CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 33001/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9932-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempo- re, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 9932/2021 Numero sezionale 462/2021 Numero di raccolta generale 33001/2021- intimati - contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e di- feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 28/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte accolga il ricorso. Fatti di causa 1. Sulla base di richiesta del Ministro della Giustizia (a seguito della trasmissione di richiesta di archiviazione relativa a procedi- mento per il reato di cui all’art. 416, comma 2, cod. pen.), quanto al primo capo di incolpazione, e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, quanto al secondo capo, è stato aperto il pro- cedimento disciplinare nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, sulla base delle due seguenti incolpazioni ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1 , lett. d) d. lgs. n. 109 del 2006 e relative ad incontro avvenuto con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ufficio in data 16 maggio 2017: a) riceveva informazioni dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in merito ad una confe- renza stampa tenuta dalla consigliera comunale [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale erano state rivelate pubblicamente informa- zioni su altri pubblici ministeri in servizio presso la Procura di Sira- cusa ed in merito alle imminenti presentazione di un’interrogazione parlamentare, pubblicazione su rivista e segnalazione al Consiglio Superiore della Magistratura relative ai predetti magistrati, fornen- do al contempo all’avv. [OSCURATO:PERSONA] valutazioni ed informazioni riser- 2 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 9932/2021 Numero sezionale 462/2021 vate in ordine alle determinazione che avrebbe dovuto assumere, Numero di raccolta generale 33001/2021Data pubblicazione 10/11/2021 nell’esercizio della sua attività di pubblico ministero, circa una rela- zione di servizio relativa alla suddetta Princiotta e ad un procedi- mento pendente per truffa e mancato pagamento IVA, nonché in- formazioni circa la trattazione di un fascicolo in udienza che prelu- deva a commenti circa l’idoneità del dott. [OSCURATO:PERSONA], designato per l’udienza, a svolgere l’incarico di presenziarla, e circa la strategia da assumere con i colleghi della Procura in merito all’eventuale riu- nione di fascicoli di indagine; b) riferiva all’avv. [OSCURATO:PERSONA] che per i “fogli di Guastella” “lui (inten- dendo il Procuratore Capo) aveva dato mandato a [OSCURATO:PERSONA]…”, ag- giungendo “[OSCURATO:PERSONA] è uno che insomma…cerca sempre di toglier- sele le rogne…se c’è la strada facile…se si può mandare a Messina non so come manda tutto a Messina…lo so…lui cercherà in tutti i modi…(risata)…di…trovare una soluzione…perché va in cri- si…(risata)…” e successivamente “[OSCURATO:PERSONA] a me pare che sia quello che…[OSCURATO:PERSONA]…meno rogne è…meglio è…se n’è andato in crisi per…perché dovevo astenermi dal…dai fascicoli…e si no non è che sono sfaccendato io ho trovato i fascicoli eccetera cose…li posso mandare tutti a Messina?...certo io mi astengo…poi decidi tu do- ve…dove mandarli…a Messina a Catania a Palermo dove li vuoi mandare che me ne frega…”. 2. Con sentenza di data 10 marzo 2021 la Sezione Disciplina- re del Consiglio Superiore della Magistratura ha irrogato per il capo a) la sanzione disciplinare della censura e ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal capo b) per essere rimasto escluso l’addebito. Ha osservato la Sezione Disciplinare, per quanto qui rileva, che in relazione al primo capo di incolpazione, considerata la conversa- zione nel contesto particolarissimo degli uffici giudiziari di Siracusa, con in corso le indagini per associazione a delinquere nei confronti, oltre che del Calafiore, anche fra gli altri di un sostituto della Procu- ra di Siracusa, ed in presenza di una palese contrapposizione all’interno del medesimo ufficio di Procura, ricorreva il comporta- 3 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 9932/2021 mento gravemente scorretto nei confronti del Procuratore e dei so-Numero sezionale 462/2021Numero di raccolta generale 33001/2021 stituti procuratori dell’ufficio, soprattutto, ma non solo, nei confron-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ti di quelli direttamente coinvolti nella campagna di denigrazione in atto. Ha aggiunto che invece con riferimento al secondo capo dell’incolpazione le risultanze istruttorie imponevano di “formulare un giudizio di insussistenza dell’illecito ascritto. Ciò in quanto le considerazioni espresse dal dr. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dialogo, in relazione ad alcune condotte del dr. [OSCURATO:PERSONA], seppur sicuramente non connotate da correttezza, non appaiono integrare il requisito della gravità necessaria per l’integrazione dell’illecito disciplinare contestato”. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia sulla base di due motivi. Si è proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d. l. n. 137 del 2020 e dell’art. 7 d. l. n. 105 del 2021. Il Procuratore Generale ha presentato conclu- sioni scritte. E’ stata depositata memoria per il magistrato. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia mancanza, contraddittorie- tà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. Osserva la parte ricorrente che l’assoluzione relativa al secondo capo ha carattere apodittico, es- sendo contraddetto l’assunto della mancanza della gravità necessa- ria dalla stessa ricostruzione del fatto operata dalla sentenza. Pre- cisa che le valutazioni svolte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] costituiscono ap- prezzamenti negativi, di dileggio del collega, suo Procuratore ag- giunto, alla presenza di un avvocato frequentatore assiduo dell’ufficio giudiziario, suscettibili di uscire dalla sfera dell’interlocuzione privata e di condizionare le relazioni con i sog- getti destinatari delle esternazioni negative ed integranti pertanto la grave scorrettezza nei confronti di altri magistrati di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) d. lgs. n. 109 del 2006. