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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 04103/2024

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 17555-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 262-2023, depositata il 9 gennaio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 3 gennaio 2024; ritenuto che, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione anticipata, le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno espressamente rinunciato al ricorso, con atto depositato il 7febbraio 2024; consideratoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla part e controricorrente a cura della cancelleria;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, inoltre, che non essendo intervenuta accettazione della rinuncia, le spese vanno poste a carico dellericorrenti.

P.Q.M. dichiara estinto il processoe pone a carico delle ricorrent i in solido le spese sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio.

Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 17555-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 262-2023, depositata il 9 gennaio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 3 gennaio 2024; ritenuto che, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione anticipata, le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno espressamente rinunciato al ricorso, con atto depositato il 7febbraio 2024; consideratoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla part e controricorrente a cura della cancelleria;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, inoltre, che non essendo intervenuta accettazione della rinuncia, le spese vanno poste a carico dellericorrenti. P.Q.M. dichiara estinto il processoe pone a carico delle ricorrent i in solido le spese sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio. Roma
Decreto Cassazione n. 04103/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris