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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 08600/2022

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ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3337-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - I.P.R.F.T.T. ([OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Trieste) quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 2 - Territory of Triestee di altri Stati, in persona del Segretario Generale pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] G., che si costituisce anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Triesteal quale è stata attribuita d’ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, nonché: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di socio amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (azienda agricola), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 3 - [OSCURATO:PERSONA].

S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di manager della [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PODZINKOVA GUIDOin proprio e nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolari della Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 4 - Società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] PIETRO C. - SOCIETA ’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in pro prio e nella qualità di socio amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA ’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARASSI SERGIOin proprio e nella qualità di titolare della società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di titolare dell’impresa individuale SERRATURE, [OSCURATO:PERSONA] e titolare della società a responsabilità limitata semplificata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare e Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 5 - rappresentante dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale socio accomandatario della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante legale dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-OSTERREICH, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 6 - [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare della società individuale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (Bar alla Vela), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STEFFE’ GIANPAOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in pro prio e nella qualità di titolare dell ’ impresa a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di t itolare dell ’ impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (manutentore area verde), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BALANZIN-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare e Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 7 - rappresentante dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA ’ A RESPONSABILITA’ [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZADEUGIORGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare della [OSCURATO:SOCIETA] n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 8 - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di Socio amministratore della società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA ’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARCONI Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 9 - ESTER, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare e rappresentante dell’impresa a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA]’ A RESPONSABILITA ’ LIMITATA , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , MINISTERO DELL ’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 278/2020 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2020; Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 10 - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con atto di citazione del 22 maggio 2017, l ’ [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] ritory of Trieste – I.P.R.

F.T.T. (di seguito, anche solo I.P.R.

F.T.T.), in persona del suo legale rappresentante Paolo G. Parovel, quest’ultimo anche in proprio, il [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché 495 intervenienti ai sensi dell’art. 105 c.p.c., convennero, dinanzi al Tribunale di Trieste, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’ e conomia e delle f inanze, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché l’I.N.P.S., proponendo le domande di seguito riportate.

«Nel merito –Accertati preliminarmente: a) la vigenza, ad oggi ed alla data della sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell’ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L. cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70; b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell’ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l’esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del [OSCURATO:PERSONA] verso l’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste la cui amministrazio ne civile provvisoria è affidata a fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 11 - responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite; c) il fatto che per l’ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma; art. 4 L. cost. n. 1/1963)”; Dichiararsi: 1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel [OSCURATO:PERSONA] internazionale del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusa Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana. 2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell’amministrazione civile provvisoria dell’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste e del suo [OSCURATO:PERSONA] internazionale, sinché es sa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi e altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell’ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica italiana e del suo governo verso l’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Triesteed di loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite. 3) Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della [OSCURATO:PERSONA] of theFree Territory of Trieste – I.P.R.

F.T .T., e di ogni altro soggetto Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 12 - internazionale interessato, di adire in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale prevista dal Trattato di Pace con l’Italia del 10 Febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento, gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare cautelare nonché in eventuale ulteriore di merito,nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell’autotutela, disporsi che vengono dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente: a) le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste la cui amministrazione provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel [OSCURATO:PERSONA] internazionale del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste; b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell’Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l’art. 1 dell’Allegato X del Trattato di Pace e l’art. 2.2. del suo Allegato VII, ratificati ed eseguiti nell’ordinamento italiano con DlgsCPS 143071947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al [OSCURATO:PERSONA] of Triesteed al suo [OSCURATO:PERSONA] internazionale; c) l’esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul [OSCURATO:PERSONA] di Trieste - [OSCURATO:PERSONA] of Trieste e d impongano pagamenti di somme Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 13 - di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse. - Onorari di legge con accessori integralmente rifusi».

1.1. –Con sentenza n. 587 resa pubblica il 29 settembre 2018, l’adito Tribunale di Trieste dichiarò l’inammissibilità della domanda attorea, sulla scorta del rilievo della «carenza di un interesse tutelabile, posto che il tenore stesso della domanda rendeva “arduo concepire un potere di concreto e giuridicamente ammissibile intervento del giudice adito”», chiedendo gli istanti “una sorta di atto di imperio di carattere politico amministrativo”.

2. – Avverso tale sentenza interponevano gravame l ’ I.P.R.

F.T.T., Paolo G. Parovel in proprio, il [OSCURATO:PERSONA], nonché gli intervenienti in primo grado.

2.1. – Con sentenza resa pubblica il 19 giugno 2020, l ’ adita Corte d’Appello di Trieste rigettava l’impugnazione.

2.2. – A tal riguardo la Corte territoriale osservava che: a ) “(era) ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione in ordine all’azione proposta” sul rilievo per cui “non spetta(va) all’autorità giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra quali sono comprese quelle di adesione ai Trattati internazionali e di politica fiscale”; b) “la domanda attorea presuppone(va) l’esistenza di un organismo internazionale denominato “[OSCURATO:PERSONA] di Trieste”, esistenza che per molteplici ragioni (era), invece, (da) esclu(dersi)”; c) a tale riguardo, “già con sentenza n. 53/1964, la Corte costituzionale affermava l’insussistenza di uno stato sovrano definibile come [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate, la prima – ritenuta dalla Corte preferibile –secondo la quale “la sovranità italiana sul territorio triestino non è mai cessata”; d) come affermato con la sentenza n.

Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 14 - 530/2013, resa da T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], “una corretta interpretazione giuridica del Trattato di pace (di Parigi del 1947) ed in particolare dell’art. 21, in relazione al principio di effettività, porta(va) a concludere che la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità (…) erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo (…) cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore”; e) con il Memorandum d’Intesa sottoscritto, a Londra, il 5 ottobre 1954, dai governi d’Italia, [OSCURATO:PERSONA] e Jugoslavia, era definita la frontiera tra l’allora Jugoslavia e l’Italia”, e, tale fissazione di confini, era confermata dalla legge cost. n. 1/1963, istitutiva della Regione a Statuo speciale del Friuli-Venezia-Giulia, con capitale Trieste, dal Trattato istitutivo della Comunità europea del 1957, nonché dal Trattato di Helsinki del 1° agosto 1975; f ) con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, sottoscritto da Italia e Jugoslavia, era «definitivamente sancita l’inesistenza di uno Stato denominato “[OSCURATO:PERSONA] di Trieste”»; g) “il Trattato di Parigi era stato superato dai Trattati internazionali successivi”; h) in ogni caso, era “opportuno ribadire che nell’ambito del diritto internazionale esiste un principio generale, chiamato principio di effettività, in base al quale la soggettività internazionale di uno Stato dipende dall’effettivo esercizio del potere di governo da parte degli organi statali, che comporta l’acquisto della sovranità territoriale, con esercizio esclusivo del governo”, ragion per cui, “la presente controversia – a 45 anni dal Trattato di Osimo – in presenza di una stabile organizzazione statuale e di un pacifico esercizio della sovranità da parte dello Stato italiano all ’ interno dei suoi confini – appar(iva) priva di ogni ragion d’essere, oltre che di ogni fondamento”.

3. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.P.R.

F.T.T., Paolo G. Parovel in proprio, il [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 15 - Libera, nonché gli intervenienti in primo grado, affidando le sorti dell’impugnazione a undici motivi.

Hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane e dei Monopoli, nonché, con distinto controricorso, l’I.N.P.S.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Agenzia del Demanio.

Il pubblico ministero ha depositato una memoria scritta per la discussione orale, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c., l’erroneità della statuizione di difetto assoluto di attribuzione, sulla scorta del rilievo per cui “la domanda di causa chiede al giudice italiano di applicare norme vigenti e prevalenti dell’ordinamento giuridico italiano, che stabiliscono esse l’esecuzione di trattati in materia di sovranità, diritti e obblighi dello Stato”.

2. – Con il secondo mezzo è lamentato, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo oggetto del giudizio, là dove il giudice di secondo grado avrebbe omesso di “esaminare, ai fini della decisione, il testo della sentenza” della Corte costituzionale n. 53/1964, in quanto, in essa sentenza, non sarebbe stata affermata l’inesistenza giuridica del [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, bensì quanto, di seguito, espresso e trascritto: “La Corte non ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto internazionale che l’interpretazione dell’art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere”.

3. – Con il terzo mezzo è denunciato, ai sensi dell ’ ar t. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del testo del Trattato di Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 16 - pace di Parigi del 1947, nonché “gli altri articoli ed allegati […] che istituiscono e regolano l’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste”, ossia: “l’art. 4, che stabilisce il confine tra l’Italia ed il [OSCURATO:PERSONA]”; “l’art. 5, che stabilisce le procedure per la demarcazione dei nuovi confini”; “l’art. 48.5, che concerne le installazioni navali militari italiane esistenti o nuove entro le 15 miglia dai nuovi confini marittimi”; “l’art. 78.7, che concerne responsabilità dell’Italia per le perdite o i danni subiti durante la guerra […]”; l’art. 76.6. lett. g), che concerne indennità riguardanti beni delle persone fisiche e giuridiche nel Territorio”; “gli artt. 86 ed 87, che sottraggono alla giurisdizione nazionale ogni questione relativa all’esecuzione ed all’interpretazione del Trattato”; “l’allegato I D, contenente la cartografia relativa alla frontiera […] con l’Italia”; “l’allegato VIII, che istituisce e regola il [OSCURATO:PERSONA] di Trieste quale ente di Stato”.

4. – Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto là dove il secondo giudice ha ritenuto che “la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio [… ] cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore […] in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi (…) e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza”.

Infatti – è argomentato –ai sensi dell’art. 21 del “Trattato di pace, che è legge vigente e prevalente dell’ordinamento italiano, (esso) non condiziona affatto alla nomina del Governatore la costituzione del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste”.

Sulla scorta di tale errore di diritto, la Corte territoriale avrebbe altresì “omesso di esaminare, ai fini della decisione, anche gli strumenti normativi principali richiamati e documentati negli atti di causa”.

Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 17 -

5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di ulteriore errore di diritto, in quanto, contrariamente a quanto osservato dal secondo giudice, “il Memorandum d’intesa del 1954 provvede, invece, al conferimento di sub mandati di amministrazione civile provvisoria del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste da parte degli amministratori primari istituiti dal Trattato di pace, e non definisce frontiere fra l’Italia e la Jugoslavia”.

6. –Con il sesto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in quanto la motivazione della sentenza impugnata afferma, contrariamente al vero, che «il Commissario Generale per T.L.T. […] “emanazione dello Stato italiano” non fosse “il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma”».

7. – Con il settimo mezzo è lamentata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza dei seguenti errori di diritto: a) l’“inesistente fissazione di confini del 1954”; b) l’insussistenza della conferma di tali confini da parte della legge n. 1 del 1963 - la quale, al contrario stabiliva “il vincolo esplicito (artt. 1 e 4) agli obblighi costituzionali, giuridici ed internazionali dello Stato, nonché la distinzione esplicita tra il territorio costituzionale della Repubblica italiana (art. 1) e i Comuni del [OSCURATO:PERSONA] (art. 2)” - , nonché da parte del “Trattato istitutivo della comunità europea del 1957” ed altresì del “Trattato di Helsinki del 1° agosto 1975”.

8. – Con l ’ ottavo mezzo è prospettato, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, là dove il secondo giudice avrebbe mancato di tenere in considerazione la sentenza Corte costituzionale n. 53/1964, ove, i giudici costituzionali hanno affermato che l’interpretazione dell’art. 70 della citata legge costituzionale n. 1/1963 “porta a ritenere […] che il carattere extra ordinem del regime del territorio di Trieste è stato Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 18 - riconosciuto e, per quanto necessario, convalidato dal legislatore costituzionale”.

9. – Con il nono mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto, là dove il secondo giudice non avrebbe considerato che “il Trattato di Osimo del 1975 tra Italia e Jugoslavia non ha in realtà prodotto (e non poteva produrre) inefficacia del Memorandum d’Intesa del 1954, né inesistenza del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste, né annessione delle sue zone di amministrazioni ai due Stati contraenti in violazione del Trattato di pace multilaterale del 1947”.

10. –Con il decimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’ art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto là dove la Corte territoriale ha affermato che “il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi”.

Sulla scorta di tale doglianza – soggiunge parte ricorrente – è dedotto altresì, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c., difetto di giurisdizione sul rilievo per cui “i poteri di giurisdizione non si estendono a proclamazioni di decadenza dai trattati internazionali dello Stato”.

11. – Con l ’ undicesimo mezzo è de dotta, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme del diritto internazionale riconosciute nella Convenzione di Vienna, poiché essa “esclude infatti espressamente la possibilità di invocare a modifica o estinzione di un trattato la sua violazione (…) o strumenti del diritto interno, sia di invocare un cambiamento fondamentale come motivo di estinzione o recesso se si tratta di un trattato che fissa un confine (…)” nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omessa considerazione “dell’intero corpus normativo che dà esecuzione dal 1947 ad oggi alle norme costitutive del [OSCURATO:PERSONA] of Triestenell’ordinamento italiano vigente”. 12.-Il ricorso non può trovare accoglimento.

Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 19 - Le censure, nella loro complessiva articolazione – e nella sostanza delle critiche veicolate in questa sede, che convergono, essenzialmente, nel denunciare errori di diritto, anche là dove, con prospettazione non affatto pertinente rispetto al paradigma legale, denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., attenendo le doglianze, piuttosto, ad asserita carente o erronea interpretazione di norme –non sono in grado di scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, che correttamente ha ravvisato un difetto assoluto di giurisdizione sulle domande proposte dagli originari attori e dagli intervenienti.

12.1. –Come posto in luce dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., S.U., n. 2452/1968; Cass., S.U., n. 5583/1980; Cass., S.U., n. 124/1993; Cass., S.U., 8157/2002; Cass., S.U., n. 16751/2006; Cass., S.U., n. 4190/2016; Cass., S.U., n. 36373/2021), il concetto di difetto assoluto di giurisdizione attiene propriamente all’impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice.

E in tale perimetro rientrano le ipotesi in cui in discussione sia posta l’attribuzione di atti all’esercizio stesso di potestà sovrana, chiedendosi al giudice di sindacarne il modus operandi, con invasione dei meccanismi di responsabilità politica.

12.2. – Le domande svolte nel presente giudizio (cfr. § 1 de i “Fatti di causa”) sono volte a negare – con effetto dalla loro proposizione in giudizio (maggio 2017) - la sovranità stessa dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, come tale governata, chiedendo al giudice ordinario riconoscere l’esistenza di altra entità statuale (o comunque di soggetto dotato di sovranità su quel territorio) e, al contempo, di inibire ad esso Stato italiano di Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 20 - esercitare, di per sé o per se stesso, l’imposizione fiscale – e con ciò elidendo i doveri fondamentali di solidarietà sociale ex art 53 Cost. - , le funzioni amministrative correlate, nonché quelle rivolte a qualsiasi riscossione di carattere patrimoniale o ad incidere sulla titolarità privata di beni mobili ed immobili, anche in esecuzione “di sentenze e di altri atti decisori”, così da disconoscere, nel medesimo ambito territoriale, anche l’esercizio effettivo della funzione giurisdizionale, che, pur tuttavia, contraddittoriamente, i ricorrenti hanno attivatocon la presente azione giudiziale.

Sicché, quest’ultima – complessivamente volta ad accertare e far dichiarare la non spettanza allo Stato italiano di poteri ed attributi della sua sovranità su una porzione di territorio sulla quale la medesima sovranità è esercitata -, seppure, in via di mera ed astratta ipotesi, fosse sorretta dal diritto positivo e, segnatamente, da trattati internazionali (ratificati o meno), veicola domand e non proponibil i dinanzi a qualsiasi giudice, poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto.

12.3. - E che, comunque, del territorio dello Stato italiano si tratti e non già di altro e diverso organismo sovrano (ossia, nella specie, del c.d. [OSCURATO:PERSONA] di Trieste o [OSCURATO:PERSONA] of Trieste), emerge in modo evidente (anche al di là della complessiva ricognizione normativa operata dalla Corte territoriale in modo aderente all’assetto delle fonti nazionali ed internazionali implicate nella vicenda) dal dato – di per sé coerente con il c.d. principio di effettività di diritto internazionale - costituito dalla emanazione, da parte dello Stato italiano, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel costituire il Friuli-[OSCURATO:PERSONA] in Regione autonoma, “entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile” (art. 1), ha Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 21 - stabilito che nel territorio regionale fosse ricompreso anche il comune di Trieste, eligendo la città a capoluogo della Regione stessa (art. 2; poi modificato con la legge costituzionale n. 1 del 2016, che ha previsto la provincia di Trieste).

Del resto, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, l’esistenza (quantomeno) al momento della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1963 della sovranità dello Stato italiano sul territorio di Trieste è stata chiaramente affermata con la sentenza n. 53 del 1964 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non necessario puntualizzare se, in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, fosse cessata l’anzidetta sovranità per poi essere “ripristinata in conseguenza del Memorandum d’intesa” sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 ovvero (tesi ritenuta preferibile dalla stessa Corte costituzionale) detta sovranità non fosse mai cessata, non dubitando il Giudice delle leggi della sua esistenza ed effettività secondo l’assetto conformato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963.

Né, peraltro, dell’esistenza della piena sovranità dello Stato italiano sul territorio triestino ha dubitato questa Corte, con la sentenza della Terza Sezione penale n. 15666 dell’8 aprile 2014, condividendo la sentenza del T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2013, n. 148, là dove,rigettando un’ eccezione di difetto della giurisdizione italiana,ha affermato che il «“cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste”, atteso che la sua astratta previsione ad opera del Trattato di pace di Parigi del 1947, mai attuata, è stata espressamente e legittimamente abrogata da altri Trattati internazionali, in particolare dal Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Helsinki del 1975 e dal Trattato di Osimo sempre del 1975, con disposizioni confermate da numerosi altri accordi internazionali».

Ric. 2021 n. 03337 sez.

