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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22965/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XCVPA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8830/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio di- fensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale locale del 29 settembre 2023, lo ha condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 75, comma 5 d.P.R., n. n. 309/1990.

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al mancato accertamento degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Lo stesso, in particolare, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ra- gioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (sul contenuto essen- ziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione), altresì articolando un motivo di impugnazione afferente a un reato, quello di cui all'art. 337, cod. pen., estraneo all'imputazione di cui al presente giudizio.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XCVPA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8830/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio di- fensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale locale del 29 settembre 2023, lo ha condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 75, comma 5 d.P.R., n. n. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al mancato accertamento degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ra- gioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (sul contenuto essen- ziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione), altresì articolando un motivo di impugnazione afferente a un reato, quello di cui all'art. 337, cod. pen., estraneo all'imputazione di cui al presente giudizio. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così
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