CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iudito il Pubblico Ministero, in persona cie____Sostituto Procuratore MAR.-er~ .51---' _ che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbito il reato sub "A" in quello contestato sub "B", con rinvio al fine della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 maggio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, in esito a giudizio abbreviato, riconosciuta la continuazione, condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati, accertati il 3 giugno 2014, di: "A" detenzione di arma; "B" detenzione di arma clandestina, in relazione alla medesima pistola con matricola abrasa. La pena veniva determinata muovendo da quella base di due anni e due mesi di reclusione ed euro duemilatrecento di multa per il capo "B", aumentandola a due anni e sei mesi di reclusione e tremila euro di multa per il capo "A", quindi computando la diminuente per la scelta del rito e pervenendo così alla pena finale di un anno e otto mesi di reclusione ed euro duemila di multa. 2. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte di appello di Bologna rigettava il gravame proposto dall'imputato e confermava la sentenza di primo grado. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, ric:hiamando l'art. 606, comma 1, lett. \ b), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 15 e 81, primo comma, cod. pen., in relazione ai reati di detenzione illegale di arma comune da sparo e di detenzione di arma clandestina. Ghirardelli è stato condannato per entrambi i reati di cui ai capi di imputazione "A" e "B", avvinti dal vincolo della continuazione. I giudici di merito hanno ritenuto che Ghirardelli abbia commesso tanto il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, quanto quello di detenzione di arma clandestina. In realtà, tra le due fattispecie sussiste un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. I giudici di merito avrebbero dovuto condannare Ghirardelli per il solo reato di detenzione di arma clandestina, in quanto ipotesi di reato speciale rispetto a quella di detenzione illegale di arma comune da sparo. La giurisprudenza di legittimità riconosce il predetto rapporto di specialità fra le due fattispecie di reato. Né si può affermare che il ricorso ora avanzato sia inammissibile perché la censura circa la qualificazione giuridica del fatto non è stata sollevata nei gradi di giudizio precedenti. Tale questione, infatti, può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha al:fermato che - in virtù dell'operatività del principio di specialità - i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902-01). È stato affermato, inoltre, che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651-01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, Rossi, Rv. 259730-01). 1.2. Sulla base dei principi richiamati, deve ritenersi la fondatezza delle censure difensive. Come emerge dall'imputazione e dalle sentenze di merito, la condotta tenuta dal Ghirardelli consiste nella detenzione di un'arma comune da sparo con matricola abrasa. I giudici di merito avrebbero dovuto affermare che il reato contestato di detenzione illegale di arma comune da sparo è assorbito in quello di detenzione di arma clandestina, tenuto conto della specialità di quest'ultima fattispecie di reato. Ne consegue, in questa sede, la necessità di eliminare la frazione di pena inflitta dai giudici di merito per il reato - ritenuto in continuazione - di detenzione illegale di arma comune da sparo. In particolare, i giudici di merito hanno indicato per il capo nA", un aumento di pena di quattro mesi di reclusione ed euro settecento di multa, poi diminuito per la scelta del rito abbreviato in due mesi, venti giorni di reclusione ed euro quattrocentosessantasette di multa. 2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, che deve essere escluso, con la eliminazione della relativa frazione di pena. Ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., non va disposto il rinvio per nuovo esame al giudice a quo, poiché è agevole eliminare in questa sede la frazione di pena applicata a Ghirardelli per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, in misura pari a due mesi e venti giorni di reclusione e ad euro quattrocentosessantasette di multa, e rideterminare la pena per il residuo reato, nella misura che risulta dalle sentenze di merito, in un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 1.533 euro di multa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato contestato al capo A), che esclude, e ridetermina la pena per il residuo reato in un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 1.53