SU -ud. 08-02-2022 - 22 -

13. –Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida: in complessivi euro 8.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore dell’I.N.P.S.; in complessivi euro 8.000,00, per compensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3337-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - I.P.R.F.T.T. ([OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Trieste) quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 2 - Territory of Triestee di altri Stati, in persona del Segretario Generale pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] G., che si costituisce anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Triesteal quale è stata attribuita d’ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, nonché: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di socio amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (azienda agricola), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 3 - [OSCURATO:PERSONA]. S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di manager della [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PODZINKOVA GUIDOin proprio e nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolari della Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 4 - Società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] PIETRO C. - SOCIETA ’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in pro prio e nella qualità di socio amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA ’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARASSI SERGIOin proprio e nella qualità di titolare della società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di titolare dell’impresa individuale SERRATURE, [OSCURATO:PERSONA] e titolare della società a responsabilità limitata semplificata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare e Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 5 - rappresentante dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale socio accomandatario della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante legale dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-OSTERREICH, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 6 - [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare della società individuale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (Bar alla Vela), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STEFFE’ GIANPAOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in pro prio e nella qualità di titolare dell ’ impresa a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di t itolare dell ’ impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (manutentore area verde), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BALANZIN-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare e Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 7 - rappresentante dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA ’ A RESPONSABILITA’ [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZADEUGIORGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare della [OSCURATO:SOCIETA] n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 8 - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di Socio amministratore della società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA ’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARCONI Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 9 - ESTER, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare e rappresentante dell’impresa a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA]’ A RESPONSABILITA ’ LIMITATA , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , MINISTERO DELL ’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 278/2020 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2020; Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 10 - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto di citazione del 22 maggio 2017, l ’ [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] ritory of Trieste – I.P.R. F.T.T. (di seguito, anche solo I.P.R. F.T.T.), in persona del suo legale rappresentante Paolo G. Parovel, quest’ultimo anche in proprio, il [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché 495 intervenienti ai sensi dell’art. 105 c.p.c., convennero, dinanzi al Tribunale di Trieste, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’ e conomia e delle f inanze, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché l’I.N.P.S., proponendo le domande di seguito riportate. «Nel merito –Accertati preliminarmente: a) la vigenza, ad oggi ed alla data della sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell’ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L. cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70; b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell’ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l’esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del [OSCURATO:PERSONA] verso l’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste la cui amministrazio ne civile provvisoria è affidata a fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 11 - responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite; c) il fatto che per l’ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma; art. 4 L. cost. n. 1/1963)”; Dichiararsi: 1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel [OSCURATO:PERSONA] internazionale del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusa Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana. 2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell’amministrazione civile provvisoria dell’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste e del suo [OSCURATO:PERSONA] internazionale, sinché es sa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi e altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell’ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica italiana e del suo governo verso l’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Triesteed di loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite. 3) Spese legali rifuse come per legge. Con piena riserva della [OSCURATO:PERSONA] of theFree Territory of Trieste – I.P.R. F.T .T., e di ogni altro soggetto Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 12 - internazionale interessato, di adire in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale prevista dal Trattato di Pace con l’Italia del 10 Febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento, gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati. In via preliminare cautelare nonché in eventuale ulteriore di merito,nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell’autotutela, disporsi che vengono dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente: a) le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste la cui amministrazione provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel [OSCURATO:PERSONA] internazionale del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste; b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell’Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l’art. 1 dell’Allegato X del Trattato di Pace e l’art. 2.2. del suo Allegato VII, ratificati ed eseguiti nell’ordinamento italiano con DlgsCPS 143071947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al [OSCURATO:PERSONA] of Triesteed al suo [OSCURATO:PERSONA] internazionale; c) l’esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul [OSCURATO:PERSONA] di Trieste - [OSCURATO:PERSONA] of Trieste e d impongano pagamenti di somme Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 13 - di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse. - Onorari di legge con accessori integralmente rifusi». 1.1. –Con sentenza n. 587 resa pubblica il 29 settembre 2018, l’adito Tribunale di Trieste dichiarò l’inammissibilità della domanda attorea, sulla scorta del rilievo della «carenza di un interesse tutelabile, posto che il tenore stesso della domanda rendeva “arduo concepire un potere di concreto e giuridicamente ammissibile intervento del giudice adito”», chiedendo gli istanti “una sorta di atto di imperio di carattere politico amministrativo”. 2. – Avverso tale sentenza interponevano gravame l ’ I.P.R. F.T.T., Paolo G. Parovel in proprio, il [OSCURATO:PERSONA], nonché gli intervenienti in primo grado. 2.1. – Con sentenza resa pubblica il 19 giugno 2020, l ’ adita Corte d’Appello di Trieste rigettava l’impugnazione. 2.2. – A tal riguardo la Corte territoriale osservava che: a ) “(era) ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione in ordine all’azione proposta” sul rilievo per cui “non spetta(va) all’autorità giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra quali sono comprese quelle di adesione ai Trattati internazionali e di politica fiscale”; b) “la domanda attorea presuppone(va) l’esistenza di un organismo internazionale denominato “[OSCURATO:PERSONA] di Trieste”, esistenza che per molteplici ragioni (era), invece, (da) esclu(dersi)”; c) a tale riguardo, “già con sentenza n. 53/1964, la Corte costituzionale affermava l’insussistenza di uno stato sovrano definibile come [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate, la prima – ritenuta dalla Corte preferibile –secondo la quale “la sovranità italiana sul territorio triestino non è mai cessata”; d) come affermato con la sentenza n. Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 14 - 530/2013, resa da T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], “una corretta interpretazione giuridica del Trattato di pace (di Parigi del 1947) ed in particolare dell’art. 21, in relazione al principio di effettività, porta(va) a concludere che la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità (…) erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo (…) cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore”; e) con il Memorandum d’Intesa sottoscritto, a Londra, il 5 ottobre 1954, dai governi d’Italia, [OSCURATO:PERSONA] e Jugoslavia, era definita la frontiera tra l’allora Jugoslavia e l’Italia”, e, tale fissazione di confini, era confermata dalla legge cost. n. 1/1963, istitutiva della Regione a Statuo speciale del Friuli-Venezia-Giulia, con capitale Trieste, dal Trattato istitutivo della Comunità europea del 1957, nonché dal Trattato di Helsinki del 1° agosto 1975; f ) con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, sottoscritto da Italia e Jugoslavia, era «definitivamente sancita l’inesistenza di uno Stato denominato “[OSCURATO:PERSONA] di Trieste”»; g) “il Trattato di Parigi era stato superato dai Trattati internazionali successivi”; h) in ogni caso, era “opportuno ribadire che nell’ambito del diritto internazionale esiste un principio generale, chiamato principio di effettività, in base al quale la soggettività internazionale di uno Stato dipende dall’effettivo esercizio del potere di governo da parte degli organi statali, che comporta l’acquisto della sovranità territoriale, con esercizio esclusivo del governo”, ragion per cui, “la presente controversia – a 45 anni dal Trattato di Osimo – in presenza di una stabile organizzazione statuale e di un pacifico esercizio della sovranità da parte dello Stato italiano all ’ interno dei suoi confini – appar(iva) priva di ogni ragion d’essere, oltre che di ogni fondamento”. 3. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.P.R. F.T.T., Paolo G. Parovel in proprio, il [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 15 - Libera, nonché gli intervenienti in primo grado, affidando le sorti dell’impugnazione a undici motivi. Hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane e dei Monopoli, nonché, con distinto controricorso, l’I.N.P.S. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Agenzia del Demanio. Il pubblico ministero ha depositato una memoria scritta per la discussione orale, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c., l’erroneità della statuizione di difetto assoluto di attribuzione, sulla scorta del rilievo per cui “la domanda di causa chiede al giudice italiano di applicare norme vigenti e prevalenti dell’ordinamento giuridico italiano, che stabiliscono esse l’esecuzione di trattati in materia di sovranità, diritti e obblighi dello Stato”. 