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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09855/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21809/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale presente agli atti, in sostituzione dell’originario difensore -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende con giusta procura presente in atti. -controricorrente – avverso la sentenza n. 285/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MOLISEdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: Il Comune di Campobasso propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 285/21, dep. il 17/6/2021 che, in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per IMU, anni 2013-2014 e del diniego rimborso dell’IMU 2012-2013 – poi riuniti dalla CTR - ha accolto parzialmente il ricorso del Comune concernente il diniego di rimborso e ha rigettato nel resto, confermando l’annullamento degli atti impositivi già disposto dai giudici di primo grado.

Il Comune di Campobasso aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] SGR, quale società di gestione del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] italiano immobiliare, gli avvisi di accertamento IMU 2013-2014.

Avverso i suddetti atti la Società ha prodotto due ricorsi distinti alla [OSCURATO:PERSONA] denunciando, tra l’altro, la presunta applicabilità alla fattispecie dell’esenzione legislativa introdotta ai fini IMU per i beni-merce invenduti delle “imprese costruttrici”.

Il Comune insisteva nel sostenere che per “impresa costruttrice” si deve intendere l’impresa che svolge attività edile e non di gestione del risparmio.

La CTP, in entrambi i ricorsi proposti dalla società, aventi ad oggetto rispettivamente l’accertamento IMU 2013 e 2014, ha accolto il ricorso reputando estesa anche alle SGR la qualifica normativa di impresa costruttrice e, quindi, l’esenzione.

La CTR, riunendo i ricorsi, ha confermato la decisione di prime cure e disposto l’annullamento integrale degli avvisi di accertamento impugnati. [OSCURATO:PERSONA], subentrata quale nuova società di gestione del fondo, resiste con controricorso.

Entrambe leparti hanno deposita to memoria.

Ritenuto che:

1. Con l’unico articolato motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv.

Dalla legge 28 ottobre 2013, n. 214, dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv.

Dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, anche in relazione all’art. 33 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all’art. 4 del d.m. 5 marzo 2015, n. 30 e all’art. 14 disp.

Prel. c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per aver la CTR, ai fini dell’esenzione IMU prevista per le “imprese costruttrice” rispetto ai beni-merce invenduti e non locati, attribuito natura di “impresa costruttrice” ad AQA, in violazione delle disposizioni citate.

Rilevato che: preso atto della mancanza di precedenti specifici sul tema oggetto della controversia e della valenza nomofilattica della questione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21809/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale presente agli atti, in sostituzione dell’originario difensore -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende con giusta procura presente in atti. -controricorrente – avverso la sentenza n. 285/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MOLISEdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: Il Comune di Campobasso propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 285/21, dep. il 17/6/2021 che, in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per IMU, anni 2013-2014 e del diniego rimborso dell’IMU 2012-2013 – poi riuniti dalla CTR - ha accolto parzialmente il ricorso del Comune concernente il diniego di rimborso e ha rigettato nel resto, confermando l’annullamento degli atti impositivi già disposto dai giudici di primo grado. Il Comune di Campobasso aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] SGR, quale società di gestione del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] italiano immobiliare, gli avvisi di accertamento IMU 2013-2014. Avverso i suddetti atti la Società ha prodotto due ricorsi distinti alla [OSCURATO:PERSONA] denunciando, tra l’altro, la presunta applicabilità alla fattispecie dell’esenzione legislativa introdotta ai fini IMU per i beni-merce invenduti delle “imprese costruttrici”. Il Comune insisteva nel sostenere che per “impresa costruttrice” si deve intendere l’impresa che svolge attività edile e non di gestione del risparmio. La CTP, in entrambi i ricorsi proposti dalla società, aventi ad oggetto rispettivamente l’accertamento IMU 2013 e 2014, ha accolto il ricorso reputando estesa anche alle SGR la qualifica normativa di impresa costruttrice e, quindi, l’esenzione. La CTR, riunendo i ricorsi, ha confermato la decisione di prime cure e disposto l’annullamento integrale degli avvisi di accertamento impugnati. [OSCURATO:PERSONA], subentrata quale nuova società di gestione del fondo, resiste con controricorso. Entrambe leparti hanno deposita to memoria. Ritenuto che: 1. Con l’unico articolato motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. Dalla legge 28 ottobre 2013, n. 214, dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. Dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, anche in relazione all’art. 33 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all’art. 4 del d.m. 5 marzo 2015, n. 30 e all’art. 14 disp. Prel. c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per aver la CTR, ai fini dell’esenzione IMU prevista per le “imprese costruttrice” rispetto ai beni-merce invenduti e non locati, attribuito natura di “impresa costruttrice” ad AQA, in violazione delle disposizioni citate. Rilevato che: preso atto della mancanza di precedenti specifici sul tema oggetto della controversia e della valenza nomofilattica della questione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia la causa
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