fine di alterare gli esiti o turbare la gara. Quanto alla concordata determinazione preventiva dei criteri di valutazione delle offerte e dei punteggi da assegnare non risultano accordi né contestazioni di tali criteri di valutazione. Si rimarca che non risulta alcuna utilità in favore del [OSCURATO:PERSONA], né vi è prova che i subappalti non autorizzati fossero noti al ricorrente, che non era direttore dei lavori, ma RUP, e non poteva conoscere le situazioni di cantiere; né si è accertato se vi fosse stato ricorso alla procedura di avvalimento, che non necessita di autorizzazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Le affermazioni sul pericolo di reiterazione sono generiche, a fronte di episodi risalenti nel tempo e della mancanza di riscontri della spregiudicatezza dell'indagato. Non sono poi stati indicati elementi concreti che rivelino la capacità di condizionamento del ricorrente. 2.3. Vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura, che è eccessiva, potendo risultare idonea la misura interdittiva, in considerazione delle dimissioni dall'incarico rivestito presso il comune di Scorrano e della revoca di quello conferito dal comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo è fondato. La motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine all'esistenza dell'associazione per delinquere, indicata nell'imputazione, è carente. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti contestati nelle imputazioni, rivestiva il ruolo di funzionario pubblico presso i comuni di Botrugno e Sanarica, di R.U.P. delle procedure di gara e di componente delle commissioni aggiudicatrici. Nei suoi confronti e del coindagato [OSCURATO:PERSONA] era stata originariamente emessa ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in ordine ad alcuni capi di imputazione concernenti reati contro la pubblica amministrazione, truffe aggravate, falso in atto pubblico e altre fattispecie. Tale provvedimento è stato confermato, nel merito, dal Tribunale del riesame, con sostituzione, nei confronti del ricorrente, della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.Con l'ordinanza impugnata è stato, invece, accolto l'appello del Pubblico ministero avverso il rigetto dell'istanza di applicazione della misura cautelare, nei confronti del ricorrente e di altri indagati, in ordine al delitto di associazione per delinquere, finalizzata alla perpetrazione dei menzionati reati - fine. L'ordinanza impugnata, al fine di descrivere il contesto illecito in cui i fatti vanno inquadrati, ha riprodotto nelle prime 61 pagine il testo delle ordinanze emesse dallo stesso Tribunale per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui si evidenziavano, tra l'altro, gli strettissimi rapporti esistenti tra i due indagati, la predisposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un falso verbale di sospensione dei lavori su disposizione della stazione appaltante nonché l'attestazione, sempre ad opera del ricorrente, anch'essa falsa, della corretta esecuzione delle opere, nonostante il mancato rispetto del capitolato da parte dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha aggiunto che i colloqui intercettati, riportati nell'ordinanza, dimostrano la piena consapevolezza della riferibilità delle società schermo a [OSCURATO:PERSONA], la necessità di alternarle e farle ruotare in modo da non destare sospetti; provano il contributo offerto per alterare le gare e favorire [OSCURATO:PERSONA], rimediando a ritardi e inadempimenti, persino ricorrendo ad atti falsi. Quindi, il ricorrente era consapevole della struttura creata, dei subappalti non autorizzati e dei metodi illeciti utilizzati. Dimostrativa della piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] degli obiettivi e del modus operandi di [OSCURATO:PERSONA] era la vicenda della gara per la messa in sicurezza e mitigazione del rischio geonnorfologico nel comune di Ruffano, in cui i due indagati avevano concordato quale delle società del ricorrente dovesse partecipare in modo da evitare esposizioni, avevano alterato lo svolgimento della procedura e predisposto i punteggi (pag. 56-57; 62-63); analoghe risultanze emergono dai colloqui intercettati relativamente all'appalto per la sistemazione della Casa del Pellegrino in Sanarica (57-58; 73). Il Tribunale, poi, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a) avevano progettato un disegno finalizzato all'accaparramento a scopo di lucro di un numero indefinito di appalti pubblici; b) avevano la disponibilità di società di comodo; c) avevano manipolato le procedure di appalto; d) avevano operato in più comuni. Secondo il Tribunale, la realizzazione dell'anzidetto progetto necessitava di una organizzazione strutturata, che coinvolgeva anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ossia i soggetti a cui erano riconducibili le società di comodo, che sarebbero stati consapevoli del fatto che le loro società erano uno strumento per la realizzazione del piano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati a loro volta fidati collaboratori e assistenti di [OSCURATO:PERSONA] "stabilmente impegnati a curare aspetti del programma criminoso". In particolare, [OSCURATO:PERSONA], operaio dipendente di [OSCURATO:PERSONA], era stato nominato legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., priva di mezzi e struttura operativa, costituita solo per partecipare alla gara e aggiudicarsi l'appalto della scuola di infanzia di Maglie, in realtà eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società Cesa, garantiva la partecipazione alle gare ed era consapevole delle elargizioni destinate ai politici per ottenere favori (Cesa aveva pagato insieme a [OSCURATO:PERSONA] il pranzo per festeggiare la vittoria elettorale del sindaco e dell'assessore di Sanarica, ai quali aveva ristrutturato immobili a condizioni di favore: pag. 33-35 dell'ordinanza); i dipendenti, ugualmente consapevoli dei rapporti privilegiati di [OSCURATO:PERSONA] con politici e con [OSCURATO:PERSONA], eseguivano le diposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e risolvevano ogni problematica insorta in caso di controlli sui cantieri (v. per ristrutturazione stadio). Peraltro, negli uffici di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ove lavorava [OSCURATO:PERSONA], era stata trovata documentazione relativa alle gare di appalto aggiudicate ad altre imprese. 2.1. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato va rilevato, per un verso, che non risulta chiaramente delineata la struttura dell'associazione, che è elemento diverso dalla circostanza, evidenziata dal Tribunale, dell'impiego di plurime società, tutte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]; per altro e concorrente verso, non sono state adeguatamente illustrate le ragioni per cui il ricorrente e gli altri soggetti, indicati nell'ordinanza, fossero consapevoli di partecipare a un sodalizio, anziché concorrere nelle attività delittuose poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]. L'indicazione di tali elementi era imprescindibile, atteso che, come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054 - 01), ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. Proprio tale peculiare atteggiarsi del pactum sceleris distingue nettamente l'associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato, anche continuato, il quale, al contrario, richiede l'accordo di due o più persone diretto ad eseguire un determinato reato, ovvero più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l'accordo si dissolve e si esaurisce, facendo così cessare ogni motivo di allarme sociale (Sez. 6, n. 3886 del 7 novembre 2011, dep. 2012, Papa e altri, Rv. 251562 - 01). Il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale va, in particolare, individuato nella necessaria finalizzazione dell'accordo associativo alla costituzione di una struttura (almeno tendenzialmente) permanente, nella quale i singoli associati divengono — ciascuno nell'ambito dei propri compiti, assunti o affidati — parti di un tutto, e si propongono di commettere una serie indeterminata di delitti. Va poi aggiunto che, in tema di associazione per delinquere, la prova, mancando di norma un atto costitutivo, ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", nei quali assumono certamente particolare valenza i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo. Nel caso in esame, il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui dalla commissione dei vari reati, diversi da quello associativo, potesse o meno desumersi la prova di quest'ultimo delitto, ossia la dimostrazione dell'esistenza di un vincolo permanente tra più persone, le quali agivano in sinergia tra loro, per attuare singole operazioni delittuose, con la piena consapevolezza di fare parte, sia pure con ruoli diversi, di un sodalizio che si era dato come programma la commissione di un numero indeterminato di reati e che si atteggiava quale entità autonoma e distinta rispetto al concorso di persone nei singoli reati-fine. 3. Anche i motivi sulle esigenze cautelari sono fondati. Il Tribunale ha valorizzato la messa a disposizione del ricorrente, la reiterazione delle condotte, protratte nel tempo, la conoscenza dei meccanismi ideati da [OSCURATO:PERSONA] e la ancora attuale operatività delle società anche in altri settori, con rischio di riproduzione degli schemi e dei metodi collaudati. In definitiva, il rischio di reiterazione dei reati è stato ancorato alla perdurante attività delle società ricollegabili a [OSCURATO:PERSONA], ma ciò avrebbe dovuto comportare l'applicazione di una misura interdittiva nei confronti della società. Al riguardo, questa Corte ha affermato che, nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica, lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell'ente (cfr.: sentenza di questa Sezione del 02/12/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non ancora massimata). 4. Alla luce di quanto precede, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, n