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applica- zione dell’art. 2, comma 1, lett. d) d. lgs. n. 109 del 2006, ai sensi 4 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 9932/2021 dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.. Osserva la parte ri-Numero sezionale 462/2021Numero di raccolta generale 33001/2021 corrente che il comportamento del dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato “grave-[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] mente” scorretto sul piano disciplinare perché le valutazioni da co- stui svolte costituiscono apprezzamenti negativi, di dileggio del col- lega, suo Procuratore aggiunto, indicato con frasi poco lusinghiere indicative di scarse capacità professionali e di inconsistenza carat- teriale, alla presenza di un avvocato frequentatore assiduo dell’ufficio giudiziario. 3. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, so- no infondati. Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso. La sen- tenza della Sezione Disciplinare è stata depositata in data 10 marzo 2021, la comunicazione al Ministero della Giustizia è avvenuta in data 24 marzo 2021 ed il ricorso è stato proposto da quest’ultimo in data 14 aprile 2021. Deve considerarsi che il ricorso è stato pro- posto con riferimento a capo d’incolpazione non formulato dal me- desimo ricorrente, ma dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Benché l’azione disciplinare sia stata promossa dal Mi- nistro per un capo d’incolpazione diverso da quello per cui risulta proposto l’odierno ricorso, il termine per la proposizione del ricorso decorre tuttavia dalla comunicazione della sentenza disciplinare ai sensi dell’art. 19 d. lgs. n. 109 del 2006 perché, per effetto della trattazione all’interno del medesimo giudizio disciplinare anche dell’incolpazione formulata dal Ministro della Giustizia, si è realizza- ta una fattispecie di unitarietà del procedimento e della relativa de- cisione. Anche alla luce del principio, da intendere immanente al si- stema, secondo cui nell’ipotesi di diversità di decorrenze opera il termine che scade per ultimo, non può aversi, a fronte dell’unità del giudizio disciplinare, una disomogeneità dei termini di decorren- za per la proposizione dell’impugnazione ed il termine non può che essere pertanto quello decorrente dalla comunicazione della sen- tenza. 5 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 9932/2021 3.1. Passando allo scrutinio dei motivi, deve subito evidenziarsi Numero sezionale 462/2021Numero di raccolta generale 33001/2021 che è in questione l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato dai “comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori” (art. 2, comma 1 , lett. d) d. lgs. n. 109 del 2006). Nel caso di spe- cie l’incolpazione concerne un comportamento gravemente scorret- to nei confronti di altro magistrato dell’ufficio giudiziario. Come af- fermato dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la nozione di “grave scorrettezza” ha il carattere elastico proprio della clausola generale, per cui ad essa deve essere data concretezza alla luce dei principi che sottendono la disposizione e del contesto storico- sociale in cui la disposizione deve trovare operatività (Cass. Sez. U.n. 31058 del 2019; n. 29823 del 2020). La motivazione relativa al secondo capo di incolpazione, ed il relativo giudizio svolto dalla Sezione Disciplinare, vanno valutati con riferimento alla motivazione ed il relativo giudizio concernenti il primo capo di incolpazione. Non a caso il passaggio motivazionale rilevante esordisce con un “invece” quanto alle considerazioni da svolgere in relazione al secondo capo, dopo l’esame e la conclusio- ne in termini di gravità della scorrettezza della condotta contestata con il primo capo di incolpazione. La scorrettezza colta nel compor- tamento contestato con il secondo capo appare, alla stregua della motivazione della decisione impugnata, priva del requisito della gravità, proprio alla luce del raffronto con la ben altra rilevanza del- le condotte prima esaminate. Si comprende così il carattere succin- to della motivazione la quale, contrariamente a quanto si denuncia con il primo motivo, appare congrua e coerente, proprio perché sufficiente, nella logica motivazionale della decisione, si mostra il confronto con la condotta contestata al primo capo. 3.2. Con il secondo motivo si censura il contenuto del giudizio, che è stato nel senso della scorrettezza ma non grave e dunque 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 9932/2021 non tale da integrare l’illecito disciplinare. Con riferimento al giudi-Numero sezionale 462/2021Numero di raccolta generale 33001/2021 zio di responsabilità resta scrutinabile in sede di legittimità solo la [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] corretta interpretazione ed applicazione del criterio di valutazione, perché invece, secondo il costante indirizzo di queste Sezioni Unite, la valutazione tanto della gravità dell’illecito (anche in ordine al ri- flesso del fatto oggetto dell’incolpazione sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell’istituzione), quanto della adeguatezza della sanzione rientra tra gli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione Disciplinare, il cui giudizio per questo aspetto è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non attinta da vizio (da ultimo Cass. Sez. U. n. 20385 del 2021; più risalenti Cass. sez. U. n. 8615 del 2009 e n. 26825 del 2009). Anche ai fini dello scrutinio del parametro normativo, cui il fatto accertato è stato ricondotto, soccorre il raffronto con la statuizione relativa al primo capo di incolpazione, in quanto unico ed omoge- neo appare il criterio di giudizio adoperato in relazione ai due capi. Il parametro del dovere di correttezza nei confronti degli altri magi- strati è stato inteso, avuto riguardo allo specifico contesto dell’ufficio giudiziario siracusano, come orientato al buon andamen- to dell’ufficio giudiziario ed alla preservazione della sua unitarietà funzionale. Di tale criterio ha fatto correttamente uso la Sezione Disciplinare anche con riferimento al secondo capo di incolpazione, valutando, in base ad un apprezzamento insindacabile nei limiti so- pra segnati, il comportamento, evidentemente di dileggio del colle- ga, come scorretto, ma non “gravemente” scorretto, tale cioè da integrare l’illecito disciplinare. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in disposi- tivo, seguono la soccombenza. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 9932/2021 Numero sezionale 462/2021 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del Numero di raccolta generale 33001/2021Data pubblicazione 10/11/2021 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 8 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6