CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 24 ottobre 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per avere per avere ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (Mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche) è inammissibile perché, come emerge dalla sentenza impugnata e come si ricava altresì dalla lettura del verbale di udienza (del 19 settembre 2024) innanzi alla Corte di appello, il ricorrente aveva rinunciato anche al motivo riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]