2. – Con il secondo mezzo è lamentato, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo oggetto del giudizio, là dove il giudice di secondo grado avrebbe omesso di “esaminare, ai fini della decisione, il testo della sentenza” della Corte costituzionale n. 53/1964, in quanto, in essa sentenza, non sarebbe stata affermata l’inesistenza giuridica del [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, bensì quanto, di seguito, espresso e trascritto: “La Corte non ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto internazionale che l’interpretazione dell’art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere”. 3. – Con il terzo mezzo è denunciato, ai sensi dell ’ ar t. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del testo del Trattato di Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 16 - pace di Parigi del 1947, nonché “gli altri articoli ed allegati […] che istituiscono e regolano l’attuale [OSCURATO:PERSONA] of Trieste”, ossia: “l’art. 4, che stabilisce il confine tra l’Italia ed il [OSCURATO:PERSONA]”; “l’art. 5, che stabilisce le procedure per la demarcazione dei nuovi confini”; “l’art. 48.5, che concerne le installazioni navali militari italiane esistenti o nuove entro le 15 miglia dai nuovi confini marittimi”; “l’art. 78.7, che concerne responsabilità dell’Italia per le perdite o i danni subiti durante la guerra […]”; l’art. 76.6. lett. g), che concerne indennità riguardanti beni delle persone fisiche e giuridiche nel Territorio”; “gli artt. 86 ed 87, che sottraggono alla giurisdizione nazionale ogni questione relativa all’esecuzione ed all’interpretazione del Trattato”; “l’allegato I D, contenente la cartografia relativa alla frontiera […] con l’Italia”; “l’allegato VIII, che istituisce e regola il [OSCURATO:PERSONA] di Trieste quale ente di Stato”. 4. – Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto là dove il secondo giudice ha ritenuto che “la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio [… ] cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore […] in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi (…) e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza”. Infatti – è argomentato –ai sensi dell’art. 21 del “Trattato di pace, che è legge vigente e prevalente dell’ordinamento italiano, (esso) non condiziona affatto alla nomina del Governatore la costituzione del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste”. Sulla scorta di tale errore di diritto, la Corte territoriale avrebbe altresì “omesso di esaminare, ai fini della decisione, anche gli strumenti normativi principali richiamati e documentati negli atti di causa”. Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 17 - 5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di ulteriore errore di diritto, in quanto, contrariamente a quanto osservato dal secondo giudice, “il Memorandum d’intesa del 1954 provvede, invece, al conferimento di sub mandati di amministrazione civile provvisoria del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste da parte degli amministratori primari istituiti dal Trattato di pace, e non definisce frontiere fra l’Italia e la Jugoslavia”. 6. –Con il sesto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in quanto la motivazione della sentenza impugnata afferma, contrariamente al vero, che «il Commissario Generale per T.L.T. […] “emanazione dello Stato italiano” non fosse “il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma”». 7. – Con il settimo mezzo è lamentata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza dei seguenti errori di diritto: a) l’“inesistente fissazione di confini del 1954”; b) l’insussistenza della conferma di tali confini da parte della legge n. 1 del 1963 - la quale, al contrario stabiliva “il vincolo esplicito (artt. 1 e 4) agli obblighi costituzionali, giuridici ed internazionali dello Stato, nonché la distinzione esplicita tra il territorio costituzionale della Repubblica italiana (art. 1) e i Comuni del [OSCURATO:PERSONA] (art. 2)” - , nonché da parte del “Trattato istitutivo della comunità europea del 1957” ed altresì del “Trattato di Helsinki del 1° agosto 1975”. 8. – Con l ’ ottavo mezzo è prospettato, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, là dove il secondo giudice avrebbe mancato di tenere in considerazione la sentenza Corte costituzionale n. 53/1964, ove, i giudici costituzionali hanno affermato che l’interpretazione dell’art. 70 della citata legge costituzionale n. 1/1963 “porta a ritenere […] che il carattere extra ordinem del regime del territorio di Trieste è stato Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 18 - riconosciuto e, per quanto necessario, convalidato dal legislatore costituzionale”. 9. – Con il nono mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto, là dove il secondo giudice non avrebbe considerato che “il Trattato di Osimo del 1975 tra Italia e Jugoslavia non ha in realtà prodotto (e non poteva produrre) inefficacia del Memorandum d’Intesa del 1954, né inesistenza del [OSCURATO:PERSONA] of Trieste, né annessione delle sue zone di amministrazioni ai due Stati contraenti in violazione del Trattato di pace multilaterale del 1947”. 10. –Con il decimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’ art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto là dove la Corte territoriale ha affermato che “il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi”. Sulla scorta di tale doglianza – soggiunge parte ricorrente – è dedotto altresì, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c., difetto di giurisdizione sul rilievo per cui “i poteri di giurisdizione non si estendono a proclamazioni di decadenza dai trattati internazionali dello Stato”. 11. – Con l ’ undicesimo mezzo è de dotta, ai sensi dell ’ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme del diritto internazionale riconosciute nella Convenzione di Vienna, poiché essa “esclude infatti espressamente la possibilità di invocare a modifica o estinzione di un trattato la sua violazione (…) o strumenti del diritto interno, sia di invocare un cambiamento fondamentale come motivo di estinzione o recesso se si tratta di un trattato che fissa un confine (…)” nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omessa considerazione “dell’intero corpus normativo che dà esecuzione dal 1947 ad oggi alle norme costitutive del [OSCURATO:PERSONA] of Triestenell’ordinamento italiano vigente”. 