CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41112/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 novembre 1986 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il 29 novembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 12 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; Lette le conclusioni scritte presentate dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 29 novembre 2019 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo, dichiarato assorbito il reato di cui all'art. 494 in quello di cui all'art. 495 c.p., derubricato il reato di cui all'art. 612 bis cip. in quello di cui all'art. 612 c.p., esclusa l'aggravante contestata con riguardo al reato di cui all'art. 582 c.p. e concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione per essere i fatti stati qualificati come rapina anziché violenza privata, sussistente nella specie, atteso che, con la momentanea consegna delle chiavi dell'automezzo e del cellulare, la vittima sarebbe stata privata della libertà di guidare; 2) violazione di legge, per essere stata aumentata a titolo di continuazione anche la pena pecuniaria del reato base, pur se tutti i reati satelliti sarebbero puniti solo con pena detentiva; 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione, per non essere stata data risposta ai rilievi difensivi sollevati con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha affermato che dalle dichiarazioni della persona offesa, che trovavano conferma nella deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], era emerso che l'imputato aveva sottratto con violenza le chiavi della macchina e del cellulare della donna non per pochissimi istanti ma per diversi minuti e la restituzione era avvenuta dopo le insistenti richieste della vittima, che aveva detto di chiamare la Polizia, cosa effettivamente avvenuta. La Corte territoriale ha rimarcato che l'imputato non voleva rassegnarsi alla decisione della donna di porre fine alla relazione sentimentale con lui e si riprometteva, impossessandosi con violenza dei beni altrui, di trovare un modo per tenere legata a sé la vittima. luce di quanto precede deve rilevarsi che correttamente è stato ritenuto sussistente il delitto di rapina anziché quello di violenza privata. Premesso che il delitto di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e resta escluso, in base al principio di specialità, qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile un'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina (v. Sez. 2, n. 275 del 24/10/1985, Rv 171566), nel caso in esame non è revocabile in dubbio la sussistenza di un profitto, conseguito dall'imputato, il quale con la sottrazione delle chiavi e del telefono si prefiggeva il fine di riprendere la relazione sentimentale con la vittima. Deve ribadirsi, in linea con precedenti pronunce (Sez. 2 n. 23177 del 16/4/2019, Rv. 276104), che l'ingiusto profitto nei reati contro il patrimonio non necessariamente deve essere diretto a conseguire un'utilità materiale, ma può mirare anche soltanto ad un vantaggio morale o sentimentale e, nel caso in esame, appropriarsi di beni della persona offesa, al fine di indurla a riprendere la relazione, integra un'utilità morale qualificabile come ingiusto profitto, poiché nessuna norma riconosce il diritto a proseguire una relazione senza il libero consenso dell'altra persona. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nell'aumentare a titolo di continuazione sia la pena detentiva che quella pecuniaria del reato base, il Giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei criteri fissati da questa Corte (Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Rv. 273751) secondo cui, se - come nel caso in esame - il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave. 1.3 II terzo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha dedotto che non sarebbe stata data risposta ai rilievi difensivi sollevati con l'atto di appello, senza però illustrare il contenuto di essi. Ciò non è consentito. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitano a lamentare l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, sia pure in modo sommario, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 5.12.2013, Rv. 2589632; Sez. 2, n. 13951 del 5.2.2014, Rv 259704). 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] P