CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39101/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che con il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso è del tutto generico ed aspecifico, mancando anche la sia pur minima argomentazione a sostegno della censura avanzata, in mancanza di confronto con la motivazione, essendosi limitato il difensore a richiamare un irrilevante dato fattuale ed avendo ignorato le conclusioni della decisione impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione ìn relazione al discostamento dal minimo edittale della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente, è del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi forma di arbitrio o di ragionamento illogico nella determinazione della pena, neanche allegato dalla difesa (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); che, nella specie, anche su questo profilo, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp_ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 Settembre 2024