12.-Il ricorso non può trovare accoglimento. Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 19 - Le censure, nella loro complessiva articolazione – e nella sostanza delle critiche veicolate in questa sede, che convergono, essenzialmente, nel denunciare errori di diritto, anche là dove, con prospettazione non affatto pertinente rispetto al paradigma legale, denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., attenendo le doglianze, piuttosto, ad asserita carente o erronea interpretazione di norme –non sono in grado di scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, che correttamente ha ravvisato un difetto assoluto di giurisdizione sulle domande proposte dagli originari attori e dagli intervenienti. 12.1. –Come posto in luce dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., S.U., n. 2452/1968; Cass., S.U., n. 5583/1980; Cass., S.U., n. 124/1993; Cass., S.U., 8157/2002; Cass., S.U., n. 16751/2006; Cass., S.U., n. 4190/2016; Cass., S.U., n. 36373/2021), il concetto di difetto assoluto di giurisdizione attiene propriamente all’impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice. E in tale perimetro rientrano le ipotesi in cui in discussione sia posta l’attribuzione di atti all’esercizio stesso di potestà sovrana, chiedendosi al giudice di sindacarne il modus operandi, con invasione dei meccanismi di responsabilità politica. 12.2. – Le domande svolte nel presente giudizio (cfr. § 1 de i “Fatti di causa”) sono volte a negare – con effetto dalla loro proposizione in giudizio (maggio 2017) - la sovranità stessa dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, come tale governata, chiedendo al giudice ordinario riconoscere l’esistenza di altra entità statuale (o comunque di soggetto dotato di sovranità su quel territorio) e, al contempo, di inibire ad esso Stato italiano di Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 20 - esercitare, di per sé o per se stesso, l’imposizione fiscale – e con ciò elidendo i doveri fondamentali di solidarietà sociale ex art 53 Cost. - , le funzioni amministrative correlate, nonché quelle rivolte a qualsiasi riscossione di carattere patrimoniale o ad incidere sulla titolarità privata di beni mobili ed immobili, anche in esecuzione “di sentenze e di altri atti decisori”, così da disconoscere, nel medesimo ambito territoriale, anche l’esercizio effettivo della funzione giurisdizionale, che, pur tuttavia, contraddittoriamente, i ricorrenti hanno attivatocon la presente azione giudiziale. Sicché, quest’ultima – complessivamente volta ad accertare e far dichiarare la non spettanza allo Stato italiano di poteri ed attributi della sua sovranità su una porzione di territorio sulla quale la medesima sovranità è esercitata -, seppure, in via di mera ed astratta ipotesi, fosse sorretta dal diritto positivo e, segnatamente, da trattati internazionali (ratificati o meno), veicola domand e non proponibil i dinanzi a qualsiasi giudice, poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto. 12.3. - E che, comunque, del territorio dello Stato italiano si tratti e non già di altro e diverso organismo sovrano (ossia, nella specie, del c.d. [OSCURATO:PERSONA] di Trieste o [OSCURATO:PERSONA] of Trieste), emerge in modo evidente (anche al di là della complessiva ricognizione normativa operata dalla Corte territoriale in modo aderente all’assetto delle fonti nazionali ed internazionali implicate nella vicenda) dal dato – di per sé coerente con il c.d. principio di effettività di diritto internazionale - costituito dalla emanazione, da parte dello Stato italiano, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel costituire il Friuli-[OSCURATO:PERSONA] in Regione autonoma, “entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile” (art. 1), ha Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 21 - stabilito che nel territorio regionale fosse ricompreso anche il comune di Trieste, eligendo la città a capoluogo della Regione stessa (art. 2; poi modificato con la legge costituzionale n. 1 del 2016, che ha previsto la provincia di Trieste). Del resto, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, l’esistenza (quantomeno) al momento della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1963 della sovranità dello Stato italiano sul territorio di Trieste è stata chiaramente affermata con la sentenza n. 53 del 1964 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non necessario puntualizzare se, in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, fosse cessata l’anzidetta sovranità per poi essere “ripristinata in conseguenza del Memorandum d’intesa” sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 ovvero (tesi ritenuta preferibile dalla stessa Corte costituzionale) detta sovranità non fosse mai cessata, non dubitando il Giudice delle leggi della sua esistenza ed effettività secondo l’assetto conformato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963. Né, peraltro, dell’esistenza della piena sovranità dello Stato italiano sul territorio triestino ha dubitato questa Corte, con la sentenza della Terza Sezione penale n. 15666 dell’8 aprile 2014, condividendo la sentenza del T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2013, n. 148, là dove,rigettando un’ eccezione di difetto della giurisdizione italiana,ha affermato che il «“cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste”, atteso che la sua astratta previsione ad opera del Trattato di pace di Parigi del 1947, mai attuata, è stata espressamente e legittimamente abrogata da altri Trattati internazionali, in particolare dal Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Helsinki del 1975 e dal Trattato di Osimo sempre del 1975, con disposizioni confermate da numerosi altri accordi internazionali». Ric. 2021 n. 03337 sez. SU -ud. 08-02-2022 - 22 - 13. –Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida: in complessivi euro 8.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore dell’I.N.P.S.; in complessivi euro 8.000,00, per compensi
Sentenza Cassazione n. 08600/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris